Salve a tutti.
C’è qualcuno a conoscenza di qualche circolare o altra comunicazione successiva al D. Lgs. 271/’99 che spieghi in modo inequivocabile se, nel settore della piccola pesca, il proprietario di una piccola unità, della quale egli sia armatore, comandante ed unico componente dell’equipaggio, non associato in cooperative o altre forme di lavoro che prevedano fasi di collaborazione con terzi, quindi equiparabile al titolare di una qualsiasi altra piccola impresa senza dipendenti, abbia l’obbligo di nominare il medico competente e di sottoporsi alla visita di idoneità specifica?
In mancanza di circolari esplicative, come interpretate quanto disposto dal D. Lgs. 271/99 per quanto riguarda tale obbligo?
Non sono a conoscenza di circolari successive al Decreto 271 che entrino nel merito della nomina del M.C. solo le licenziande Linee Guida dicono qualche cosa in proposito.
Per quanto riguarda la situazione prospettata, concordo sul fatto che la posizione dell 'armatore sia equiparabile a quella del titolare di una qualsiasi azienda di altro settore priva di lavoratori dipendenti, in questo caso lavoratori marittimi (vedi definizione data dal Decreto), L 'art 2 del Decreto 271 individua il campo di applicazione e sancisce che le norme "....si applicano ai ai lavoratori marittimi imbarcati...", quindi direi che nel caso proposto venendo a mancare il principale requisito, non solo non vi è l 'obbligo di nominare il M.C. ma non sia applicabile l 'intero Decreto.
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