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sanzioni dell\'organo di vigilanza per interscambio fra medici competenti.

Questo argomento ha avuto 11 risposte ed è stato letto 5150 volte.

archimede

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1
  • sanzioni dell'organo di vigilanza per interscambio fra medici competenti.
  • (20/09/2001 17:20)

Titolari di una società di Medicina del Lavoro, siamo due medici competenti che spesso si sono interscambiati le visite mediche sui lavoratori.

In altre parole, è capitato che un medico facesse la visita medica a un lavoratore di cui è medico competente il socio.

Comunque il giudizio di idoneità è stato sempre espresso dal medico competente incaricato.

Per tale motivo siamo stati sanzionati dall 'organo di vigilanza con avallo della Procura.

Sappiamo che esiste una sentenza e pareri autorevoli a ns. favore. Chiediamo se qualquno di voi ha conoscenza di qualcosa che possa aiutarci a controbattere. Grazie.





Istituto di Medicina

del lavoro Archimede

paolbug

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1
  • Re: sanzioni dell'organo di vigilanza per interscambio fra medici competenti.
  • (20/09/2001 20:31)

Per rispondere correttamente sarebbe necessario conoscere l 'articolo di legge per il quale si è stati sanzionati.


paolbug@libero.it

Roma

spindo

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56
  • Re: sanzioni dell'organo di vigilanza per interscambio fra medici competenti.
  • (25/09/2001 11:03)

Anche a me è capitata una cosa del genere, ma non sono stato sanzionato perchè.... non c 'era nulla da sanzionare. La sostituzione è consentita. Innanzitutto perchè non è vietata!!, e poi perchè lo prevede il Codice Civile. L 'articolo 2233, che si occupa delle prestazioni professionali intellettuali (quale è quella del medico) così recita:"Il prestatore d 'opera deve eseguire personalmente l 'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l 'oggetto della prestazione". Da ciò si evince che se nel contratto tra il datore di lavoro e il medico è prevista la possibilità di sostituzione, questa è leggittima. Con tali argomentazioni che ho formulato, assistito da un legale,all 'organo di vigilanza che mi contestava il fatto non ho avuto a tutt 'oggi alcun riscontro sanzionatorio. Spero tutto ciò possa esservi utile!

PREVEMP

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Pisa
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100
  • Re: sanzioni dell'organo di vigilanza per interscambio fra medici competenti.
  • (25/09/2001 12:23)

Il richiamato art.2233 c.c. prevede la sostituzione - agli effetti civilistici - in due casi: a) "se consentita dal contratto"; b) "se non incompatibile con l 'oggetto della prestazione".



Il caso a) presuppone l 'esistenza di un contratto. Che non sempre esiste in forma scritta, dunque con oggetto, mezzi, ecc, chiaramente esplicitati.

Fermiamoci sull 'oggetto del contratto, che ci tornerà utile in seguito, e in questo caso corrisponde almeno all 'assolvimento degli obblighi di legge (art.4, c.5, lett.g): "il datore di lavoro richiede al medico competente l 'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo su..").



Nel caso b) il problema è la compatibilità della sostituzione con la prestazione da fornire- in altre parole, se gli obblighi di legge ricomposti in capo al datore di lavoro e al medico competente - diversi, ma congruenti - possano essere assolti anche da un sostituto.

E ' vero che il medico competente è un soggetto che deve svolgere le funzioni stabilite dalla legge, e non necessariamente coincide con una singola persona fisica, purché l 'organizzazione scelta sia appunto tale da assicurare lo svolgimento di tutte le attività previste (ad esempio più medici per più unità locali della stessa azienda).

Ma è altrettanto vero che il requisito della nomina da parte del datore di lavoro non è in questo senso solo formale: il dominus della situazione, il soggetto che prende le decisioni sulla prevenzione nella sua azienda, e nel caso in specie, sui propri consulenti, è il datore di lavoro. Tant 'è che si legge nello stesso art.17 che il medico competente è legittimato ad acquisire ulteriori collaborazioni, se necessarie, ma "di medici scelti dal datore di lavoro" (c.2).

Che, intendiamoci, li sceglierà per lo più tramite il medico competente, ma sempre con un incarico (formale o informale) che legittimi quest 'ultimo ad agire in tal senso.

Se dunque al medico competente la norma non consente di scegliere neanche i propri supporti professionali, sembra difficile ipotizzare che - per una impropria applicazione della proprietà transitiva, non sempre valida in contesti giuridici - possa sostituire se stesso senza informare il datore di lavoro, e senza che quest ' ultimo proceda a regolarizzare la posizione del "sostituto".

Non sembra quindi che, per le attività inerenti al capo V del titolo I, e quelle ad esse collegate previste da altre norme, possa operare un soggetto medico che non sia approvato dal datore di lavoro, ma agisca per iniziativa ed in luogo di terzi (nel caso specifico, sostituzione ad opera dello stesso medico competente).



La presenza di sanzioni penali correlative agli obblighi esclude infine di nominare società per lo svolgimento delle funzioni di medico competente: le persone giuridiche, infatti, non possono nell ' ordinamento italiano essere oggetto di tali sanzioni, e vi deve essere sempre una persona fisica ben individuabile titolare degli obblighi.

In caso estremo, si potrebbe anche ipotizzare per il datore di lavoro la sanzione prevista per l ' omessa nomina (considerata equivalente ad una nomina non efficace, come nel caso in cui venisse nominato un medico sprovvisto dei requisiti).



In conclusione, se fossi l 'organo di vigilanza, e a volte purtroppo mi trovo nella scomoda posizione di svolgere questa funzione, lascerei che a decidere fosse l 'Autorità Giudiziaria.



Paolo Del Guerra



Uffa! con tutte queste nomine mi sembra di essere al Grande Fratello...

eledg

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Medico Competente
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  • Re: sanzioni dell'organo di vigilanza per interscambio fra medici competenti.
  • (26/09/2001 17:51)

Per P.Del Guerra.

Anche l 'articolo 17 comma 2 del DL 626/94 cita:

"il medico competente puo ' avvalersi,per motivate ragioni, della collaborazioni di medici specialistici scelti dal datore di lavori che ne sopporta gli oneri".

Come specialista io posso intendere anche un medico del lavoro(con i requisiti dovuti richiesti).

Inoltre nell 'articolo non si esplicita che questa scelta del datore di lavoro debba essere messa nera su bianco. Lo deve essere anche quando c 'e ' comunque un accordo verbale con il datore di lavoro?Anche se il datore di lavoro ha sempre pagato l 'onere senza mai lamentarsi? Come fa in questo caso l 'organo di vigilanza a provare che non ci sia un accordo verbale?

Grazie delle risposte, dono direttamente interessata perche ' mi sono trovata in una situazione in cui un mio collega mi ha sostituito per a causa di mie impedenza fisiche e non potendo avvisare la ditta in quanto era di lunedi ' ho chiesto questo favore al mio collega..

LA ditta l 'ho avvisata telefonicamente e ovvviamente mi ha dato facolta ' di decidere i sostitutie mi ha augurato di riprenderemi.

Devo preoccuparmi secondo te? E mettere nero su bianco tutto cio '.

Grazie per eventuali risposte.

Elena

PREVEMP

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Pisa
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Medico del Lavoro
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  • Re: sanzioni dell'organo di vigilanza per interscambio fra medici competenti.
  • (01/10/2001 08:45)

Rispondo alla collega sul sito, non essendo disponibile l 'indirizzo di e-mail personale.



1)Per le collaborazioni, vedi il precedente intervento. Il fatto che il DDL paghi senza discutere implica che il consulente sia stato di suo gradimento (e come ho già detto, di solito la scelta del datore di lavoro viene operata per tramite del medico competente).



2)La questione contrattuale era stata sollevata da altri colleghi sul forum, in quanto rimandavano alle norme del codice civile sulla prestazione d 'opera come soluzione all 'intero problema.

La verità è che la forma scritta è senz 'altro preferibile in caso di contestazioni, specialmente se di rilevanza penale; la forma verbale è possibile, ma l 'Autorità Giudiziaria è quasi sempre incline a dare credito più alle carte che alla parola.



3)La questione delle visite di idoneità è diversa dal caso della scelta di un "consulente" (es. un oculista per approfondimenti su un addetto a VDT), perchè in questo caso si tratta di una funzione propria del medico competente (parte integrante della sorveglianza sanitaria, come definita dall 'art.16).

Ciò significa che per farla bisogna essere il medico competente, e per essere medico competente bisogna essere stati nominati dal datore di lavoro.

E questo ci riporta alla impossibilità di auto-sostituirsi senza almeno informare il datore di lavoro.



4) La sostituzione in un caso come il tuo non credo proprio possa dar luogo a sanzioni.

In concreto, non hai fatto altro che attivarti per adempiere al tuo obbligo, a fronte di un oggettivo impedimento (malattia).

Resta il fatto che il DDL avrebbe potuto sostituirti con un altro medico competente...

mattianq

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  • Re: sanzioni dell'organo di vigilanza per interscambio fra medici competenti.
  • (02/10/2001 21:56)

Purtroppo la mia è solo una considerazione!

Spero in quanto tale che faccia riflettere qualche organo di vigilanza!

Opero con impegno e determinazione nell 'ambito della sicurezza del lavoro cercando di redimere ogni giorno datori di lavoro che per "anni" hanno omesso loro obblighi lucrando sulla salute dei lavoratori.

Purtroppo dispongo di pochi medici del lavoro competenti ai quali affidare le "pecorelle smarrite"!

Penso che ciò sia stato reso possibile incrementando nei fatti il più possibile l 'esclusività della figura di Sua Maestà il Medico Competente! Mi chiedo se siate realisti al punto di ammettere che sia auspicabile che alle soglie del 2001 tutti i lavoratori abbiano il diritto di essere tutelati da qualcuno! Veniamo al dunque!

Non dispongo della disponibilità di un gran 'chè di medici, bensì di uno staff di ottimi medici motivati in grado di collaborare coi MC; purtroppo talvolta mi ritrovo nell 'impossibilità di garantire assistenza a qualche datore di lavoro in quanto il "Competente" risulta poco disponibile in quanto oberato di lavoro talvolta inerente ad altre specialità!

Mi chiedo se sia così orribilante aspettarsi dai nostri legislatori che consentano, con uno straccio di decretino, ai Medici Competenti di coordinare l 'operato di altri medici generici(ma non per questo professionalmente non validi)intervenendo solo in quei casi dove la gravità o la pericolosità di certe situazioni rendano indispensabile la Loro presenza!

So che il sito è seguito da "potenti" del settore...!

P.S. Chi intendesse contribuire alla mia sete di MC

me lo comunichi! mattianq@libero.it

BUON LAVORO A TUTTI!

tonyporro

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  • Re: sanzioni dell'organo di vigilanza per interscambio fra medici competenti.
  • (08/10/2001 12:58)

Probabilmente l 'argomento che vorrei prospettare non rientra strettamente con l 'argomento di questo forum comunque ha secondo me una certa attinenza.

L 'amministrazione comunale della città in cui vivo ha deciso di affidare l 'incarico di medico competente a me e ad un mio collega; il contratto definisce(a dir la verità in maniera non chiarissima) la divisione dei compiti: al sottoscritto è affidato l 'incarico per i dipendenti "che operano all 'interno delle strutture comunali e che svolgono prevalentemente attività professionale di natura amministrativa o di ufficio", al collega i dipendenti che operano "in ambienti esterni". Il contratto però specifica anche che "il professionista resta obbligato, in caso di motivata richiesta del dirigente competente, per urgenza, rinuncia o temporaneo impedimento dell 'altro medico competente, a procedere alle visite e quant 'altro di competenza per il personale non presposto alle attività" di propia pertinenza. D 'accordo con il collega siamo riusciti a far inserire nel contratto la formula secondo la quale "in tale occasione i giudizi di idoneità espressi da sostituto avranno validità temporanea e saranno rivisti dal medico Competente, non appena questi ne avrà la possibilità.

Desidero conoscere il Vostro parere sulla correttezza legale di questo tipo di contratto. Vi ringrazio in anticipo.

latini

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Ancona
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Medico Competente
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41
  • Re: sanzioni dell'organo di vigilanza per interscambio fra medici competenti.
  • (17/10/2001 22:53)

Con un collega, medico competente, abbiamo costituito una società di fatto per ottimizzare le prestazioni. Anni fa,su consiglio dell 'avvocato dell 'Ordine, nelle grandi fabbriche dove io mi occupo di esami strumentali e di elaborazioni dati, mentre il mio collega gestisce le visite e le cartelle, siamo stati nominati tutti e due.

Sempre secondo il parere dell 'avvocato, è ammissibile la collaborazione di altri medici, per esempio per effettuare esami strumentali, misurazione pressione ecc o di assistenza al medico competente, proprio come un diretto dipendente subordinato. Spetta però al medico competente l 'assunzione totale di responsabilità e la firma dei referti dopo averne visionato gli esami. D 'altra parte, le ditte sono tantissime e i medici competenti pochi per cui se si vuole che tutte le ditte siano in regola con gli adempimenti sanitari bisogna accettare il compromesso.

L 'avvocato però ci ha avvertito che la competenza è riferita alla ditta per cui il medico è stato nominato; pertanto un medico competente non può firmare referti o idoneità di ditte di cui non lo è, nemmeno per sostituzione. Penso che nessuno possa obiettare che nelle ditte con migliaia di dipendenti, se fosse nominato un solo medico questi non riuscirebbe, da solo, ad effettuare nel corso dell 'anno tutto gli adempimenti e visite previste.

saluteelavoro

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Milano
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Medico del Lavoro
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21
  • Re: sanzioni dell'organo di vigilanza per interscambio fra medici competenti.
  • (19/10/2001 14:53)

Credo ke vada operato 1 distinguo tra quello ke è 1 sostituzione per malattia, impossibilità temporanea e quindi legato ad impedimento contingente da quello ke è l 'utilizzo di altro personale x collaborazione x l 'esecuzione di esami strumentali o personale infermieristico ke nel corso della visita medica rileva alcuni dati come la pressione o l 'anamnesi, da quello ke è la delega dell 'esecuzione della visita medica ad altro collega (specialista o meno).

Al di là della normativa e della relativa interpretazione ke PREVEMP ha correttamente e precisamente espresso credo ke dobbiamo noi stessi porci alcuni quesiti ke vorrei così riassumere.

Si parla di accreditamento, di standardizzazioni, di certificazioni di qualità anche per i medici: possibile che ancora stiamo a cercare i cavilli legali (ammesso ke non siano già di per sè violazioni) per delegare alcune funzioni precipue del medico competente (la visita medica) ke è un momento importantissimo di rapporto m.c.-lavoratore e manteniamo il ruolo di certificatori.

allora, senza ipocrisie, xkè lo facciamo: x tenere noi l 'azienda e risparmiare tempo e quindi denaro?

allora chiediamoci:

è legale: probabilmente no!

è etico: sicuramente no!

ma vi immaginate un ginecologo ke delega la visita medica ad un collega specialista o meno e poi esprime la diagnosi e imposta 1 terapia.......

vi sembra legale? vi sembra etico? io direi.....vi sembra normale?

a me viene normale, quando non ho il tempo di dedicarmi ad una nuova azienda, di suggerire un collega, magari più giovane.

non mi viene proprio in mente di creare 1 businnes, xchè questo è...............

Comunque il tempo ci dirà se questo comportamento è legale o meno, x il resto rispondiamo al datore di lavoro ed ai lavoratori e..........a noi stessi. non credete?

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