Ai fini del collocamento mirato, la commissione l 68/99 esprime spesso delle limitazioni che, secondo me, sono vincolanti anche per il medico competente (nel senso che il suo giudizio non dovrebbe essere in contrasto con quanto stabilito dalla commissione) Mi sembra che ci fosse una sentenza in merito.... sapreste dirmi qualcosa a tal proposito ?? avreste i riferimenti della sentenza? Grazie
Io le considero utili, più o meno condivisibili, ma assolutamente non vincolanti. Anche perché la commissione si esprime in materia di capacità lavorativa generica, mentre noi sulla specifica. La sentenza non la conosco
Confermo che so di una sentenza che chiarisce il grado di validità del giudizio della commissione per il collocamento obbligatorio.
Anche se per il MC spesso è di difficile applicazione ed è generato su elementi molto lontani dalla realtà lavorativa specifica, esso è vincolante anche per il MC. Tanto che, se il MC non lo condivide, deve rimandare il disabile alla stessa commissione perché riveda il suo giudizio. Non mi chiedere però i riferimenti precisi della sentenza perché non li so. Se ne parlava proprio ad un corso di aggiornamento qualche mese fa.
Saluti
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Occorre fare un po' di chiarezza.
L'interlocutore della Commissione è il datore di lavoro, che deve affidare al lavoratore disabile mansioni compatibili (l'oggetto di valutazione della Commissione è pertanto la compatibilità delle mansioni con la capacità 'globale' - tanto si ritrova nel DPCM 13.1.2000 - del disabile, che non è la capacità lavorativa generica).
Una valutazione è esperita dalla Commissione prima dell'inserimento.
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n.354/97, pur relativa al previgente regime (L.482/68 e D.Lgs.626/94), non aveva ravvisato incompatibilità di principio tra norme sanitarie in materia di collocamento obbligatorio e normativa di prevenzione relativa alla sorveglianza sanitaria.
Il medico competente, pertanto, può - e deve - sottoporre il lavoratore disabile a sorveglianza sanitaria ed esprimere il relativo giudizio di idoneità.
Laddove risultino non idoneità o limitazioni, il datore di lavoro (ferma restando la possibilità di ricorso avverso il giudizio di idoneità) si deve avvalere dell'ipotesi di cui all'art.10, c.3, L.68/99, rappresentando alla Commissione le condizioni sopravvenute che pregiudicano l'inserimento del disabile, e si dovrà attenere alle indicazioni della Commissione stessa.
A tanto induce anche la lettura di una recentissima sentenza della Cassazione
(è saltata una parte del testo)
...in materia di licenziamento del disabile, cui facevano probabilmente riferimento i colleghi (sez.Lavoro, 10.4.2014, n.8450).
Arrivo al caso specifico: soggetto affetto da artrite reumatoide in terapia con medrol 5mg/die e colchicina. La Commissione sostiene che non deve movimentare > 5Kg. Il sogg viene assunto da coop sociale con mansione di addetto alla manutenzione del verde (di fatto fanno solo sfalcio con decespugliatore). Considerato il decorso assolutamente asintomatico della malattia da alcuni anni con terapia invariata, esame ob. assolutamente nella norma.... se fosse per me sarebbe idoneo con alcune limitazioni: HAV in fascia verde, MMC NIOSH < 1... Se , invece, devo attenermi al giudizio della commissione la persona risulta inidonea alla mansione specifica, se non altro perché un decespugliatore pesa più di 5 Kg. Finora l'ho adibito alla preparazione del terreno con soffiatore , ma in realtà anche quello supera i 5 KG. Avete suggerimenti? o gli consiglio di fare ricorso contro il mio giudizio, o faccio richiedere nuova commissione legge 68, con il rischio di fargli perdere i diritti acquisiti
Ciao. Faccio parte di commissioni legge 68/99. Di solito mi limito ad esprimere considerazioni generali facendo riferimento agli indici di rischio per MMC e MR/S AS (non indico mai i Kg), proprio per non creare problemi al MC. Purtroppo i tempi per valutare la persona e scrivere la relazione sono sempre molto ristretti (5 minuti, esagerando) e spesso il Medico del Lavoro in commissione proviene dall'interno dell'ASL (non è il mio caso), per cui potrebbe non essere perfettamente a conoscenza delle realtà con cui si scontrano poi di fatto i MC. Ti consiglio di rimandarlo in commissione e di farlo rivalutare solo per la legge 68 (non per l'invalidità civile, così mantiene la percentuale che gli hanno dato): in ogni caso, considerata la patologia, ritengo assai improbabile che gli diano meno del 46%
Ho letto la sentenza citata in precedenza, ma mi sembra sia attinente ad altra questione. Molto spesso le commissioni esprimono pareri e indicazioni che renderebbero impossibile l'inserimento di un lavoratore in qualsiasi ambiente di lavoro.... specie per chi non ha un titolo di studio... Personalmente ritengo, come Medico Competente, di esprimere il mio giudizio sulla base delle mie conoscenze (sia mediche che degli ambienti di lavoro) e poichè sono anche l'unico che può avere conoscenze a 360 ° sul caso specifico, sinceramente, per me, ciò che dice la commissione non ha alcun parere vincolante. Se poi il lavoratore o il datore di lavoro ha dei dubbi sul mio giudizio, può tranquillamente ricorrere alla ASL territorialmente competente. Preferirei, tuttavia, che le commissioni si astenessero da esprimere tali valutazioni, che possono generare unicamente confusione
Ringrazio Sonnambulo e Ballare per le risposte date. Rileggendo la sentenza mi rendo conto che non afferma la prevalenza del giudizio della commissione su quello del medico competente. Afferma, invece, che entrambi i giudizi possono sussistere in quanto espressione di competenze diverse. Se, eventualmente, il giudizio della commissione o del medico , non "andassero bene" ad una delle parti (datore di lavoro, lavoratore), questi potrà far ricorso nelle sedi competenti (commissione l 68 o servizio di prevenzione).
Grazie ancora
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