Cari Colleghi, una piccola azienda in cui sono impiegati 2 videoterminalisti e 2 operai che effettua commercializzazione di impianti di cucina con servizio di consegna e assistenza tecnica (rischi lavorativi: VDT, MMC) come deve regolarsi col nuovo decreto sul pronto soccorso? La consideriamo una azienda del gruppo B e come tale deve adempiere agli obblighi previsti per tale tipologia di aziende? Ma tenendo conto che questi operai il più delle volte si muovono da soli (in auto o col furgoncino) per fare assistenza presso i clienti cosa dovrebbero fare? Essere dotati di pacchetto di medicazione e partecipare ai corsi di primo soccorso (nel cui programma, perciò, dovrebbe essere inserita anche l 'automedicazione - Rambo docet - visto che si troverebbero da soli in caso di infortunio)? E nelle aziende in cui viene eseguita solo attività d 'ufficio con VDT (piccoli studi commercialistici, piccoli centri di elaborazione dati ecc. ) le dobbiamo dotare di tutti quei presidi previsti dal decreto che sappiamo tutti essere (fortunatamente) destinati all 'inutilizzo visto l 'entità del rischio infortunistico?
La legge, mi pare di aver capito, obbliga in tal senso, ma in buon senso, mi dice, che si sta un po ' esagerando.
Attendo vostri suggerimenti.
Grazie e un saluto a tutti.
Marco F.
Caro furnom,
dopo ben 10 anni "habemus papam"; finalmente il regolamento attuativo per l 'istituzione del P.S. in azienda è stato pubblicato sulla G.U. del 03/02/2004 con Decreto 15 luglio 2003 N° 338.
Non mi pare proprio una fumata bianca, però.
Infatti la lunghissima gestazione ha permesso di partorire un topolino che si muove coerentemente con l 'ottica finale del D.Lgs:25/02, con il famigerato D.L. Tomassini per l 'allargamento della competenza a Igienisti e Medici Legali, con tutto l 'aiuto, possibile ed immaginabile, per i poveri D.D.L, subissati da richieste "esose" da parte di M.C. che non si limitano a fornire i pezzi di carta con le certificazioni d 'idoneità ma che pretendono di conoscere, sapere, suggerire, richiedere (anche per iscritto, che orrore! ), "segreti aziendali" riguardanti sostanze, additivi, catalizzatori,macchine, impianti, ambienti di lavoro ( talvolta te li ritrovi anche là ), organizzazione del lavoro, valutazione dei rischi lavorativi,etc., arrivando a creare problemi con inidoneità al lavoro specifico, a segnalare all 'INAIL delle sospette malattie professionali, etc.
Scusate lo sfogo; ritorniamo ai quesiti proposti.
Il nuovo Decreto ( entrerà in vigore dal 03/08/2004 )specifica che le caratteristiche del P.S. varieranno a seconda della tipologia d 'impresa; per questo motivo le Aziende vengono classificate in vari gruppi:
gruppo A = oltre quelle soggette a denuncia o notifica, sono quelle con oltre 5 lavoratori appartenenti al guppo tariffario INAIL soggetto a rischio d 'incidente rilevante ( con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 );
gruppo B = tutte le altre imprese con 3 o più dipendenti;
gruppo C = tutte le altre piccole aziende con meno di tre lavoratori, non rientranti nel gruppo A.
Nel caso specifico la tipologia d 'impresa può essere assimilata al facchinaggio ( indice di frequenza d 'inforunio 15,99 ), ad attività commerciali ( indice 2,36 ), al trasporto ( indice 4,93 ), al lavoro d 'ufficio ( indice 0,72 ).
Siamo però in presenza di 4 dipendenti e non di oltre 5 lavoratori, per cui il gruppo di appartenenza è il B ( non cambia sostanzialmente nulla! ).
Infatti il DDL deve comunque garantire la presenza della cassetta di P.S., tenuta presso ciascun luogo di lavoro e un mezzo di comunicazione
idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S.S.N.
E ' ovvio che la cassetta di P.S. dovrà essere installata in Azienda e, per tranquillità, sul furgone di trasporto merci verrà previsto un pacchetto di medicazione ( tanto per quello che contiene e che costa ), secondo l 'art.2 ,c.5, oltre al classico telefonino in dotazione.
Se l 'Azienda rientra nel gruppo B, l 'art. 3, c.4 prevede la formazione del soccorritore o dei soccorritori secondo l 'apposita specifica dell 'allegato 4, dal 3 Agosto in poi, poichè fino ad allora è valido qualsiasi corso effettuato da medici ( competenti o incompetenti ).
Veniamo alle Aziende che occupano personale addetto a VDT: l 'indice di frequenza d 'infortunio è molto basso ( 0,72 ), per cui la tipologia d 'impresa non dovrebbe prevedere un bel niente. In realtà esse rientrano nel gruppo C se vi sono meno di 3 lavoratori e nel gruppo B se i lavoratori sono 3 o più di 3.
Come si è visto tutte le Aziende avranno la dotazione di P.S. che spetta loro ( è sicuramente un bel passo avanti in tema di sicurezza e salute dei lavoratori! ) e quelle del gruppo B anche i loro bravi soccorritori ( talvolta con incarico di automedicazione come acutamente precisato dal collega ).
Suggerimenti non so proprio dove cercarli. E ' una legge dello stato e se non cambia va rispettata.
Non è proprio Dio che c 'è la data ( anche se qualcuno lo crede ), ma guai a chi ce la tocca.
Cordialità
Per quanto riguarda la categoria dell 'azienda basta guardare la voce o le voci con la quale è assicurata all 'INAIL (l 'informazione è presente nei bollettini inviati dall 'INAIL o è chiaramente utilizzata da chi fa l 'autoliquidazione del premio assicurativo).
La dotazione strumentale non cambia, in quanto sia che sia del gruppo A o del gruppo B ha sempre bisogno della cassetta di medicazione, se i lavoratori sono fuori sede devono portare un pacchetto di medicazione (può essere messo nel furgone).
Il problema è solo nella formazione (6+4+4 ore oppure 4+4+4 ore?).
Diverso è il problema della sostanziale utilità della dotazione (se ci deve essere un apparecchio per la pressione bisogna anche che il personale sappia utilizzarlo ed interpretare i risultati), inoltre sarebbe interessante aprire un dibattito sulle dotazioni previste (perchè i guanti devono essere sterili quando i socorritori del 118 di regola non li usano sterili ma monouso? e quali sono le procedure per garantire la sterilità?)
Inoltre si apre un conflitto con le norme non abrogate del DPR 303/1956, resta ancora in vigore la necessità della "camera di medicazione" per le aziende previste dall 'art. 30 DPR 303/1956?
Il decreto ministeriale è fatto abbastanza bene, indubbiamente sana alcune delle macroscopiche incongruenze del DPR 303/1956 (vedi gli spilli da balia) ma non chiarisce bene come si integri con le normenon abrogate del DPR 303/56.
Inoltre non sembrerebbe più possibile la possibilità di modificare la dorazione su autorizzazone della USL come era previsto dalla precedente normativa.
Dall’esame del testo del nuovo Decreto legislativo sembra emergere un “buco” per quanto riguarda l’abrogazione degli artt. 27, 28, 29, 30 e 31 del DPR 303/56 (infatti il testo, all’art. 5, indica esplicitamente solo l’abrogazione del decreto ministeriale del 2 luglio 1958). Nelle note inviate dai colleghi della sovrintendenza medica dell’INAIL (Ossicini et al.) si citano tali articoli, indicando - secondo me erroneamente - che ancora vigono le norme relative alla “camera di medicazione” e al “decentramento” del pronto soccorso.
Naturalmente da parte mia non c’è alcun intento polemico. Come sempre problematico nella interpretazione (e applicazione) di nuove normative è comprendere se quella nuova abroghi per intero, o solo in parte, precedenti disposizioni (o se presenti deroghe alle leggi vigenti). In genere vige il principio della “abrogazione implicita” per incompatibilità - e questo sarebbe il caso nostro, - però viene privilegiata la c.d. novellazione, cioè la modifica testuale espressa dei testi precedenti. Probabilmente è necessaria una modifica del testo o una “interpretazione autentica” da parte dei Ministeri interessati, che chiarisca il punto in questione.
Ringrazio il Collega 17871 per la minuziosa descrizione del nuovo DL, ma la mia considerazione/domanda era un po ' diversa. Semplicemente a mio avviso mi sembra un po ' eccessivo dotare il famoso piccolo ufficio con 4 videoterminalisti di una cassetta di pronto soccorso contenente, fra l 'altro, laccio emostatico, guanti sterili, 1 litro di disinfettante, garze sterili 18X40 ecc. per un rischio infortunistico che, perolomeno nella pratica comune, può determinare akl massimo piccoli taglietti da fogli di carta o qualche contusione. Ecco che prima di rispondere alla ditta: "la legge dice questo, adeguatevi", volevo sentire se qualche collega aveva qualche idea diversa in merito.
Un saluto a tutti
Concordo perfettamente sull 'eccessività ed inutilità di certe misure di P.S. per alcune tipologie d 'impresa e per numero ridotto di personale interessato. Penso si sia capito da quanto precedentemente ho scritto.
Allo stesso modo tali misure mostrano insignificanza ed inadeguatezza per altre tipologie industriali e là dove si è in presenza di migliaia di lavoratori ( chi scrive dirige un Servizio Sanitario comprendente al di fuori di 7 M.C. , Medici di P.S. (9) ed Infermieri (8), per la copertura praticamente completa delle 24 ore giornaliere, con infermerie decentrate, una centralizzata, con autoambulanze, etc.)
Ma ritorniamo al famoso piccolo ufficio con 4 Videoterminalisti; tale azienda rientra, secondo la nuova legge, nel gruppo B e pertanto ad Agosto dovrà tenere obbligatoriamente la cassetta di P.S. ed aver previsto i proppri bravi soccorritori, pur con un indice di frequenza d 'infortunio di gran lunga inferiore al famoso 4.
Nell 'esempio considerato vi è l 'obbligo a sorveglianza sanitaria, ma la situazione non cambia anche in altri casi dove non è richiesta presenza ed attività del M.C.
Allo stato non vedo altre soluzioni ( come in precedenza specificato ); resto però anch 'io in attesa di eventuali diversi e fondati pareri al riguardo.
P,S. le osservazioni dei colleghi ramiste e boccalon riguardo l 'abrogazione o meno degli artt. 27,28,29,30 e 31 del DPR 303/56 sono molto interessanti e condivisibili. Preciso però che il comma 4 dell 'art. 15 del D.Lgs. 626/94 prevede espressamente che solo "fino all 'emanazione del decreto di cui al comma 3 ( il decreto in commento ), si applicano le disposizioni vigenti in materia".
Occorrerà sicuramente una precisazione al riguardo da parte dei Ministeri interessati e ci auguriamo una precisazione anche per quel che riguarda alcune tipologie d 'impresa con rischi infortunistici prossimi allo 0 e per altre con indici superiori a 4, impieganti migliaia di lavoratori.
Cordialità.
In merito al commento di "ramiste" che sostiene che "erroneamente" vengono citati alcuni articoli che sarebbero stati abrogati la risposta è nelle sue conclusioni " In genere vige il principio della "abrogazione implicita" per incompatibilità - e questo sarebbe il caso nostro, - però viene privilegiata la c.d. novellazione, cioè la modifica testuale espressa dei testi precedenti. Probabilmente è necessaria una modifica del testo o una "interpretazione autentica" da parte dei Ministeri interessati, che chiarisca il punto in questione.".
All’abrogazione esplicita (esempio.art.5) si aggiunge anche quella implicita ma questa si riferisce, di regola, solo a norme precise di riferimento nel testo o ad "argomentazioni puntuali" che non risultano nel regolamento.
Per questo che categoricamente nel commento, supportati da parere legale, si sostiene che alcuni articoli del D.P.R.306/53 risultano abrogati mentre altri "non risultano" e la nostra interpretazione sembra essere condivisa anche dal collega Boccalon.
Nel fare un primo commento si poteva sorvolare nel fare il raffronto con il D.P.R. 303 ma si è ritenuto proprio di mettere l’accento su tale difformità. E cioè che alcuni sono certamente abrogati altri non risultano tali.
Ed è per questo che non si è scritto la frase in positivo "risultano abrogati" ma in senso negativo "non risultano abrogati" che ha una pregnanza ed un significato diverso. Aspettiamo anche noi le prossime mosse del legislatore.
Adriano Ossicini
Sono lieto di aver risentito il parere del collega Ossicini, che ho conosciuto in passato e che ho sempre stimato per la puntualità delle sue prese di posizione. Ribadisco - a costo di sembrare petulante - di non nutrire alcun intento polemico nei confronti di nessuno. Il mio aggettivo si riferiva ovviamente alla incompleta stesura del decreto e non alla sua rivisitazione da parte dei colleghi dell’Inail. Del resto l’abolizione del DM del 1958 riguarda anche il contenuto della “camera di medicazione”, non solo di pacchetto e cassetta, per cui per estensione si dovrebbe ritenerne la tacita abrogazione
Credo anch’io – e mi associo sin d’ora a eventuali iniziative in merito – che sarebbe opportuno formulare un preciso quesito ai competenti uffici del Ministero (della Salute ?) per chiarire esaustivamente l’argomento, che può avere una sua importanza soprattutto laddove esistono infermerie e Servizi Sanitari Aziendali complessi e dotati di mezzi e di attrezzature (mi riferisco in generale ai grandi complessi industriali).
Posso chiedere cosa pensa la Redazione di una simile eventualità ? Si potrebbe prevedere una iniziativa autonoma da parte di tutti noi, formalizzando via e-mail l’adesione di ognuno ??
Ernesto Ramistella
Prepariamo intanto un testo di richiesta di chiarimenti. Verificheremo noi come inviarlo. (info@medicocompetente.it)
Ringraziamo il collega Ramistella per la foto che ha voluto associare al suo nome. Una comunità di professionisti può scambiarsi opinioni, esperienze, documentazione anche senza conoscersi ....... però il fatto di non rimanere anonimi e di farsi riconoscere spinge ad una maggiore umanità anche negli scambi scientifici e culturali.
La redazione di MedicoCompetente.it
Un altro aspetto che il nuovo decreto non chiarisce è quello relativo al numero delle cassette di P.S.. Dalla lettura del testo si evince che nelle aziende delle categorie A e B sia sufficiente la dotazione di una sola cassetta di P.S.. Ma vi sono ovviamente realtà aziendali numericamente significative, in cui una sola cassetta appare decisamente insufficiente. Considerato che purtroppo - soprattutto in questa fase di crisi economica - la disponibilità delle direzioni aziendali ad allargare i cordoni della borsa è assai ridotta, credo che sarebbe stato opportuno precisare nel decreto un rapporto tra numero di cassette e numero di dipendenti (che so, 1 ogni 50 o 100 dipendenti). Risulta chiaro che una sola cassetta in un 'azienda che occupa più di mille dipendenti rispetta quanto previsto dal decreto ma è assolutamente insufficiente per le necessità pratiche e logistiche del caso.
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