Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento
NON HO TROVATO IN ALCUNA PARTE DEL T.U. ALTRO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI
cosa che lascia spazio alle più varie interpretazione giuridico-amministrative (ma c'eravamo laureati in medicina o in legge?)e tavolta all'autonomia del Mc
una delle funzioni, suggerite più dal buon senso che dalle disposizioni di legge, sarebbe quella di uniformare il protocollo sanitario in tutte le diverse sedi della stessa azienda, se i rischi sono identici. Va da sè che, ove si renda necessario per la presenza di rischi particolari presenti solo in certe sedi, il medico competente locale può adeguare il protocollo, notificandolo al coordinatore. In realtà, personalmente questa distinzione mi crea più problemi che altro, soprattutto quando grosse aziende, con sedi in tutta Italia e delle quali io sono uno dei medici competenti, sono abituate ad una certa ed indiscussa uniformità, e poco tollerano il rompicosiddetti che, da una sede sperduta in capo al mondo, pretende di fare questo o quello, sforando il budget.
Fornisco la mia esperienza di coordinatore in alcune aziende e coordinato in altre:
In primo luogo proprio perchè la normativa è laconica e non fornisce l' elenco dei compiti del MC Coordinatore , la sua figura non può e non deve interferire con il lavoro del medico coordinato.
Tutto questo nell' interesse reciproco dei due medici : il coordinatore non si prende responsabilità e il coordinato non subisce ingerenze .
Teniamo conto che spesso il Giudice nell' apprezzare le responsabilità tiene conto del ruolo di fatto esercitato e quindi quando il coordinatore si sostituisce al coordinato concorre alla condotta eventualmente qualificabile come reato .
Concludendo un coordinatore accorto si preoccupa di mettere a disposizione dei colleghi gli strumenti necessari facendo da mediatore culturale con il datore di lavoro e lascia che ciascuno si prenda le proprie responsabilità ; se invece impone, peggio se in nome del budget, le sue scelte è meglio salutare lui e l' AZienda che lo manda .
Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it
Devo dire che nella mia zona non conosco dentisti mc e i colleghi di medicina generale in gran parte pur in possesso dei titoli di specializzazione non esercitano le funzioni di medico competente
Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it
Devo dire che nella mia zona non conosco dentisti mc e i colleghi di medicina generale in gran parte pur in possesso dei titoli di specializzazione non esercitano le funzioni di medico competente
Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it
Ma scusate esiste una norma che il medico di mg non può fare il medico competente?
mi pare che sia la convenzione di medicina generale che lo vieta ( art.17?)
ma per completezza solo verso i suoi pazienti
Visto che stiamo uscendo dal tema iniziale, ne approfitto per porre un altro quesito, comunque attinente, che coglie sempre in contropiede gli interlocutori di turno:
quale è l’articolo che vieta ad un medico del lavoro che avesse dei dipendenti, o che avesse una partecipazione in una società di qualunque genere, di autoincaricarsi, o essere incaricato dagli altri soci, come medico competente del suo stesso studio o della stessa società?
Di solito le risposte vagano su questioni di privacy, o su riferimenti al decreto 230 (radioprotezione) ma alle strette (in base a quale articolo mi sanzioni?) nessuno ha ancora dato una risposta categorica.
Tutto si può dire, meno che la nostra attuale normativa non favorisca gli eredi del mitico Dott. Guido Tersilli, medico della mutua e primario della famosa clinica Villa Celeste; né che, a doverne rispondere, non siano non solo i galoppini, ma potenzialmente qualunque altro medico competente lasciato in balìa dei sempre più numerosi “consulenti” per la sicurezza e fornitori di DVR “tanto a chilo”.
Per quanto riguarda la “pratica” di commissionare visite ed esami a medici disponibili, è anche essa piuttosto comune, anche se in questo caso la normativa sembra lasciare meno spazi interpretativi, che tuttavia diventano ampie praterie a causa della pressoché totale mancanza di controlli.
In estrema sintesi, non mi risulta che il medico che si renda disponibile ad eseguire visite ed esami a chiunque glieli chieda commetta di per sé alcuna violazione, soprattutto se i lavoratori interessati sono informati dei fatti e danno il loro consenso; eventualmente, piuttosto, la questione va gestita per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali e sensibili. Semmai, nel caso un lavoratore si rifiutasse di essere visitato da un medico che non sia il medico competente, non dovrebbe subirne conseguenze. La responsabilità di tale pratica dovrebbe ricadere piuttosto, ed esclusivamente, sul medico competente incaricato che permette o richiede ad un perfetto estraneo, per quanto medico, di eseguire non solo gli esami complementari ma anche la visita con la raccolta anamnestica.
In alcuni casi (es.: Società e Compagnie di navigazione per tratte transoceaniche) può capitare che arrivi la richiesta di sottoporre a visita il tale o il tal altro, utilizzando modulistica che ben poco ha a che vedere con l’allegato 3A, formulare il giudizio di idoneità anche esso su un modulo fornito di solito dalla Compagnia (in genere in inglese) e spedire il tutto all’indirizzo convenuto.
Altro ancora è il caso della grande azienda, magari con diverse unità produttive dislocate a grande distanza, e un team di medici competenti, uno dei quali assume l’incarico di coordinatore. In questi casi capita frequentemente che personale con varie mansioni, in genere di supervisione o anche operai specializzati, si trovino temporaneamente in questo o quel cantiere proprio quando gli scade la visita di idoneità e si chieda al collega responsabile di quella sede di effettuare la visita, sulla base, ovviamente, di tutte le informazioni relative alla mansione e all’esposizione. A questo punto il medico che effettua la visita può avere titolo e competenza anche per trarre le conclusioni ed esprimere il giudizio di idoneità non necessariamente limitato a quella sede produttiva, oppure la documentazione viene spedita al medico coordinatore, che provvede a chiudere il cerchio.
Nei casi in cui faccia comodo, d’altronde, molti trovano utile rifugiarsi in una interpretazione adattabile ad ogni circostanza di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 39 del TU: Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
Il fatto è che la normativa italiana, fatta da gente che ha solo una vaghissima idea della realtà lavorativa e nessuna dei suoi infiniti aspetti operativi, è ben lontana da essere applicabile in tutte le circostanze, e ancora più facilmente è interpretabile o ignorabile a seconda di come fa comodo. Anche perché tanto, alla fine, chi paga siamo noi, medici competenti.
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2025 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti