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piattaforme mobili elevabili e sostanze stupefacenti

Questo argomento ha avuto 17 risposte ed è stato letto 7037 volte.

nupi

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  • piattaforme mobili elevabili e sostanze stupefacenti
  • (30/11/2014 12:31)

Buongiorno a tutti, sono un M.C che lavora in Lombardia, ho sottoposto a contare test un dipendente che usa una piattaforma mobile: quindi la piattaforma si eleva in altezza , lui la comanda a bordo, la piattaforma ha le ruote e si muove avanti e indietro . Secondo le FAQ della regione questi dipendenti sono da sottoporre. Il lavoratore è risultato positivo al test di conferma a cocaina. Informato da me e sospeso ha detto che si rivolgerà ad avvocato perché l'accertamento non è pertinente perché chi gli ha fatto il corso gli ha detto che questo mezzo che lui chiama "trabatello" non presuppone controlli. RSPP non si esprime e non sa cosa dire. Ho fatto un errore di interpretazione? Grazie per l'aiuto.

Rcorda

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  • Re: piattaforme mobili elevabili e sostanze stupefacenti
  • (30/11/2014 14:54)

Assolutamente gli addetti a PLE sono da sottoporre (mezzo di sollevamento), il trabattello è tutt'altra cosa......è un piccolo ponteggio non semovente. Ti fa causa? e tu fagli controcausa!

Comunque che pena che dobbiamo perdere tempo dietro a queste pu....te e non dedicarci a reali attività di prevenzione

Rcorda

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  • Re: piattaforme mobili elevabili e sostanze stupefacenti
  • (30/11/2014 15:46)

E cmq la lista dei lavoratori da sottoporre è comunicata da ddl......eventuali forzature sono sue responsabilità

nupi

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  • Re: piattaforme mobili elevabili e sostanze stupefacenti
  • (30/11/2014 18:23)

Grazie per la rassicurazione, in effetti ho in mano un elenco firmato dal ddl che mi elenca chi sottoporre e accanto al nome il motivo per cui lo si sottopone, in questo caso mi scrive " uso PLE per attività di manutenzione ordinaria" . Io dovrei essere a posto formalmente. Ma devo dire che prima di compilare la lista il ddl ha chiesto a me se quelle piattaforme erano da considerare come mezzi che necessitavano di questi controlli perché rspp non rispondeva al quesito. Io durante il sopralluogo ho guardato questa piattaforma e l'ho ritenuta rientrante nei mezzi di sollevamento, ma la valutazione è stata mia. Quello che manca è una risposta scritta del rspp ad una mia mail specifica in cui ho chiesto di confermare che quelle erano ple. Ma siccome ignora addirittura l'accordo stato regioni si è ben guardato da mettermi qualcosa per iscritto. Ho anche segnalato questa carenza di valutazione nel dvr ma poi ho dovuto comunque procedere ai controlli e quando questo lavoratore si è mostrato così sicuro onestamente sono andata in crisi.

Rcorda

Rcorda
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  • Re: piattaforme mobili elevabili e sostanze stupefacenti
  • (30/11/2014 19:02)

La celeberrima preparazione e collaborazione di molti pseudo-tecnici-aspiranti-RSPP (purtroppo).

Se solo avessero un quarto delle ns. Sanzioni......

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: piattaforme mobili elevabili e sostanze stupefacenti
  • (01/12/2014 04:08)

tecnicamente, una PLE non è un mezzo di trasporto merci.
Tuttavia, siccome deduco che il signore in questione la guida anche per strada per condurla nei cantieri dove si fa "manutenzione", e necessitando di particolare formazione per l'utilizzo, volendo tirarla per le orecchie ci può anche stare, e ritengo sia proprio quello il motivo per cui il DdL ti ha segnalato persona + mansione. Peraltro, atteso che la cocaina ha una emivita biochimica brevissima, io uno che viaggia a coca con una PLE in giro non ce lo manderei mai e poi mai, nè sopra nè alla guida.

Sul RSPP, che non si limita ad ignorare gli accordi ma palesemente anche l'art. 41 c.4 di coso 81, preferirei non esprimermi; già sto al PC perchè mi sono svegliata con un mal di denti feroce...

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

figliofra

figliofra
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  • Re: piattaforme mobili elevabili e sostanze stupefacenti
  • (01/12/2014 06:54)

Mi dispiace per il tuo mal di denti. E se la PLE a cui si fa riferimento è di quelle che vengono trasferite ai cantieri con auto treno? In questo caso, cadono i presupposti per l'accertamento?

Gipsy

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  • Re: piattaforme mobili elevabili e sostanze stupefacenti
  • (01/12/2014 07:03)

Sul punto tecnico le faq Lombardia sono chiare:
L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE DEVE ESSERE CONSIDERATA NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)?
Come riportato nelle indicazioni operative della Regione Lombardia del 22 gennaio 2009, punto 2, i datori di lavoro affrontano il tema nell’ambito del processo di valutazione dei rischi. L’individuazione delle mansioni per le quali è obbligo l’accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è condotta anche nel rispetto della previsione di cui all’art. 28, c. 2, lett. f) del D.Lgs. 81/08: obbligo d’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Sul tema se su i lavoratori adibiti a PLE vadano effettuati i controlli di legge, non ci sono indicazioni specifiche per le PLE ma per analogia puoi basarti sulla FAQ n. 02:
02) QUALI CATEGORIE DI LAVORATORI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENSIVA DEGLI ACCERTAMENTI PER L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI?
...Punto 2, lett. f) dell’elenco: sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie.
Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Le monorotaie sono gru dette a “struttura limitata” in relazione sia alla portata che ai movimenti loro permessi. Utilizzando la categoria “apparecchi di sollevamento a struttura limitata” per delimitare il campo d’inclusione/esclusione, vengono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare: paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
I manovratori di tutti gli altri apparecchi di sollevamento sono assoggettati agli obblighi di accertamento di assenza di tossicodipendenza.
Nell'allegato 1 trovi poi le indicazioni sugli apparecchi di sollevamento, da cui si deduce che le PLE rientrano nell'obbligo.
Visto che ci potrebbe essere una causa, se vuoi la certezza, puoi sempre fare un interpello. Nell'incertezza, invece, credo che tu abbia fatto bene a sottoporlo agli accertamenti.

nupi

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Medico del Lavoro Competente
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  • Re: piattaforme mobili elevabili e sostanze stupefacenti
  • (01/12/2014 09:25)

Infatti mi sono proprio basata su tutto ciò, spero solo che appunto non avendo il supporto del RSPP e ammetto competenze di tipo tecnico limitate in materia, ho timore di aver sbagliato ad identificare correttamente il mezzo con cui ho a che fare. Comunque questo mezzo ha le ruote, si muove liberamente in officina e chi lo guida è a bordo e in alto .
Grazie

lanfraz

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  • Re: piattaforme mobili elevabili e sostanze stupefacenti
  • (01/12/2014 12:39)

A questo indirizzo puoi trovare il parere della Regione Veneto sugli addetti alle PLE (da assoggettare, se guida a bordo): prevenzione.ulss20.verona.it/tossicodipendenze_lavoro.html

Fatta salva la variabilità regionale (..), credo che tali indicazioni possano valere ovunque, trattandosi di definizione di una mansione.

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