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apprendista cameriere

Questo argomento ha avuto 7 risposte ed è stato letto 5470 volte.

scuta

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  • apprendista cameriere
  • (29/04/2004 17:55)

Apprendista cameriere maggiorenne.......
nessun Documento di valutazione dei rischi.......
Che fare ??????

Quadrini

Quadrini
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122
  • Re: apprendista cameriere
  • (30/04/2004 08:41)

Esegui un sopralluogo accurato, valuta i rischi ambientali, prendi visione delle specifiche mansioni e rileva i rischi a cui è esposto il lavoratore durante l 'esecuzione delle singole mansioni.
I rischi a cui può essere esposto sono: Rumore- Fumo passivo - Movimentazione manuale dei carichi - postura - Movimenti ripetitivi degli arti superiori.
Di conseguenza sottoporlo agli Accertamenti del caso.

Gennaro

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  • Re: apprendista cameriere
  • (30/04/2004 11:55)

D ' 'accordo con il collega Quadrini, ma mi sorge una domanda?
Non essendo presente il documento dei rischi o autocertificazione , su quale base il datore di lavoro ha nominato il medico competente? Per fare cosa?.
Secondo il mio parere bisogna che:
il datore di lavoro valuti prelinarmente probabili pericoli per la salute dei lavoratori, nomina il m.c. che collabora nella valutazione dei rischi,
nella successiva fase il medico competente effettua l 'eventuale SS.
Senza valutazione dei rischi, che valenza possono avere ai fini legali i rischi specifici inseriti dal medico competente nella cartella sanitaria?
anche perchè senza un 'esame fonometrico come si fà in caso di ipoacusia da rumore, che giudizio di idoneità si formula? E in caso di ricorso avverso al giudizio di idoneità cosa succede?
non è una critica ma un mio modo di pensare.
Cordiali saluti

Gennaro Bilancio

GANDALF IL GRIGIO

GANDALF IL GRIGIO
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  • Re: apprendista cameriere
  • (30/04/2004 13:37)

Sono d’accordo con Gennaro e concordo con le sue perplessità, anche se la risposta di Quadrini è ispirata da una saggezza che nasce da una corretta metodologia lavorativa, consigliando in pratica al collega di “farsi da solo “ la valutazione del rischio per quel dipendente. E questo, in condizioni estreme potrebbe anche essere giusto, ma dal punto di vista giuridico, con i tempi che corrono, il collega potrebbe trovarsi a rispondere alla fatidica domanda “perché lo hai visitato se non c’era la VR?”. Se per caso questo dipendente risultasse non idoneo alla mansione, vi immaginate che vespaio? Un giudice intraprendente potrebbe addirittura configurare una violazione dello statuto dei lavoratori, perché, in mancanza di valutazione di rischio, a quale titolo è stato visitato il lavoratore?. La cosa tragica è che queste situazioni (mi riferisco alla mancanza o incompletezza della VR) sono molto più frequenti di quanto si possa immaginare, e sono molto meno sanzionate di quanto sarebbe lecito attendersi. Mi viene da sorridere all’idea che forse tra qualche mese questi problemi non li avremo più dopo il decreto “semplificativo”, e quindi non staremo più neanche a porci il problema se visitare o meno un lavoratore….ammesso che ce ne siano ancora da visitare!

Sergio Truppe
................................................................

"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"

andreaiob

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22
  • Re: apprendista cameriere
  • (30/04/2004 14:43)

Questa mansione, se non valutata ai sensi della 626/94, rientra nella competenza della L. 25 del 1955 (apprendisti) e del DPR 1668/56 art.9 (sic.) ".. accertamento della idoneità delle condizioni fisiche al particolare lavoroper il quale devono essere assunti .. ", ancora in vigore. Pertanto la visita di idoneità deve essere eseguita dal medico legale dell ' ASL competente.

Gennaro

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1162
  • Re: apprendista cameriere
  • (30/04/2004 15:56)

Confesso la mia ignoranza non conosco il DPR 1668/56 art.9 e vado subito a cercarlo.
Mi chiedo però sempre dal punto di vista legale, esistono le visite preassuntive? anche se effettuate dal medico della struttura pubblica? ( ricordiamoci anche l 'art. 5 della Legge 300/70)
Penso comunque che i lavoratori della ditta in ogetto non sono apprendisti, comunque questo c 'è lo puo dire il collega del quesito.
Buon Week end a tutti

Gennaro Bilancio

scuta

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  • Re: apprendista cameriere
  • (30/04/2004 17:54)

GRAZIE a tutti i colleghi che hanno risposto.....
In realtà il problema della valutazione dei rischi esiste, ma il datore di lavoro mi ha contattato perchè, rivoltosi alla ASL per la visita medica dell ' apprendista, gli è stata richiesta la nomina del medico competente....... io ho accettato e mi sono comportato come da suggerimento del collega Quadrini.......
Che Dio ce la mandi buona........
grazie a tutti

Pennacchio

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206
  • Re: apprendista cameriere
  • (02/05/2004 08:01)

Pesento il mio caso relativo alla SS dei dipendenti di un albergo. Il Doc. di Valutazione dei Rischi era stato elaborato ma,, come quasi sempre accade, non erano stati valutati in maniera esplicita i rischi per le singole mansioni.
Dopo la mia nomina, ho collaborato con il RSPP per arrivare a definire i principali rischi per gruppi omogenei di lavoratori.
Alla fine, nel caso specifico dei camerieri (non apprendisti), non sono stati evidenziati fattori di rischio specifico tali da richiedere un controllo sanitario.
Ricordo che il Gruppo di lavoro della Regione Lombardia "Sorveglianza sanitaria minori/apprendisti" a metà luglio 2000 ha formulato due elenchi di tipologie di attività: a) in cui è necessario effettuare la Sorveglianza sanitaria... b) in cui non esistono dati di letteratura o esperienza di indagini di comparto che fanno ritenenre necessaria la SS... Si è infine individuato un ultimo gruppo di mansioni (cameriere, commesso, impiegato senza utilizzo di videoterminale) per le quali si presume la non obbligatorietà della SS... Rifermento: Regione Lombardia Giunta Regionale Sanità - P18.07.2000 - H1.2000.0042679).

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