VEDO UNA LAVORATRICE PER LA PRIMA VOLTA COME ADDETTA ALLE PULIZIE, DALLA VISITA NON EMERGE NULLA DI PARTICOLARE.
DOPO QUALCHE SETTIMANA VENGO CONTATTATA DAL DDL CHE MI RIFERISCE CHE LA LAVORATRICE SOFFRE DI MANIE DI PERSECUZIONE E DEPRESSIONE COME TUTTA LA FAMIGLIA E CHE PER LEI NON è EFFICIENTE SUL POSTO DI LAVORO. VORREBBE CHE LA FACESSI NON IDONEA E CHE LA MANDASSI C/O UN CENTRO SPECIALIZZATO.
HO SPIEGATO, E SPERO DI AVER FATTO LA COSA GIUSTA, CHE NON POSSO RIVEDERE LA LAVORATRICE A MENO CHE NON SIA LEI A FARNE RICHIESTA E CHE L'UNICA POSSIBILITA'IN QUALITA' DI DDL è INVIARE IL LAVORATORE C/O UNA COMMISSIONE DELL'ASL DI COMPETENZA.
GRAZIE PER I CONSIGLI
Hai agito correttamente: non esiste, nel D.Lgs. 81/08 la visita "a richiesta del datore di lavoro". Inoltre la sorveglianza sanitaria è finalizzata alla tutela della salute del lavoratore rispetto ai rischi professionali e, in alcuni casi, alla tutela della sicurezza di terzi (alcol, stupefacenti). La performance lavorativa, in termini di "utilità per l'impresa", che pure è una legittima aspettativa del datore di lavoro, non è tuttavia materia di pertinenza del medico competente ma, appunto, deve essere rinviata alla valutazione dell'ente pubblico.
Secondo me bisognerebbe innanzitutto vedere se le manie persecutorie e quanto afferma il datore è vero - oppure no perché se la signora ha questa problematica, magari è in cura da anni dallo psichiatra e fa una terapia che non ti ha riferito...
... attenzione perché malgrado ciò che il collega che ti ha risposto è tecnicamente corretto c'è però anche il discorso di omettere le cose durante la visita. Se basta dire "sto benissimo" e poi quando vengono fuori le magagne (peraltro dopo due giorni) non si può più visitare che bel giochino..... Non sto assolutamente entrando nel merito del giudizio di idoneità eh... non sto assolutamente dicendo che devi compiacere al datore parlo in generale.
Personalmente mi è successo solo una volta: idoneità e dopo tre giorni lavoratore uscito di testa al lavoro, accesso in ps, ovviamente tutti i colleghi poi han saputo dato che ha sbarellato (per di più col capo) in ufficio. E' venuto fuori che il tizio giusto da qualche anno era in cura dallo psichiatra, c'era una terapia (volutamente) non riferita..... secondo lui - ovviamente - era un "dato non rilevante". Mi ha chiamata (lui, suggerimento dato al datore), l'ho visitato (io) e ho emesso il nuovo giudizio. Che poi era per la mansione comunque un'idoneità ma la cosa l'ho chiarita io. In cartella ho motivato: "vengo contattata dal datore perché xyz, mi chiama il lavoratore che dice xyz pertanto lo rivisito per completezza di info". Mi è sembrato un comportamento trasparente. E sensato. Senza tirare in ballo la commissione suprema. Ma forse ho sbagliato io... non so ditemi voi il vostro parere.
... oppure formulo in in altro modo (ho riletto nuovamente): io medico non posso più visitare a meno che non me lo chieda il lavoratore.
Ebbene... dato che l'argomento è alquanto spinoso (perché omettere per noi è all'ordine del giorno e personalmente la cosa mi manda in bestia) lancio una provocazione: "e allora il giudizio emanato? Con tutti i dati poteva essere diverso!". In tal caso ok la commissione - come dice Bernardo - ma ci vorrebbe anche l'annullamento del giudizio emesso, una sorta di stand by. Mi pare più corretto.
Ancora... non è il caso ultra-specifico ma in generale: basta andare sulla sezione dei lavoratori dove molti chiedono apertamente: "e se non dico?". Perché i rischi dobbiamo prenderceli sempre solo noi??!! Già perché voglio vedere io se uno "dimentica" di dirci che è epilettico e vola giù dalla scala... intanto dobbiamo difenderci del perché non gli abbiamo fatto la domanda specifica poi si vede il resto! Eh no eh... che diamine!
Proverò a richiamare a visita la lavoratrice e se si rifiuta?
A mio parere il giudizio eventualmente potrebbe cambiare se la patologia taciuta è suscettibile di essere causa di maggiore esposizione a fattori di rischio lavorativi per se o per terzi (es: epilessia in un autista o in un muratore che lavora in altezza). Altrimenti il giudizio non cambia. Inoltre: dove sta scritto che il medico competente non può autonomamente programmare una visita? Non mi risulta. Mi risulta invece che in base all'art. 20 comma 2 let. i) il lavoratore è obbligato a sottoporsi ai controlli sanitari "comunque disposti dal medico competente". Io, quando lo ritengo opportuno (cioè vengo a conoscenza di fatti che potrebbero influire sulla sua idoneità lavorativa) convoco i lavoratori per una vista anche indipendentemente dalla scadenza. Solo una volta un operatore ASL mi ha detto "non si può" al che io gli ho chiesto di mostrarmi la norma che lo vieta. Sto ancora aspettando...
grazie mille per le delucidazioni....nel mio caso non credo che il giudizio possa cambiare, anche perchè la lavoratrice effettua pulizie di uffici, e non credo che le riferite manie di persecuzione possano esporre a maggior rischio anche gli altri lavoratori.
grazie ancora
Buongiorno Frigeri, è verissimo che non c'è scritto da nessuna parte che il MC non possa autonomamente programmare una visita, ma ho comunque un dubbio: l'art. 41 non contempla questa possibilità (le visite si fanno nei casi previsti dalla normativa, con periodicità prestabilita dalla legge stessa o una volta l'anno o sulla base della valutazione rischi, o ancora su richiesta del lavoratore). Non trovo riferimenti a visite "su richiesta del medico".
Secondo me è una questione di principio: se "passa" che non possiamo visitare, che uno non dice niente va bene lo stesso.... stiamo freschi.
Io penso che il rapporto lavoratore - MC debba basarsi sulla fiducia, come un qualsiasi rapporto medico-pz. Personalmente mi faccio in quattro per lavorare bene. Ma se mi accorgo che chi ho davanti cerca di prendermi in giro...
Per Oigres: ho gia citato l'art. 20 che obbliga il lavoratore a sottoporsi ai controlli sanitari "disposti dal medico competente".
In generale comunque sul piano giuridico vale Il principio "ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit". Un divieto, come un obbligo, deve essere espressamente previsto dalla legge. La differenza tra uno stato di diritto e uno stato totalitario sta proprio qui: nello stato totalitario si può fare solo ciò che è previsto, nello stato di diritto si può fare tutto ciò che non è vietato.
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