Nel mese di dicembre 2003 ho frequentato un convegno a Castelfranco Veneto “Il medico competente tra norma, responsabilità e pratica corrente”.
Al convegno è intervenuto il Procuratore Guariniello che ha stilato una specie di “decalogo” per il medico competente per non incorrere in sanzioni o peggio.
Molti degli argomenti trattati sono sicuramente ben conosciuti da tutti i colleghi medici del lavoro. Alcuni aspetti dell’intervento invece meritano un po’ di riflessione.
Riporto il testo dei miei appunti presi durante l’intervento. Trattandosi di appunti potrei non essere stato estremamente preciso. Quindi, a beneficio di tutti, invito i colleghi presenti al convegno, o coloro che abbiano seguito il suo intervento sull’argomento in altri tempi e luoghi, a leggere, correggere ed arricchire quanto da me riportato.
Grazie
"DECALOGO"
1) No ai controlli sanitari vietati:
Sulla base di sentenze di Cassazione non è lecito eseguire
a) controlli di tossicodipendenza
b) test di gravidanza
c) no ai test genetici
d) test HIV
Per il punto d) invece, diviene obbligatorio per attività che comportino rischi per terzi; ad esempio medici ed infermieri che possono mettere a rischio i pazienti (sentenza Corte Costituzionale).
2) No allo svolgimento contemporaneo di attività di Medico Competente ed attività di vigilanza, indipendentemente dal territorio dove tali attività vengono svolte.
3) Non eseguire controlli sanitari che non competono al Medico Competente:
a) accertamenti da ritenere riservati alla struttura pubblica, come ad esempio le visite pre-assuntive agli apprendisti maggiorenni o accertamenti che si potrebbero fare ai sensi dell’art. 5 dello statuto dei lavoratori;
b) accertamenti preventivi e periodici che non siano obbligatori per la normativa vigente, o che non siano inquadrabili nell’ambito dei controlli sanitari come “misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. l, del D. Lgs. 626/94 (questi sono leciti come ad esempio controlli mirati alla sorveglianza del rischio da CTD)
c) accertamenti (inteso come visite mediche) al di fuori delle visite preventive e periodiche; l’art. 17 comma 1 lett. i, prevede l’obbligo per il MC di effettuare visite straordinarie solo se vengono contemporaneamente corrisposti due punti: la richiesta del lavoratore e la presenza di una patologia che sia connessa con il rischio lavorativo; non si possono quindi eseguire visite mediche straordinarie solo e semplicemente a richiesta del lavoratore;
d) poiché l’art. 4, comma 5 lett. c, afferma che il datore di lavoro “nell 'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” ne deriva che gli accertamenti sanitari relativi possono essere dati in carico al MC o ad una struttura pubblica ai sensi dell’art. 5, L. 300/7;
e) gli esami laboratoristici e strumentali effettuati nell’ambito della sorveglianza sanitaria devono essere, a giudizio del MC, specificatamente mirati al rischio e quindi motivati dallo stesso rischio;
f) la sorveglianza sanitaria, quando l’unico rischio contemplato sia il rischio chimico e questo sia stato giudicato “moderato” può essere proseguita se il MC la ritiene necessaria in quanto l’art. 72 quinques, comma 1 fa salvo l’art. 3 e quindi anche quanto espresso nell’art. 3 comma 1., lett. l.
4) Nuove tipologie contrattuali:
a) “contratto di somministrazione di lavoro” (ex lavoro interinale):
l’utilizzatore e non il somministratore osserva tutti gli obblighi previsti per la sicurezza del lavoratore (tranne alcuni obblighi di formazione ed informazione che invece spettano alla ditta somministratrice); quindi il lavoratore deve effettuare una nuova visita medica ad ogni cambio di azienda attraverso il MC di quest’ultima.
5) Art. 17 comma 3, D.Lgs 626/94.:
a) i giudizi di inidoneità parziale totale o temporanea emessi ai sensi dell’art. 17 comma 3, D.Lgs. 626/94 devono essere comunicati per iscritto;
6) Emissione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica:
a) si nel caso di accertamenti preventivi e periodici
b) no nel caso di visita medica su richiesta del lavoratore
7) Rispetto della periodicità nei tempi indicati dalla normativa vigente
8) Il MC deve compiere in prima persona tutti gli atti previsti, non sono ammesse quindi deleghe a terzi.
9) Il Medico Competente deve assolvere gli obblighi di collaborazione previsti dal D.Lgs. 626/94 (valutazione dei rischi, sopralluogo degli ambienti di lavoro, anche di quelli che non sono occupati da lavoratori senza rischi che prevedano la sorveglianza sanitaria)
10) Visite mediche
a) preventive e periodiche sì
b) pre-assuntive no
Caro collega sono interessato in particolare al riferimento preciso (n. e anno etc.) della Sentenza della Corte Costituzionale che hai menzionato al paragrafo d) punto 1 del decalogo.
Cordiali saluti
Ama l'amore ma non amare la donna o cadrai sotto il suo possesso
"Corte Costituzionale
Sentenza n. 218 del 23/05/1994 - 2/06/1994
Accertamenti sanitari dell 'assenza di sieropositività
L 'art. 5, III e V comma, L. 135/1990 viola l 'art. 32 Cost., che tutela la salute della collettività, nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell 'assenza di sieropositività all 'infezione da HIV come condizione per l 'espletamento di attività che comportano rischi per la salute di terzi: questo, in sintesi, il contenuto della decisione della Corte Costituzionale."
Non dovrebbe esserci niente di più recente
ciao
Qualche commento al "decalogo".Al punto 6: non capisco come non esprimere un giudizio di idoneità a seguito di visita straordinaria richiesta dal lavoratore ,sopratutto se a seguito di questa emergono elementi che richiedono limitazioni e/o prescrizioni.E ancora punto 3,lettera c: come si fa preventivamente a sapere che il motivo della richiesta di visita straordinaria è connesso con il rischio lavorativo? Il lavoratore lo suppone;sarà il medico competente DOPO aver eseguito la visita, e dopo eventuali accertamenti,a stabilire se il nesso c 'è o no.
Al punto 1,lettera d e relativa sentenza che prevede "l 'assenza di sieropositività all 'HIV a tutela della salute di terzi": lasciando da parte il delicatissimo problema di un riscontro di positività nel personale sanitario, ma la NEGATIVITA ' come si pensa di gestirla? Con che frequenza allora il test dovrebbe essere ripetuto? E poi " i terzi" chi sono? i pazienti? Ma il Medico Competente deve occuparsi della tutela della salute del lavoratore. Dei pazienti e degli utenti dei Servizi Sanitari non dovrebbero occuparsi le Direzioni Sanitarie?
"Tutto ciò che è necessario per il trionfo del male è che gli uomini buoni non facciano niente"
Edmund Burke (1729-97)
Le perplessità della collega in merito al punto 6 sono le stesse che mi assalgono da anni. Ma insomma, se mi arriva uno con una richiesta MOTIVATA di visita medica prima che scada la periodicità, ed io riscontro un danno o una patologia che comunque ne riduce la validità, come faccio a non fare una prescrizione, e quindi un nuovo certificato di idoneità? che faccio aspetto che scade la periodicità naturale e poi faccio la prescrizione? e se nel frattempo succede qualcosa, io come mi difendo dall 'accusa di non avere messo in atto tutte le misure per tutelare la sua salute? Qualcuno ha avuto esperienze in merito? parliamone, credo sia importante......
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
In merito alla richiesta di visita da parte del lavoratore, a cui non deve seguire il giudizio di idoneità o inidoneità, da parte del M.C.,le perplessitàdi Gandalf sono le mie. Tuttavia si può ovviare a queste ( questa è la procedura suggerita a noi M.C. della provincia di Brescia ), facendo passare la visita richiesta dal lavoratore , se necessaro per un eventuale formulazione di un giudizio di idoneità diverso da quello formulato in occasione delle visite periodiche, in una visita periodica anticipata. Nella mia esperienza personale, queste visite periodiche anticipate, sono abbastanza frequenti, soprattutto quando devo verificare o l 'evoluzione nel tempo di una sospetta malattia professionale ,o della efficacia di una limitazione da me formulata ( per es. il cambio mansione )
punto 6) lettera b: mi accodo alle perplessità dei colleghi intervenuti. Aggiungo che in sede di congresso (Castelfranco Veneto) è stato suggerito di ovviare attraverso l 'escamotage che dice il collega Quadrini.
grazie per il suggerimento, mi adeguerò, anche perchè non vedo altre alternative. Mi rimane però un dubbio: in caso di un controllo serio (evento lo so rarissimo, ma non del tutto impossibile) come giustifico l 'aver tenuto una periodicità diversa se non ho una documentazione di mp o di cambio mansione o di qualsiasi altra cosa che mi sono duvuto inventare per aggirare l 'ostacolo? Lo dico perchè ad un collega è stata contestata l 'esecuzione di alcune visite PRIMA della scadenza naturale della periodicità, in quanto "non giustificate"; ha evitato , ovviamente, la sanzione, ma ha tribolato non poco. Non sarebbe meglio cambiare la norma invece di doversi inventare mostruosità per aggirarla e poter fare il nostro lavoro in pace, senza doversi sempre guardare il sederino?
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
Vorrei,dai colleghi, un parere su un caso:
Lavoratrice impiegata in ambiente ( lavoro in linea di montaggio a ritmi non eccessivamente sostenuti ) non esponente a rischi tabellati e/o comunque valutati (rischio chimico meno che "moderato") utilizza un sigillante atossico e movimenta particolari di plastica di pochi grammi di peso per posizionarli in appositi alloggiamenti già predisposti, il tutto in maniera non propriamente continua, viene richiesta la stazione eretta ma non posizioni coatte del rachide vertebrale né iperflesso-estensioni dello stesso e né salite su scale e/o ponteggi o lunghe deambulazioni; richiede Visita medica ( per patologie osteomuscolari e gonalgie bilaterali che a suo dire le impediscono la stazione eretta prolungata) ex art. 17 comma 1 lett. I …… cosa fare ??? Visto che l’escamotage suggerito (periodismo ravvicinato della VMP ) qui non è applicabile.
Grazie dei suggerimenti
La lavoratrice non avendo rischi in cui vige l 'obbligo di sorveglianza sanitaria così come previto dalla normativa vigente, può essere sottoposto a controllo sanitario secondo l 'art. 5 dello statuto dei lavoratori presso una struttura pubblica.
Saluti
Gennaro Bilancio
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