Salve a tutti
Richiedo un vostro parere su quanto sottolineato da un certificatore di un'azienda dove sono medico competente: ha avuto da ridire sul fatto che nel giudizio di idoneità oltre al nome del lavoratore deve essere riportata anche data di nascita,luogo di nascita e residenza,e che deve essere sottoscritto dai preposti x presa visione.
Sinceramente è la prima volta che mi sento dire ciò... È vero che secondo allegato 3a devo riportare generalità del lavoratore ma pensavo che nome e cognome bastassero...e il discorso dei preposti non trovo scritto da nessuna parte..quindi non credo sia di mia competenza. Vi ringrazio se potete aiutarmi..
Per "generalità" si intende il complesso dei dati che identificano una persona: è vero che comprendono di solito almeno luogo e data di nascita, ma, a mio parere, se non ci sono casi di omonimia all'interno di una ditta, cognome e nome - unitamente alle altre informazioni presenti e alla firma del lavoratore - sono sufficienti per l'identificazione.
Per quanto riguarda il secondo punto, non credo intendesse che il giudizio debba essere materialmente sottoscritto dai preposti, ma che a costoro debbano essere comunicate eventuali limitazioni e/o prescrizioni: ovviamente questo è compito, nonché interesse, del datore di lavoro.
Sono d'accordo con lanfraz su ambo i punti, alla luce delle ultime modifiche introdotte dal D.M. Salute del 9 luglio 2012.
In merito alle generalità sulla comunicazione dell'idoneità io inserisco nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio.
In merito alla sottoscrizione l'unica necessaria è appunto quella del lavoratore interessato.
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
Ho riletto il verbale del certificatore e dice proprio sottoscrizione del giudizio da parte dei preposti x presa visione..ovvianente gli spiegherò che non è prevista questa cosa dal decreto 81..grazie
I certificatori sono di più o meno preparati; talvolta chiedono cose per sentito dire; ma tutte le volte che accade è possibile con autorevolezza spiegare e chiarire, ho sempre trovato disponibilità a rivedere le posizioni.
Il DM Salute 9 luglio 2012 tra i contenuti minimi della cartella indica l’ “Anagrafica del lavoratore”, cioè “Cognome e Norme, Sesso, Luogo di nascita, Data di nascita, Domicilio, Nazionalità, Codice Fiscale”, mentre tra i contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione indica le “Generalità del lavoratore”, per cui la sola indicazione del nome e cognome sul certificato di idoneità sembra sufficiente ad individuare con precisione il lavoratore, almeno per le finalità previste della comunicazione.
È stato riscontrato un errore, controlla i dati passo passo, ti verranno segnalati dove necessario.
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ma essendo io a mia volta Auditor 18001, e sapendo che magari sanno tutto di cosa dice la norma tecnica ma una ceppa beneamata delle norme giuridiche cui il MC ( ma persino il DdL!) è tenuto a rispondere, credo di poterti sollecitare a rispondere, assai formalmente, a questo "verificatore".
presumendo che si tratti di una "NC minore", la si può risolvere spiegando che nel caso di giudizio di idoneità espresso all'interno di un constesto aziendale univoco il lavoratore in quell'ambitoè appunto univocamente identificato da nome e cognome, cui al limite si farà seguire il solo anno di nascita nell'ventualità di omonimia.
E ricorda al vostro auditor di prima parte che le aziende possono sporgere reclamo all'Ente di Certificazione nel caso di incorretta gestione del processo di verifica da parte del Lead Auditor desginato, come da dettami della UNI EN ISO 19011.
Tradotto: fatelo pentire di inventarsi scuse per sembrare più realista del re.
Nofer
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