Il portale del Medico del Lavoro Competente

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

Formaldeide

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 5793 volte.

maki

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Roma
Professione
Medico Competente
Messaggi
41
  • Formaldeide
  • (29/08/2014 17:40)

Chiedo aiuto per il chiarimento di un concetto. L OMS, nelle linee guida per la qualità dell'aria negli ambienti confinati, ha introdotto per la formaldeide il valore di 0,1mg/m3 come valore di esposizione che previene gli effetti a lungo termine, compreso il cancro. Per i lavoratori,quindi, per analogia con la popazione generale, questo è un valore protettivo, al di sotto del quale possono essere esposti senza rischio cancerogeno.
È giusta la mia interpretazione?
Grazie

maki

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Roma
Professione
Medico Competente
Messaggi
41
  • Re: Formaldeide
  • (30/08/2014 10:26)

Nessun aiuto?

drgasp

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Venezia
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
103
  • Re: Formaldeide
  • (30/08/2014 10:54)

in realtà per i cancerogeni non esiste nessun valore che escluda la possibilità che si verifichi la malattia

maki

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Roma
Professione
Medico Competente
Messaggi
41
  • Re: Formaldeide
  • (30/08/2014 13:23)

Ciò che mi fa riflettere sono infatti le linee guida OMS che decretano un valore di sicurezza valido per la popolazione generale, anche per le scuole,ad esempio,valore che quindi dovrebbe applicarsi anche alle esposizioni lavorative

maurizioturbati

maurizioturbati
Provenienza
Pisa
Professione
Medico Competente
Messaggi
85
  • Re: Formaldeide
  • (31/08/2014 09:24)

Parlando in generale sui cancerogeni (definiti da chi: Iarc? Reach? SdS più o meno aggiornate?)i laboratori, quando valutano sostanze cancerogene sulla matrice biologica in genere urine, applicano 2 cut off, uno per la "popolazione non esposta professionalmente" ed uno per gli "esposti professionalmente" secondo linee guida internazionalmente accettati ( idrossipirene urine, nichel e cromo urinari..). Tradotto secondo il mio pensiero: i cancerogeni esistono comunque in natura, ergo non possono essere eliminati totalmente, per cui rientrano in un "rischio generico"(non eliminabile) a cui tutta la popolazione è esposta. I lavoratori esposti a valori ambientali più elevati , che quindi devono essere misurati in atmosfera, dopo aver messo in atto da parte del ddl tutte le misure tecniche possibili secondo l'evoluzione tecnica, per ridurre al minimo il rischio, devono essere "sorvegliati sanitariamente" con i metodi che il progresso scientifico mette a disposizione, quindi gli accertamenti devono essere "mirati" e non "generici" , quindi monitorati con l'apertura del "registro esposti".
Quando effettuare la sorveglianza sanitaria per gli esposti a cancerogeni? Qui si entra nella "discrezionalità" dell'OdV, che come noto varia da regione a regione, all'interno di ciascuna regione da asl ad asl, ed inoltre (è accaduto a me) da operatore ad operatore all'interno della stessa asl. Per cui una sostanza R40 (sospetto cancerogeno) mi è stato detto di farla sostituire altrimenti era necessario seguire la procedura per l'apertura registro di esposizione (valutazione ambientale e biologica)mentre un collega mi ha detto che non essendo un cancerogeno certo non era necessario : in questo caso per fortuna il ddl si è premurato di sostituire la sostanza. Il secondo caso: sostanza certamente cancerogena, con i due valori di cut off sopra evidenziati: Odv n 1 dice valuta il valore biologico, se sta nei limiti della popolazione non esposta, non aprire il RdE, e continua a monitorare nel tempo; OdV n 2 la sostanza è cancerogena quindi devi comunque aprire il RdE, monitoraggio ambientale e biologico...
Nel caso poi si debba andare, ahimè, in sede giudiziaria, il ventaglio delle opzioni (come si vede dalla giurisprudenza generale e specifica) si dilata all'infinito :"tot capita, tot sententiae"...
Quindi per essere al sicuro da eventuali contestazioni e se il ddl è disponibile, monitoraggio in atmosfera, monitoraggio biologico, apertura del registro esposti, controlli annuali....

nofertiri9

nofertiri9
Provenienza
Napoli
Professione
Laureato non medico
Messaggi
1256
  • Re: Formaldeide
  • (31/08/2014 16:40)

E no, eh!
Io mi rifiuto concettualmente di poter leggere di una presunta “ discrezionalità” di un OdV, perché come dico sempre più spesso quello che fa distinguere un OdV da un malavitoso, quando vengono e ti vogliono tirare fuori soldi dal tuo lavoro, è se hanno o meno un articolo di legge in base al quale chiederli, e ciò perché qui in Italia c’è sempre ed ancora l’art. 23 della Costituzione, a me tanto caro:

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere richiesta se non in base alla legge

E quindi, facciamo tutti insieme una bella ripassatina di ciò che dice la Legge, in modo da avere poi capacità di discernimento nello specifico argomento dell’esposizione ad agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro.
Dice l’art. 234 di coso 81 (che è un coso, ok, ma le cose le dice e quindi leggerlo e magari studiarselo ha un suo significato) :

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’ALLEGATO XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’ALLEGATO XLII;

Ovviamente, non mi metto qui a dilungarmi sull’All. XLII, che sta lì e ve lo potere rileggere da soli, ma un momento di “aggiornamento tecnico” sul DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1997 N. 52, beh, quello ci sta proprio bene.
E dunque, partiamo con il dire: QUEL DECRETO LEGISLATIVO LI’ E’ MORTO !
Non da adesso, ma già dalla fine del 2008 e quindi pochissimi mesi dopo l’entrata in vigore dello stesso art. 234 è entrato in vigore, è cogente in tutta Europa e quindi anche qui in Italia il REGOLAMENTO CE N. 1272/08.

… che sono 1355 pagine, e nessuno pretende che ve le leggiate tutte – almeno, non io di certo – ma che almeno sappiate che differenze sostanziali ci sono tra il d.lgs. 52/97 morto e il viventissimo Reg CE 1272/08 ( che tra l’altro ha già le sue ss.mm.ii.) quello secondo me chi fa di professione il MC ha il dovere di saperlo.
Innanzi tutto, la classificazione di tutte le singole sostanze è già cogente dalla fine del 2010, mentre per l’etichettatura dei composi/preparati si andrà a regime sono dal 1° luglio 2017.
Sono cambiate le Frasi di rischio, da R + 2 cifre a H + 3 cifre, tenendo presente che R stava per Risk=rischio mentre H sta per Hazard=pericolo.
Prima c’erano 3 categorie di rischio per i cancerogeni, al pari che per i mutageni e per i teratogeni, mentre adesso ed in tutto il mondo che ce sono solo 2: 1A, 1B e 2.
Questo fatto che mentre prima le frasi di rischio erano obbligatorie solo a livello UE, il buono e direi anzi l’ottimo del Reg CE 1272/08 (e ss.mm.ii.) è che queste frasi in sigla, convenzionali, sono obbligatorie in tutto il mondo, in tutte le nazioni e a proposito di qualunque sostanza naturale, se ricompresa, o prodotto dell’uomo, perché quel Reg. CE 1272 recepisce la classificazione mondiale voluta da OMS e ONU sull’etichettatura delle sostanze chimiche, il CLP-GHS.
Come già mi sono trovata a scrivere su queste pagine sin da tempo, le “Cat. Canc.” di prima sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle di oggi, con le precedenti Cat. 1 e 2 che parlavano di “cancerogeno certo per l’uomo” e “cancerogeno sospetto per l’uomo” che GIA’ DA 4 ANNI sono le attuali Cat Canc 1A e 1B. La “preesistente “ Cat Canc 3 “ definiva invece le sostanze per cui “non ci sono prove sufficienti di cancerogenicità”, e prima erano quelle con frase di rischio R40, adesso la “frase” è H351 e hanno “Cat Canc 2”: e per quello NON c’è assolutamente né c’è mai stato obbligo di Registro degli Esposti, chi l’ha preteso è andato come minimo ultra legem, vi è ben chiaro questo?
Oh, e adesso passiamo alla frase scritta da maurizio turbati:
[cite] Parlando in generale sui cancerogeni (definiti da chi: Iarc? Reach? SdS più o meno aggiornate?)
Per il motivo che ho scritto sopra, a noi ce ne po’ fregà de meno – giuridicamente parlando- se IARC, ACGIH, OSHA, ISS, INRS, SUVA, etc. affibbino una delle loro varie classi: noi qui in Italia giuridicamente dobbiamo rispettare le Leggi cogenti e quindi attenerci, tutti, al Reg CE 1272/08. Se la SdS non è aggiornata almeno al 2011 o meglio ancora al Reg. CE 605/2014 (che con il Reg CE 790/09 è integrazione del CLP GHS) la si richiede, punto e basta. Per il fornitore non fornirla equivale a vedersi interdetta la commercializzazione un tutta la UE, e quindi la mollano, accipicchia se la mollano!
Ovviamente, questa stessa modulazione delle 3 Categorie vale anche per mutageni e teratogeni, anche per quelle adesso abbiamo Categorie 1A, 1B e 2, ed addirittura per i teratogeni c’è la letterina successiva che indica anche la modalità di danno, se sul feto o tramite allattamento o quant’altro, con distinzione tra letterina maiuscola, che indica Cat 1A e letterina minuscola che indica Cat 1B.
Tutto ciò premesso, non dimentichiamo che però ci sono particolari attività, sulle cui potenzialità carcinogenetiche ancora si discute, tra cui ad esempio l’esposizione a SLC. Ecco, la Silice Libera Cristallina continua a NON avere alcun obbligo di etichettatura. Tuttavia, sappiamo abbastanza bene tutti che, etichettata o meno, il coccolone della silicosi, almeno, lo fa venire eccome, mentre non si hanno evidenze scientifiche di K polmonari non silicosi-correlate, come più volte ricordato anche dal Prof. Ossicini, e non solo da lui. Peraltro, nel caso di lavoratori esposti, è abbastanza lapalissiano che una verifica periodica dell’esposizione sia tra gli obblighi del DdL, che anche senza il problema dell’eventuale cancerogenicità COMUNQUE deve controllare e tenere al minimo l’esposizione, e a parte pochi “pellegrini della MdL” in genere i MC vogliono sapere a che livelli di esposizione stanno i loro assistiti, fosse solo per esprimere un parere sui DPI adottati ed adottandi e quindi sulle idoneità di uno o di un altro lavoratore a certe lavorazioni.
Oh, e adesso che sono tutta contenta e soddisfatta di aver fatto uno dei miei periodici interventi ECM-Like, ci terrei a segnalarvi che tra gli ex R40 = attuali H351 e tra gli ex R48 = attuali H372 e H373 stanno spuntando molti sospetti “interferenti endocrini”. Ai quali, sperando di non fare la solita Cassandra, vi prego di porgere particolare attenzione.

Nofer
--------------------------------------------------------------------
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

maurizioturbati

maurizioturbati
Provenienza
Pisa
Professione
Medico Competente
Messaggi
85
  • Re: Formaldeide
  • (02/09/2014 07:17)

Invio un link utile per chi vuole approfondire le problematiche inerenti alle sostanze chimiche (è in inglese)

http://echa.europa.eu/view-articl...narios-available-on-echas-website

Rcorda

Rcorda
Provenienza
Varese
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
346
  • Re: Formaldeide
  • (10/09/2014 10:15)

Per completezza, Il Regolamento (UE) n. 605/2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea classifica la formaldeide H350, con decorrenza dell'obbligo di etichettatura dal 01/04/2015 (peraltro a tutte le concentrazioni): rientra quindi nell'applicazione del TITOLO IX, Capo II coso81.

maki

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Roma
Professione
Medico Competente
Messaggi
41
  • Re: Formaldeide
  • (05/10/2014 18:30)

Grazie!

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti