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Dvr: repetita iuvant

Questo argomento ha avuto 4 risposte ed è stato letto 2323 volte.

milvio.piras

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  • Dvr: repetita iuvant
  • (12/09/2014 13:24)

Non mi aspetto che siano in tanti i “consulenti per la sicurezza” che leggono questo forum, ma casomai qualcuno di loro ci capitasse, forse potrebbe dare una svolta alla carriera e scoprire tutto un universo nuovo e affascinante, leggendo e riflettendo su quanto segue (che forse, in realtà, per qualcuno sarà una assoluta novità):

Decr. Intermin. 30/11/2012
PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008
SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA
PASSO N. 3
Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati:
- in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici;

Cosa vorrà dire? Magari che la valutazione dei rischi fisici, chimici, biologici, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) dovrà essere fatta adottando le modalità indicate dalla legislazione stessa, descrivendoli quindi per mezzo delle rispettive unità di misura, indicando i valori di esposizione media giornaliera (ad es: vibrazioni; rumore; chimico; fibre;…) o gli indici di rischio (movimenti ripetitivi, traino e spinta, movimentazione manuale di carichi

Mai sentito parlare di decibel? O metri al secondo quadrato? Provate a cercare su Wikipedia, per cominciare, e poi chiedete lumi a qualche medico competente, prima di continuare a sfornare DVR “fai da te”

carlpam

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1009
  • Re: Dvr: repetita iuvant
  • (14/09/2014 16:35)

I “CONSULENTI PER LA SICUREZZA” NON leggono questo forum e neppure i DATORI DI LAVORO ma casomai qualcuno di loro ci capitasse, forse potrebbe dare una svolta(e un senso) al loro lavoro e scoprire tutto un universo nuovo e affascinante, leggendo e riflettendo su quanto segue (che forse, in realtà, per qualcuno sarà una assoluta novità):
Decr. Intermin. 30/11/2012 PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008 SCHEMA DELLA PROCEDURA TANDARDIZZATA PASSO N. 3

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati: in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici;

Cosa vorrà dire? Magari che la valutazione dei rischi fisici, chimici, biologici, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) dovrà essere fatta adottando le modalità indicate dalla legislazione stessa, descrivendoli quindi per mezzo delle rispettive unità di misura, indicando i valori di esposizione media giornaliera (ad es: vibrazioni; rumore; chimico; fibre;) o gli indici di rischio (movimenti ripetitivi, traino e spinta, movimentazione manuale di carichi

Mai sentito parlare di decibel? O metri al secondo quadrato? Provate a cercare su Wikipedia, per cominciare, e poi chiedete lumi a qualche medico competente, prima di continuare a sfornare DVR “fai da te”

AGGIUNGO A QUESTO INTERVENTO SOLO DUE OSSERVAZIONI
1)I DVR vengono scritti CITANDO LETTERALMENTE il Dlgs 81 e poi aggiungendo una qualche valutazione senz'alcuna spiegazione e alcun parere ad es. del MC.( Presenti allergie ? )

ESEMPIO 1
INCENDIO Lo stabilimento è dotato di impianti di rivelazione antincendio. rischi evidenziati: infortuni in caso d'incendio dovuti alla mancata applicazione del DM 10.03.1998
valutazione del rischio BASSO per la zona uffici / sala riunioni / magazzino MEDIO per la zona produzione / centrale termica ( perchè? ) misure intraprese - elaborazione documento dello specifico rischio incendio in conformità al DM 10.03.1998

ESEMPIO 2
POLVERI L'ambiente di lavoro non presenta in generale apprezzabili(come ?) quantità di polveri. Si tratta peraltro di polveri inerti che, al momento, non danno origine a sensibilizzazioni allergiche né sono risultate sintomatologie di altro tipo. (il tecno-compilante non mi ha chiesto nulla!!) Nella zona di produzione sono presenti molatrici/smerigliatrici fisse che saranno collegate ad impianto di aspirazione valutazione del rischio BASSO
Le PM10 sono il particolato sospeso in atmosfera,...(omissis) Le sorgenti, causa della formazione di questo particolato, comprendono fattori naturali e fattori antropici (causati dall'uomo)(NB:l'estensore evidentemente non si fida della cultura del lettore). La composizione di questo particolato prodotto da processi di combustione è data da carbonio e altri sottoprodotti della combustione.Fattori naturali sono incendi, microrganismi, pollini e spore, erosioni di rocce o eruzioni ( !!!) vulcaniche. Fattori causati dall'uomo sono, emissioni date dalla combustione di motori, emissioni dovute al riscaldamento domestico, residui dell'usura del manto stradale e delle gomme delle autovetture, lavorazioni agricole, inceneritori, centrali elettriche e fumo di tabacco. ( se avesse citato solo combustione di motori -nel caso di cui si tratta non vi era alcuna attività produttiva connessa con motori di qualsiasi tipo)
Effetti sulla salute dipendono dall'origine delle particelle ed in alcuni casi possono essere anche (!!? ) benefici. Tra i disturbi dati dalle PM10, riscontriamo patologie acute e croniche a carico dell'apparato respiratorio (asma, bronchiti, allergie)e cardio circolatorio. La legislazione è data dalle direttive europee 1999/30/CE e 96/62/CE nelle quali la commissione europea ha fissato i limiti per la concentrazione di PM10 nell'aria: (che poi nel dvr indica)
Nell'azienda non sono prodotte polveri classificabili come PM 10 in quanto non vi sono emissioni date da: combustione di motori, riscaldamento domestico, residui dell'usura del manto stradale e delle gomme delle autovetture, lavorazioni agricole, inceneritori, centrali elettriche.(e allora perché ne parla? )
FUMI Esistono operazioni di saldatura. E'installato impianto fisso di aspirazione autorizzato secondo le attuali indicazioni di legge. Entro i termini previsti dal D. Lgs. 152/06 si provvederà ad aggiornare l'autorizzazione presente in azienda per l'aumento dell'utilizzo dei quantitativi di lubrorefrigerante in produzione. LE NEBBIE delle macchine utensili sono convogliate nell'apposito impianto di aspirazione. Rischi evidenziati fumi di saldatura e/o vapori delle mcchine utensili valutazione del rischio =basso ( perché?)

STRESS è una reazione dell'organismo …...CONSIDERAZIONI Per il rischio in oggetto è stata redatta apposita valutazione in data (…......si veda la relazione per i dettagli del caso).Non si è a conoscenza di dipendenti che assumano antidepressivi e/o antistress. (non mi è stato chiesto nulla in merito, quale MC neppure mie considerazioni sintetiche ovviamente non di singoli casi ma di carattere generale) Infine per quanto attiene al rumore e vibrazioni l'Aut.(dopo una lunga dissertazione su questi fattori rinvia a 2 relazioni di un Ing. senza indicare però i risultati)

2 OSSERVAZIONE : è evidente che valutazioni così fatte non hanno alcuna utilità (salvo quella di averla fatta e messa in un cassetto in attesa di un OPV che forse le leggerà (una volta ogni 18-20 anni, ben che vada, ma che se dello stesso livello culturale dell'ignoto estensore ne farà una valutazione a ...peso ( o a numero di pagine ) non aggiunge alcun elemento di miglioramento basato SU DATI CERTI E MISURATI.
Il tutto VIENE VISSUTO come una VESSAZIONE DELLO STATO CHE IMPONE UNA INUTILE E BUROCRATICA ATTIVITA' FINE A SE STESSA A COSTI INACCETTABILI
A fronte di questo stato di cose la mia proposta è quella di scrivere una NOTA SEMPLICE E CHIARA IN CUI SI DENUNCIA AGLI ORGANI DI STAMPA PREANNUNCIANDO UNA CLASS ACTION contro DVR tendenziosi o falsi IN ASSOLUTA ASSENZA (VOLUTAMENTE IGNORATA) DEL MEDICO (non per nulla detto competente) ed INVITANDO IL MAGISTRATO AD INTERVENTI (FALSO IDEOLOGICO/ TRUFFA PRIVATA?) contro siffatti ignobili estensori !!!

pongo il post anche nella sezione DEDICATA AL PUBBLICO

milvio.piras

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601
  • Re: Dvr: repetita iuvant
  • (15/09/2014 00:04)

riponiamo le nostre speranze nelle proposte del CoNaMeCo per la modifica dell'81 al congresso a Casalecchi​o (BO). Chi non ha troppi problemi è pregato caldamente di partecipare.

gabbiano

gabbiano
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  • Re: Dvr: repetita iuvant
  • (18/09/2014 00:00)

Sinceramente, salvo casi specifici, l'impiego di check-list mi sembra molto più utile e ragionevole. Anche molto più economico almeno in piccole aziende.

carlpam

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  • Re: Dvr: repetita iuvant
  • (20/09/2014 17:24)

torniamo al tema i DVR SONO FATTI DA ...CANI ma chiediamoci perchè

1) sono fatti pseudotecnici e società di servizi (SdS) (su sistemi software) e il RSPP non ha obblighi penalmente perseguiti (laddove il MC non COLLABORANTE lo è)

2) fanno la formazione (sic!!) ( ma anche noi siamo in grado ampiamente di farla e meglio: laurea, specializzazione ed esperienza = altro che 3anni come esperienza quale requisito per la docenza)

le SdS senza alcuna certificazione si inventano di tutto a costi vessatori per le Aziende ( perfino riescono a GUADAGNARE E ACQUISIRE CLIENTI "facendo le pulci" su altre SdS si veda questa nota che trascrivo :

La normativa in ambito formazione sicurezza sul lavoro ha subito negli ultimi 3 anni notevoli cambiamenti. Sono usciti vari accordi Stato Regioni (ASR 21/12/2011, 22/2/2012, 25/7/2013) decreti (DI 6/3/2013 per i formatori in ambito sicurezza sul lavoro, DI 4/3/2013 per gli addetti alla segnaletica stradale), circolari,interpelli, leggi Regionali che hanno stravolto il regime precedente e hanno definito in modo molto preciso gli obblighi in carico ai vari soggetti.E’ difficile per le aziende, e nello specifico per gli RSPP e uffici HR/formazione rimanere aggiornati e capire le modifiche introdotte. Alcune aziende pur avendo effettuato molta formazione pregressa con risorse interne o esterne, per non sbagliare, hanno deciso di rifare ex novo tutta la formazione, con notevole aggravio di costi e problemi gestionali.Un altro problema è rappresentato da complicazioni inutili di legge non sanzionabili (come le comunicazioni agli enti paritetici), dalla presenza di soggetti non qualificati che vendono attestazioni che non hanno alcun valore, dalla presenza di attestati finti acquistabili sul Web, dai requisiti dei docenti e istruttori nelle varie normative.
Oggi la formazione in ambito sicurezza rappresenta materia complessa che deve essere gestita da specialisti, veri, che conoscono tutte le problematiche. Uno dei problemi che tipicamente ci vengono sottoposti è quello di verificare se una formazione effettuata in passato è ancora valida e quando scade.
XXXXX(nome della società di servizi) da questo punto di vista è una dei soggetti che a livello Nazionale vanta maggior esperienza. Le tabelle di sintesi degli obblighi di legge prodotte da XXXXX a Dicembre 2011, per primi in Italia, sono state scaricate da varie centinaia di aziende/professionisti e copiate da varie aziende e organizzazioni presenti sul Web. Anche le altre tabelle sono ormai conosciute a livello Italiano.
Tra i tantissimi servizi che XXXXX offre nell’ambito formativo (corsi interaziendali, aziendali, e-learning, formazione formatori, supporti didattici per la formazione per varie tipologie di corsi e gestione della formazione in totale outsourcing) ne abbiamo aggiunto uno nuovissimo che consiste nell’analisi e validazione di attestati.
Il servizio si struttura in due fasi: invio a XXXXX degli attestati da analizzare in vari formati (cartaceo, pdf, ppt). XXXXX restituisce un report di validazione in pdf con le seguenti indicazioni: la validità dell’attestato o le motivazioni perché non è valido, la scadenza o il fatto che sia già scaduto altre criticità. Per ordinare la certificazione attestati è sufficiente scaricare il modulo d'ordine, compilarlo e inviarcelo all'indirizzo yyyy chiocciola xxxx punto it

capito?

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