Caro furnom,
dopo ben 10 anni "habemus papam"; finalmente il regolamento attuativo per l 'istituzione del P.S. in azienda è stato pubblicato sulla G.U. del 03/02/2004 con Decreto 15 luglio 2003 N° 338.
Non mi pare proprio una fumata bianca, però.
Infatti la lunghissima gestazione ha permesso di partorire un topolino che si muove coerentemente con l 'ottica finale del D.Lgs:25/02, con il famigerato D.L. Tomassini per l 'allargamento della competenza a Igienisti e Medici Legali, con tutto l 'aiuto, possibile ed immaginabile, per i poveri D.D.L, subissati da richieste "esose" da parte di M.C. che non si limitano a fornire i pezzi di carta con le certificazioni d 'idoneità ma che pretendono di conoscere, sapere, suggerire, richiedere (anche per iscritto, che orrore! ), "segreti aziendali" riguardanti sostanze, additivi, catalizzatori,macchine, impianti, ambienti di lavoro ( talvolta te li ritrovi anche là ), organizzazione del lavoro, valutazione dei rischi lavorativi,etc., arrivando a creare problemi con inidoneità al lavoro specifico, a segnalare all 'INAIL delle sospette malattie professionali, etc.
Scusate lo sfogo; ritorniamo ai quesiti proposti.
Il nuovo Decreto ( entrerà in vigore dal 03/08/2004 )specifica che le caratteristiche del P.S. varieranno a seconda della tipologia d 'impresa; per questo motivo le Aziende vengono classificate in vari gruppi:
gruppo A = oltre quelle soggette a denuncia o notifica, sono quelle con oltre 5 lavoratori appartenenti al guppo tariffario INAIL soggetto a rischio d 'incidente rilevante ( con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 );
gruppo B = tutte le altre imprese con 3 o più dipendenti;
gruppo C = tutte le altre piccole aziende con meno di tre lavoratori, non rientranti nel gruppo A.
Nel caso specifico la tipologia d 'impresa può essere assimilata al facchinaggio ( indice di frequenza d 'inforunio 15,99 ), ad attività commerciali ( indice 2,36 ), al trasporto ( indice 4,93 ), al lavoro d 'ufficio ( indice 0,72 ).
Siamo però in presenza di 4 dipendenti e non di oltre 5 lavoratori, per cui il gruppo di appartenenza è il B ( non cambia sostanzialmente nulla! ).
Infatti il DDL deve comunque garantire la presenza della cassetta di P.S., tenuta presso ciascun luogo di lavoro e un mezzo di comunicazione
idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S.S.N.
E ' ovvio che la cassetta di P.S. dovrà essere installata in Azienda e, per tranquillità, sul furgone di trasporto merci verrà previsto un pacchetto di medicazione ( tanto per quello che contiene e che costa ), secondo l 'art.2 ,c.5, oltre al classico telefonino in dotazione.
Se l 'Azienda rientra nel gruppo B, l 'art. 3, c.4 prevede la formazione del soccorritore o dei soccorritori secondo l 'apposita specifica dell 'allegato 4, dal 3 Agosto in poi, poichè fino ad allora è valido qualsiasi corso effettuato da medici ( competenti o incompetenti ).
Veniamo alle Aziende che occupano personale addetto a VDT: l 'indice di frequenza d 'infortunio è molto basso ( 0,72 ), per cui la tipologia d 'impresa non dovrebbe prevedere un bel niente. In realtà esse rientrano nel gruppo C se vi sono meno di 3 lavoratori e nel gruppo B se i lavoratori sono 3 o più di 3.
Come si è visto tutte le Aziende avranno la dotazione di P.S. che spetta loro ( è sicuramente un bel passo avanti in tema di sicurezza e salute dei lavoratori! ) e quelle del gruppo B anche i loro bravi soccorritori ( talvolta con incarico di automedicazione come acutamente precisato dal collega ).
Suggerimenti non so proprio dove cercarli. E ' una legge dello stato e se non cambia va rispettata.
Non è proprio Dio che c 'è la data ( anche se qualcuno lo crede ), ma guai a chi ce la tocca.
Cordialità
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