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Azienda Onlus con tetto della scuderia in...amianto.

Questo argomento ha avuto 7 risposte ed è stato letto 1943 volte.

zandor

zandor
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Catanzaro
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Medico Competente
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192
  • Azienda Onlus con tetto della scuderia in...amianto.
  • (15/04/2015 00:23)

Oltre a effettuare la sorveglianza sanitaria dei due addetti alle pulizie che vi lavorano, oltre a proporre la rimozione in.tempi ragionevolmente brevi dell' eternit, devo fare qualche segnalazione particolare all' Asp? Mi pare non mi competa: al momento i due lavoratori godono di buona salute, la spirometria é nellavnorma. Grazie a chi vorrà dire la sua.

Conte_Vlad_III

Conte_Vlad_III
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Pavia
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Medico del Lavoro
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383
  • Re: Azienda Onlus con tetto della scuderia in...amianto.
  • (15/04/2015 06:49)

In Lombardia la normativa regionale porta a classificare questo tipo di esposizione come "ambientale" e a non attivare alcuna forma di sorveglianza (solo counselling per fumatori .. della serie occupatevi del fumo di sigaretta o di altro perche' di coperture in cemento amianto è piena la regione)

saferr

saferr
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Bolzano
Professione
Medico del Lavoro Competente
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139
  • Re: Azienda Onlus con tetto della scuderia in...amianto.
  • (15/04/2015 12:58)

bisognerebbe verificare anche lo stato di conservazione delle coperture per capire se esista o meno un rischio (per tutti e non solo per chi ci lavora)

Giannini

Giannini
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Vibo Valentia
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Medico del Lavoro
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245
  • Re: Azienda Onlus con tetto della scuderia in...amianto.
  • (16/04/2015 19:41)

Come ben detto dal Collega saferr, occorrerebbe verificare che sul DVR sia menzionata una ispezione dell'RSPP in merito (in caso contrario indirne una congiunta ) che descriva lo stato di conservazione delle opere in asbesto, onde verificare se gli stessi manufatti in amianto risultino adeguatamente confinati in copertura, eventualmente incapsulati od isolati in controsoffittatura. In questi ed altri casi è previsto di poter operare, pur in presenza di amianto, ai sensi di quanto descritto al punto 2a) dell'All. I del DM 6 sett 94.
Solleciterei comunque un eventuale intervento di bonifica, nel frangente suggerirei di mettere in atto un monitoraggio periodico delle condizioni del materiale a mezzo di ispezioni visive, prevedendo anche ( inserirei una nota esplicativa apposita in DVR) il rispetto di adeguate procedure durante le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, in modo da assicurare che le attività nell'edificio avvengano in maniera da minimizzare un ipotetico rilascio di fibre (non disturbare il can che dorme...).
Non da ultimo formazione ed informazione mirata per tutti gli occupanti lo stabile.
Si tratta di compiti prevalentemente in capo all'RSPP ma è doveroso da parte del Medico Competente in scienza e coscienza sollevare il tema e collaborare nella maniera descritta.

"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."

nofertiri9

nofertiri9
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1256
  • Re: Azienda Onlus con tetto della scuderia in...amianto.
  • (16/04/2015 20:47)

Figlioli, magari saret anche bravissimi come MC, ma di problematiche giuridiche "amianto correlate" lasciatevi dire che non ne capite una ceppa.
Se c'è un manufatto contenente amianto, anche se in matrice compatta, il proprietario (o previ accordi contrattuali anche l'utilizzatore) dei locali è tenuto a nominare un Responsabile del Programma di Controllo e Manutenzione del manufatto in parola, peraltro SE E SOLO SE i locali hanno accesso al pubblico, quindi "frequentazione" in senso lato. Riferimento: L. 257/92 + DM 6/9/94La presenza di un manufatto contenente amianto NON è un "rischio professionale" ma rientra più genericamente nei requisiti di salubrità dei luoghi di lavoro, ed è per la precisione normato in relazione alla salute pubblica, non per la "salute e sicurezza" dei luoghi di lavoro, con unica quanto ovvia eccezione, ad oggi, per gli addetti professionali alla bonifica per rimozione o incapsulamento, altrimenti parliamo di "ESEDI", sigla masturzata di Esposizione Sporadica E di Debole Intensità. Rif. coso 81, art. 249 c.2 + circolare n. 15 MLPS del 25 gennaio 2011.
Quindi, il RSPP non deve valutare questa presenza come "rischio sanitario profesionale", perchè è oggettivamente una gran cagata, ma come requisito di sicurezza dei locali, esattamente come valutare se l'intonaco del soffitto ti può cadere in testa o no.
Il DM 6/9/94 dice anche quali siano i parametri di riferimento delle concentrazioni di fibre aerodisperse e relative azioni da intraprendere se del caso, e c'è un elenco di laboratori qualificati dal Ministero della salute per eseguire questo tipo di indagini, circa 300 in tutta italia e con specifica del tipo di analisi per cui ha conseguito la qualificazione, reperibile al link http://www.salute.gov.it/portale/...=Sicurezza%20chimica&menu=amianto .
Fra cui il mio, giusto per spiegarvi com'è che sono così ben preparata sull'argomento.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

Giannini

Giannini
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245
  • Re: Azienda Onlus con tetto della scuderia in...amianto.
  • (16/04/2015 21:39)

Grazie per il tuo sempre puntuale contributo nofertiri9, tuttavia non intendo per quale motivo il medico competente non dovrebbe sollevare questioni relativamente alla salubrità dell'ambiente di lavoro.
Pertanto, laddove il consulente RSPP o chi per lui non è puntuale come te e ci si ritrova dinanzi ad un DVR che non menziona affatto la cosa, personalmente in questi casi (evidenza di amianto nel luogo di lavoro, lo vedo con le mie pupille) sul verbale di sopralluogo segnalo in maniera incontrovertibile la cosa e suggerisco di inserire una relazione apposita nel merito in DVR.
Dietro questa mia richiesta il consulente di turno si è dunque attivato, elaborando una relazione approfondita che descriveva lo stato di conservazione, valutava il caso (sempre come ricadente al punto 2a) materiali integri non suscettibili di danneggiamento) e suggeriva al proprietario dello stabile/responsabile dell'attività svolgentesi all'interno di nominare il responsabile del programma di controllo nonchè illustrava le attività di manutenzione e custodia).
Al Collega che chiede lumi pertanto confermo il precedente consiglio: tutto ciò che ho scritto nel precedente intervento, rappresenta il contributo che ti deve essere fornito in maniera inequivocabile in DVR: in caso contrario segnala la cosa e richiedi per iscritto una relazione apposita da inserire in DVR....dopo tutto siamo specialisti in Medicina del Lavoro e Salute e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e sarebbe ora che ci riappropriassimo di quella competenza trasversale che và oltre la mera visita e l'accertamento.

"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."

saferr

saferr
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Bolzano
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Medico del Lavoro Competente
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139
  • Re: Azienda Onlus con tetto della scuderia in...amianto.
  • (17/04/2015 07:48)

concordo con Giannini, se il pericolo esiste sarebbe opportuno capirne il rischio, perchè volente o nolente se il tetto è vecchiotto e malmesso ( immagino che non possa essere altrimenti) e coloro che si occupano delle pulizie degli ambienti spazzassero o in qualche modo fossero chiamati ad interventi straordinari di pulizia.......... credo che il dubbio al MC possa venire lecitamente e che lecitamente debba acquisire info in maniera formale e tracciabile a chi di dovere per le eventuali attività di sorveglianza o di protezione da intraprendere, non ultimo l'opportunità di DPI adeguati ( amianto o non che sia)

nofertiri9

nofertiri9
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Napoli
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Laureato non medico
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1256
  • Re: Azienda Onlus con tetto della scuderia in...amianto.
  • (17/04/2015 21:35)

Io non ho mai detto - figurarsi, proprio io! - che il MC non deva o non possa "sollevare questioni relativamente alla salubrità degli ambienti di lavoro", ma volevo rimarcare come NON abbia la legittimazione a proporre tout court la rimozione di un manufatto in cemento amianto e men che meno che debba segnalare alcunchè all'ASL o ASP che sia.
Il che non esclude per nulla che invece sia suo potere/dovere relazionare (anche in maniera formale) al DdL ciò che ritiene opportuno una volta acquisite le notizie di cui ha bisogno per esprimere quel parere, così come non esclude che possa richiederle ove mancanti.
Se mancano le docce, si vede; se il pavimento ha i buchi che possono provocare anche solo una distorsione, si vede; se ci sono cacchine di topo o cadaveri di scarafaggi in giro nel locale refettorio, si vede. Se ci sono fibre di amianto in aria, NON si vedono.
E' lecito (=dovuto) chiedere le informazioni, non è dovuto (= non lecito) esprimere opinioni personali, non supportate dalla normativa.

Quest'è tutto

Nofer
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