Aiutatemi, ve ne prego:
rientra tra gli obblighi del medico competente specificare che come sistemi premianti in relazione alla corretta gestione del personale da parte dei dirigenti/capi o i sistemi premianti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza si può proporre un premio produzione in danaro, piuttosto che un viaggio tutto pagato alle Maldive o farsi la segretaria del capo o ringraziare per la conservazione del posto di lavoro?
Urge al più presto specificare i limiti del significato della collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi
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il DR-SLC è parte integrante del DVR dunque il MC ha titolo e dovere di collaborare ( col testo base dello SPISAL DI VERONA trasformato in accordo con Inail in un più complicato modello)nel limite delle proprie competenze e mi scappa la battutaccia sulla sicura competenza a valutare l'efficacia della segretaria del capo come sistema premiante ma non vedo - ora seriamente e nel concreto - quali uteriori dettagli possano essere richiessti oltre alla presenza o meno di sistemi premianti.
considero comunque che il dvr-stress lavorativo sia un compito del MC (che ha modo nel corso delle visite di rendersi conto del vero impatto dello stress lavorativo ( dove gli psisologi sono entrati spesso senza formazione specifica circa l'attività e la struttura industrial
tanto per pignoleria e ad evitare inutili polemiche :
Dottore in tecniche psicologiche, laureato della classe 34 e della classe L24 (abilitato con esame di Stato) iscritto alla sezione B dell'Albo.
Attualmente (DPR 328/01 e successive modifiche) è previsto lo svolgimento dell'attività professionale in due settori: "Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro"
e "Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità" ( che escludono l'ambito del contesto del lavoro infatti per essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere (D.P.R. 328/01 - Art.3, comma 4).
Ringrazio per la esaustiva risposta.
Tengo a precisare che la domanda è stata posta in un momento di esasperazione causato da una lunga serie di contestazioni più o meno accettabili all’operato del medico competente nell’assolvimento del suo obbligo di collaborare col datore di lavoro alla valutazione dei rischi, compreso lo stress, nonché di avere parte attiva in tutte le altre attività che gli richiede la legge.
Qualcuno arriva persino a sostenere che il mc debba fare tutto da solo, o al limite, che al dl e all’rspp sia lasciato solo un ruolo marginale. Ma entrare nei dettagli della organizzazione aziendale fino a sviscerarne anche i particolari delle soluzioni amministrative mi sembra chiedere un po’ troppo al mc, soprattutto finché la legge stessa contribuisce a lasciarlo in balia dei poteri forti (da una parte il dl, che se fai troppo il pignolo ti mette alla porta, o gli enti o associazioni di categoria, di solito convenzionati con tecnici che sfornano consulenze da tanto a chilo, dall’altra gli OdV che devono fare il loro dovere, a volte con zelo meritevole di altra finalità).
È molto facile sentenziare che il mc deve attivarsi, fare, imporsi, ecc, oppure lasciare l’incarico. Soprattutto se si pontifica da un pulpito dove lo stipendio, piova o sia bel tempo, è comunque garantito.
Ma finché continueremo ad essere inquadrati dalla legge solo come potenziali malfattori e complici volontari di nefandezze di ogni tipo, piuttosto che essere messi in reali condizioni di imporre noi stessi il rispetto delle regole, continueremo a tirare avanti arrangiandoci e a prendere calci nel cu.. ..e guai a protestare!
Chi si avvale della metodica INAIL-ISPESL, invece di compilare la check-list e basta (come accade in troppi casi, solo a cura di consulenti, magari un po' frettolosi), dovrebbe leggere attentamente (prima) le indicazioni metodologiche riportate nel manuale (scaricabile qui: http://www1.ispesl.it/focusstress...enti/metodologia%20ispesl-hse.pdf).
Se non si rispettano le indicazioni di metodo resta infatti difficile sostenere che la VdR è corretta/attendibile (="buona" per individuare eventuali azioni correttive/preventive, e anche in caso di eventuali interventi di controllo).
Dal manuale si evince, per quanto di interesse, che non è certo il medico competente la figura più importante nel processo di VdR, anche se dovrebbe essere coinvolto.
Troppo spesso, poi, non vengono coinvolti neppure RLS(T)/lavoratori.
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