Salve a tutti,
vi pongo un quesito: un biologo che lavora come libero professionista presso un laboratorio di analisi, ha:
- l'obbligo
oppure
- la facoltà (articolo 21 dell'81)
di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria?
grazie.
Ciao, secondo me dipende da quanto è consistente il rapporto in libera professione. Se ha un orario da rispettare e le sue presenze sono regolari (tot. giorni alla settimana) allora è da considerare come se fosse un dipendente con tutto quello che ne consegue
Se è libero professionista rientra nell’art 21 dell’81 e quindi può a propri oneri usufruire della sorveglianza sanitaria ma non può essere obbligato. Mi rendo conto che la risposta può sembrare formale se si considera che di fatto è esposto agli stessi rischi dei lavoratori dipendenti e, soprattutto, non può modificare la esposizione ai rischi (come il vero lavoratore autonomo) poiché c’è un altro datore di lavoro che dirige e ha la responsabilità della unità produttiva. Da questo punto di vista il biologo è un “lavoratore” poiché presta servizio nell’ambito di una organizzazione. Per tale ragione, nei confronti dei lavoratori autonomi si hanno obblighi di sicurezza (es. informativi). La sorveglianza sanitaria, oltre che procedura preventiva, è una procedura con importanti risvolti medico legali e sul rapporto di lavoro per cui il legislatore ha ritenuto di limitarla ai casi che una volta venivano definiti, nella normativa di sicurezza, di subordinazione.
Il fatto che il lavoratore abbia un contratto libero-professionale è ininfluente ai fini della sorveglianza sanitaria in quanto, nel caso specifico da te segnalato, il soggetto è inserito in un contesto aziendale, ove svolge attività lavorativa organizzata, immagino su turni, e con un chiaro rapporto gerarchico con colleghi e responsabili di U.O. Di fatto è una condizione assimilabile a quella del lavoratore dipendente/subordinato, soprattutto in relazione ai rischi professionali. Negli ospedali il ricorso ai contratti libero-professionali è ormai la modalità più comune di "assunzione" dei giovani medici e l'idoneità alla mansione risulta quindi un requisito necessario per iniziare il rapporto di lavoro.
salvo casi particolari (vedi radiazioni ionizzanti) puo' usufruire della sorveglianza con oneri a proprio carico come indicato da annuscor.
Sono d'accordo con Vupie.
Segnalo che la Cassazione (sentenza n. 6998 del 22 febbraio 2012) ha condannato un Datore di Lavoro per non aver sottoposto a Sorveglianza Sanitaria due titolari di ditte individuali, che erano di fatto lavoratori subordinati.
Quindi, se il biologo lavora continuativamente presso il laboratorio in questione, sulla base di questa sentenza dovrebbe essere sottoposto a Sorveglianza Sanitaria - se prevista per la mansione - a carico del Datore di Lavoro
Se la collaborazione è effettivamente non continuativa, rientra a tutti gli effetti nell'articolo 21.
Nella pratica, poi, può accadere che alcuni datori di lavoro o committenti obblighino i lavoratori autonomi (es. artigiani, ma anche medici o biologi) a sottoporsi a visita medica a loro spese, pena il non affidamento del lavoro: questa è una procedura non corretta.
Non è che una sentenza sia "legge", comunque buono a sapersi che esiste come sempre qualche giudice che per applicarla la interpreta.
FERMI TUTTI: se cominciamo pure noi a "interpretare" la legge, è la fine e soprattutto non ci potremo mai più lamentare se arriva il signor OdV che la interpeta come cacchio pare a lui.
l'art. 3 sulle definizioni è chiarissimo nella "assimilabilità" dei lavoratori.
Un lib prof che abbia un contratto di lib prof e lavori come lib prof non è un lavoratore ex art. 81.
PUNTO.
Se ha un "finto" contratto da lib prof, è una violazione di obblighi di tutt'altro genere, ed infatti la sentenza citata parla di "lavoratori DI FATTO subordinati", non di "assimilati".
Oltre tutto, si riferisce a fatti avvenuti in vigenza ancora del 626 e prima delle ultime regolamentazioni sui rapporti di lavoro. Per di più infine siamo in campo di edilizia e quindi vigeva il 494/96 dove la stazione appaltante è considerata in maniera anche giuridicamente diversa dal semplice DdL.
Sottoporre a visita un lavoratore autonomo a mio avviso configura il reato di violenza privata, se non addirittura di estorsione (se non ti fai la visita disdico il contratto...).
E il medico che lo visita verosimilmente sarà chiamato in correità, perchè è impensabile che un MC che sia tale non conosca il coso 81 "a memoria".
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
ho scritto "Un lib prof che abbia un contratto di lib prof e lavori come lib prof non è un lavoratore ex art. 81". Volevo invece dire
"Un lib prof che abbia un contratto di lib prof e lavori come lib prof non è un lavoratore ex art. 3 di coso 81"
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Infatti ho scritto "sulla base di..dovrebbe..". Diciamo che le sentenze della Cassazione sono fonti autorevoli che "condizionano" eventuali successivi giudizi, per cui è necessario tenerne conto.
Se però ho capito bene il messaggio "subliminale", Conte_Vlad, sono d'accordo con te: come spesso accade, non ci è dato sapere con certezza quale modus operandi sia formalmente corretto..quindi navighiamo a vista.
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