Il portale del Medico del Lavoro Competente

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

Deroghe

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 3129 volte.

figliofra

figliofra
Provenienza
Napoli
Professione
Medico Competente
Messaggi
130
  • Deroghe
  • (31/05/2014 18:26)

D.lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lettera m : «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa". Qualora la normativa prevenzionale ammettesse delle deroghe per la cubatura pro capite, l'illuminazione degli ambienti di lavoro, l'ergonomia della work station (ed altro) e per le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, è legittima, secondo voi,l'attività di sorveglianza sanitaria nei confronti di eventuali unità lavorative esposte a rischio?

milvio.piras

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Cagliari
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
601
  • Re: Deroghe
  • (31/05/2014 20:55)

Se la deroga significa (ovviamente) un peggioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro per uno o più requisiti tra quelli minimi richiesti dalla normativa vigente, io direi proprio di si. Anche perchè, se già li definisci esposti al rischio, non vedo altre soluzioni. Forse non lo sarebbero se venissero garantiti i requisiti minimi.

figliofra

figliofra
Provenienza
Napoli
Professione
Medico Competente
Messaggi
130
  • Re: Deroghe
  • (01/06/2014 09:32)

Faccio un esempio per spiegarmi meglio: per motivi correlati al servizio un lavoratore è costretto ha movimentare un carico di 40 kg, a fronte di un limite previsto di 25 kg (tutto regolare per una deroga di legge prevista per quella determinata mansione). Visto che viene meno uno dei presupposti che ci consentono di esprimere il giudizio di idoneità in base alle linee guida e all'evidenza clinica, cioè il valore massimo di peso sollevabile, è derogabile anche la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente nei confronti di quel lavoratore?

milvio.piras

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Cagliari
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
601
  • Re: Deroghe
  • (01/06/2014 21:11)

in quella situazione credo che titrovi in piena zona rossa.
c'è in giro un sacco di letteratura sull'argomento: datti un'occhiata alla norma ISO 11228-1, in particolare alla tabella della massa di riferimento per differenti popolazioni, alla pubblicazione della REgione Veneto e alla circolare min. lav. 73 del30 maggio '97 a pag. 3

annuscor

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Bari
Professione
Medico Competente
Messaggi
201
  • Re: Deroghe
  • (03/06/2014 08:55)

Ti sarei grato dei riferimenti della deroga a 40 kg nelle attività di sollevamento pesi. Grazie

milvio.piras

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Cagliari
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
601
  • Re: Deroghe
  • (03/06/2014 11:07)

Forse non ho capito la domanda.
La normativa dice, in sintesi, che si possono anche movimentare carichi o utilizzare strumenti manuali che arrivano a pesare 40 kg, ma in queste condizioni, e in tutte quelle in cui comunque l’indice di sollevamento – indice di rischio raggiunge o supera il valore di 0,85 – 1,00, bisogna attivare la sorveglianza sanitaria e la formazione ed informazione del personale esposto.
Più specificamente, la circolare 73, che forniva l’interpretazione della 626 in casi simili, riporta testualmente:

Movimentazione manuale dei carichi - art. 48, comma 2 e allegato VI.
L’art. 48, comma 2, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre il rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto degli elementi forniti dall’allegato VI.
Tale allegato prevede, in particolare, i casi in cui la movimentazione manuale può comportare i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari.
Tra questi casi è previsto quello dei carichi “troppo pesanti” esplicitati con l’ndicazione
numerica di 30 kg. Appare evidente che tale riferimento non introduce un divieto di movimentazione manuale dei carichi superiori a 30 kg, bensì, semplicemente, una soglia a partire dalla quale il datore di lavoro deve adottare comunque misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre i rischi di lesione dorso-lombare e deve sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16.

Non so, non mi risulta, se questa circolare sia stata abrogata contestualmente all’abrogazione della 626, ma il principio rimane valido anche per l’81.
Effettivamente, se bisogna riconoscere una indiscussa capacità al legislatore italiano (e non solo italiano) è proprio quella di sapere complicare le cose semplici anche con frasi sibilline e/o incomplete; ma all’atto pratico qualunque altra interpretazione sarebbe, secondo me, molto pericolosa.

annuscor

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Bari
Professione
Medico Competente
Messaggi
201
  • Re: Deroghe
  • (03/06/2014 12:17)

Credo che la circolare di fatto sia superata dalla nuova impostazione dell’81. L’art. 168 prevede che la valutazione del rischio debba essere condotta secondo le indicazioni fornite dall’allegato XXXIII dello stesso Decreto. Il citato allegato riporta testualmente “Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3. Attualmente la valutazione del rischio da MMC, in coerenza con la norma ISO, viene effettuata a step: al primo step se la massa sollevata supera il valore di riferimento (Appendice C della norma) la valutazione viene interrotta e la lavorazione messa in sicurezza. Giustamente, non ha alcun senso valutare il rischio se si parte già da un peso maggiore di 25 km nel maschio adulto. L’appendice C della ISO prevede il superamento di 25 km solo in “circostanze particolari. Mentre si dovrebbe fare ogni tentativo per evitare attività di movimentazione manuale o per ridurre il più possibile il livello dei rischi, potrebbero verificarsi circostanze eccezionali a seguito delle quali la massa di riferimento potrebbe essere maggiore di 25 kg (per esempio dove i progressi tecnologici o gli interventi non sono sufficientemente avanzati. In presenza di tali circostanze eccezionali, si deve prestare maggiore attenzione e considerazione all'istruzione e alla formazione dell'individuo (per esempio, conoscenze specializzate concernenti identificazione e riduzione del rischio), ma anche alle condizioni di lavoro prevalenti e alle capacità dei singoli individui.” . Non mi sembra, pertanto che si possa interpretare come deroga ma solo come la costatazione della impossibilità tecnica a ridurre il carico. In tali circostanze, ovviamente, non va abolita la sorveglianza sanitaria ma, implementata (perché aumenta il rischio) e con esplicito parere circa la “capacità dei singoli individui”.

figliofra

figliofra
Provenienza
Napoli
Professione
Medico Competente
Messaggi
130
  • Re: Deroghe
  • (08/06/2014 19:04)

Da Ambrosi Foà “Medicina del lavoro" 2 seconda edizione capitolo 9 paragrafo "Il binomio uomo ambiente" :”Il giudizio di idoneità al lavoro deve discendere da una valutazione dei due termini del binomio uomo-ambiente, ne consegue che il giudizio non è da riservare solo all’uomo, ma al contrario, deve comprendere anche l’ambiente di lavoro… La valutazione dell’ambiente di lavoro deve precedere quella dell’uomo perché, e certamente si tratta di casi tutt’altro che rari , la valutazione sull’uomo diverrebbe inutile e dannosa, in quanto nessun uomo, sano o menomato, potrà e dovrà operare in un ambiente di lavoro ove sono presenti uno o più fattori di rischio in concentrazioni ritenute capaci di generare un danno alla salute..nella pratica corrente non infrequentemente è richiesta la formulazione del giudizio di idoneità per mansioni lavorative i cui parametri non rispettano la legge vigente (ad esempio rumore superiore a 90 dBA LEPd o presenza di inquinanti chimici superiori al TLV) ..In questi casi se il medico dovesse applicare alla lettera lo spirito del 626 al fine di evitare l’insorgenza di una probabile patologia dovrebbe giudicare tutti i lavoratori non idonei in quanto quei valori sono indicativi della possibilità della insorgenza di danno alla salute per tutti… Questo comportamento, pur essendo perfettamente coerente, non è in pratica attuabile ; in alternativa comunque è necessario che il medico metta in atto delle soluzioni che siano il più possibile logiche e che non siano alla fine penalizzanti solo per il lavoratori ”. Il mio intervento si rifaceva a questo paragrafo. Mi chiedo in particolare se l’ultima affermazione sia ancora praticabile alla luce delle leggi attuali.

milvio.piras

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Cagliari
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
601
  • Re: Deroghe
  • (09/06/2014 20:29)

Ehi, non dico di gettarti allo sbaraglio senza un minimo di considerazione e di buon senso per quello che fai, ma stai dando l’impressione di starti a smanettare su problemi metafisici e poco calati nella realtà quotidiana del medico competente. Se il tuo dubbio era solo quello iniziale, mi sembra che ti abbiamo dato delle indicazioni sufficienti. Anche il passo riportato dal Foà mi sembra dal significato inequivocabile: siccome non è sempre possibile evitare di ficcare le mani nella monnezza (aliga) bisogna almeno valutare e monitorare lo stato di salute di coloro a cui tocca farlo, fornendo loro ogni ausilio disponibile per evitare o limitare i danni.
In ogni caso, nella vita trovi sempre qualcuno a cui non piaci (possa morire subito!).

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti