Copioincollo
Una delle figure più importanti, che si occupano di vigilare sulla sicurezza sul lavoro, è il medico competente, il quale, all’art.2, comma 1, lett. h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), viene definito come quel medico avente i titoli che soddisfano i requisiti formativi e professionali necessari per collaborare, con il datore di lavoro, al fine di effettuare una sorveglianza sanitaria idonea, in tutti i luoghi in cui avvengono mansioni lavorative, al fine di valutare i potenziali rischi per la salute dei lavoratori.
Il medico competente:
redige, in collaborazione con il datore di lavoro, un documento sui rischi presenti sul posto di lavoro e una valutazione degli stessi
si occupa della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge italiana ed europea.
Tale sorveglianza prevede i seguenti compiti, di esclusiva competenza del medico competente:
visita medica preventiva dei lavoratori al fine di escludere la possibilità di inabilità alle mansioni lavorative dello stesso
visita medica periodica dei lavoratori al fine di esprimere giudizio di idoneità alle mansioni svolte.
Oltre a questi obblighi, il medico competente ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro.
Inoltre, ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per accertarsi delle condizioni di salute e sicurezza della forza lavoro.
Custodisce, infine, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e tutti i documenti sanitaria sotto la sua responsabilità.
Se chi legifera pubblica questi strafalcioni, prometto di non stupir i più!!!!
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