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art.5 legge 300

Questo argomento ha avuto 10 risposte ed è stato letto 2744 volte.

tcam

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  • art.5 legge 300
  • (08/10/2014 01:25)

Il ricorso ad una commissione medica in caso di lavoratore critico parrebbe aiutare a sbrigliare la matassa dell'idoneità laddove ogni fantasia e capacità creativa soccombono nella proposizione di limiti e prescrizioni utili al mantenimento di una condizione occupazionale.
Ecco l'esito di un giudizio di commissione per un lavoratore effettivamente compromesso, ma occupato sia pur in mansioni molto limitate....: "non idoneo temporaneamente a qualsiasi attività lavorativa per mesi tre"
A quesito del DDL sul da farsi.......
"Buongiorno, il lavoratore verrà messo in malattia dal proprio medico curante. Trascorsi i tre mesi se rientra al lavoro non va fatto niente, in caso contrario dovete ripresentare richiesta di visita collegiale. Tale visita non vi verrà fatturata".

Qualche riflessione?
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tcam

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  • Re: art.5 legge 300
  • (08/10/2014 01:47)

Chiedo anche se sia corretto che il problema sia affidato al MMG che si trova a dover fare un certificato di malattia di tre mesi.....a fronte di un giudizio che riguarda la salute in relazione all'attività lavorativa e non specificamente e primariamente lo stato di salute/malattia del paziente.
Tcam

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  • Re: art.5 legge 300
  • (08/10/2014 08:02)

Alle solite: "anche" il medico di medicina generale ormai è assimilato alla categoria degli sherpa; da quando in qua un medico "mette in malattia" (ma poi per tre mesi...) una persona a semplice invito di qualcuno ?
e ovviamente mi pare non si tenga in nessuna considerazione il fatto che il professionista possa eventualmente ritenere che non sussistano le condizioni oggettive per "mettere in malattia".

Ari

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  • Re: art.5 legge 300
  • (08/10/2014 08:04)

Alle solite: "anche" il medico di medicina generale ormai è assimilato alla categoria degli sherpa; da quando in qua un medico "mette in malattia" (ma poi per tre mesi...) una persona a semplice invito di qualcuno ?
e ovviamente mi pare non si tenga in nessuna considerazione il fatto che il professionista possa eventualmente ritenere che non sussistano le condizioni oggettive per "mettere in malattia".

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Donatella Corti

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  • Re: art.5 legge 300
  • (08/10/2014 14:58)

Trovo che nel caso citato , ciò che crea ambiguità e complicazione è l'espressione "qualsiasi attività lavorativa". Cioè s'intende quindi riferita non alla realtà aziendale dell'interessato bensì al lavoro genericamente inteso ? Se è così davvero verrebbe da pensare che il soggetto sia affetto da patologia così importante da giustificare questo giudizio... peraltro difficilmente conciliantesi con la precisa temporaneità espressa ( i tre mesi ). Ancora un esempio quindi in cui il ricorso alla commissione , anziché essere dirimente, ha causato difficoltà applicative a tutti : lavoratore, azienda, medico competente e in aggiunta anche al MMG.

Donatella Corti

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tcam

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  • Re: art.5 legge 300
  • (09/10/2014 01:09)

Le perplessità rispetto alla risposta con giudizio di inabilità assoluta pur temporanea si potrebbero citare a bizzeffe. E' ammissibile che una commissione decida su come gestire un lavoratore dopo averlo dichiarato non idoneo assoluto pur temporaneo? Ha senso una non idoneità assoluta temporizzata? Dopo aver preso la decisione di negare al lavoratore qualsivoglia attività (ammesso che vi sia stata una corretta analisi del caso clinico e del possibile contesto lavorativo)è ammissibile delegare al datore di lavoro la reiterazione della richiesta di una rivalutazione che la commissione stessa ha implicitamente affermato con la temporaneità del giudizio? Tutto ciò appare davvero sconcertante...così come, a parer mio, il sostanziale disinteresse, evidente in questo post, per una caso che rappresenta un modello in negativo di tutela del diritto occupazionale e di utilizzo del sistema prevenzionistico con aroma di illecito.
Tcam

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claudiog

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  • Re: art.5 legge 300
  • (10/10/2014 13:07)

Caso davvero emblematico. Premesso che la non conoscenza precisa dei termini non aiuta, credo che la commissione si sarebbe dovuta esprimere così: soggetto non guarito; si rinvia al curante per le decisioni che riterrà opportune. ( sempre che, come mi è parso di capire, il soggetto presentasse una patologia non risolta e non degli esiti - in questo caso cosa avrebbe giustificato il rinvio trimestrale?-

tcam

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  • Re: art.5 legge 300
  • (11/10/2014 00:32)

Caso davvero emblematico. Premesso che la non conoscenza precisa dei termini non aiuta, credo che la commissione si sarebbe dovuta esprimere così: soggetto non guarito; si rinvia al curante per le decisioni che riterrà opportune. ( sempre che, come mi è parso di capire, il soggetto presentasse una patologia non risolta e non degli esiti - in questo caso cosa avrebbe giustificato il rinvio trimestrale?-


Peggio Claudio, peggio ancora di quanto correttamente osservi. Nei fatti non solo il lavoratore non è certo guarito ma non è nemmeno suscettibile di guarigione ed anzi propone un progressivo peggiorare delle condizioni cliniche. L'ho tenuto al lavoro, per garantirgli un diritto occupazionale senza il quale mettevo a rischio la sopravvivenza dell'intero nucleo famigliare, facendo magie attraverso limiti e precrizioni che un datore di lavoro illuminato (rara avis) ha rispettato ed attuato sino ad ora....
Qindi quanto mai emblematico il caso come la temporalità di una non idoneità assoluta a fronte di una patologia molto grave (come si evince dal giudizio stesso) e l'invito improprio all'utilizzo dell'INPS come bacino di contenimento.
Tcam

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Donatella Corti

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  • Re: art.5 legge 300
  • (12/10/2014 20:01)

Uno dei casi in cui il giudizio della commissione non solo non è stato dirimente, ma ha messo in ulteriore difficoltà tutti: il lavoratore, il DdL, il medico competente e persino il MMG.

Una domanda : ma da chi è stato inoltrato il ricorso ?

Donatella Corti

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  • Re: art.5 legge 300
  • (12/10/2014 21:45)

Da quel che so un lavoratore giudicato temp.non idoneo a qualsiasi attività lavorativa dalla Commissione medica ex art.5/300, sta a casa, continua a percepire lo stipendio (da parte dell'INPS) e al termine del periodo di temporanea viene rivisitato dalla Commissione.

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