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Idoneità Difficile

Questo argomento ha avuto 9 risposte ed è stato letto 6612 volte.

ollyou

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79
  • Idoneità Difficile
  • (05/05/2004 10:47)

Cari Colleghi vi chiedo un parere
Dipendente (sospetto) tossicodipende assunto due anni or sono con mansione di magazziniere-autista. Visitato nel settembre 2003 (idoneo). Non mi sono accorto di nulla e lui negavo utizzo di farmaci o sostanze particolari. Assente dal lavoro per tre mesi in quanto agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti. Attualmente è in possesso di patente di guida (patente D). Posso, secondo voi, renderlo inidoneo alla guida mezzi pesanti? RICHIESTA DEL DATORE CHE NON SI FIDA PIU '? Io ho risposto che avendo lui la patente puo ' eseguire ancora il suo lavoro, ma che per sicurezza sarebbe meglio fargli fare solo i magazziniere. Che ne pensate? Grazie

andreaiob

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22
  • Re: Idoneità Difficile
  • (05/05/2004 11:28)

L 'attuale normativa in materia di patenti di guida (l 'ultima è il DM 30/9/2003) prevede il ritiro della patente di guida in caso di abuso di sostanze psicotrope e invece, in caso di consumo regolare, la valutazione della capacità di guida senza pericolo da parte della Commissione Provinciale Patenti che assumerà la sua decisione caso per caso (in tal caso gli eventuali rinnovi hanno una periodicità inferiori ai 5 anni previsti dal Codice della Strada). La regola quindi è che la patente di un tossicodipendente riconosciuto viene sottoposta a revisione su richiesta dell ' A.G.
Se ciò non fosse stato fatto sarebbe "stupefacente".
Quanto all 'idoneità come MC non mi esprimerei sull 'idoneità alla guida ma solo sugli altri rischi.

mantello

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552
  • Re: Idoneità Difficile
  • (05/05/2004 20:29)

In linea generale mi sembra che il possesso i patente di guida sia un requisito necessario ma non sufficiente per assegnare ad un dipendente la mansione di autista. Tra tutti i possessori di patente vi sono etilisti, tossicodipendenti, "spericolati", predisposti all 'incidente che non vengono sanzionati se non "a posteriori", ossia quando hanno causato un danno. Se esistono fondati motivi per ritenere che Tizio, pur in possesso di patente, sia più a rischio di Caio non vedo perchè assegnargli il ruolo di autista. In generale sottoponiamo a visita medica ogni due/cinque anni chi sta seduto davanti a un PC. Perchè dobbiamo accettare verifiche decennali di idoneità per chi conduce automezzi aziendali?. L 'idoneità alla guida di automezzi (rilascio della patente) costituisce ipso facto idoneità alla mansione specifica?

dfragomeno

dfragomeno
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20
  • Re: Idoneità Difficile
  • (05/05/2004 21:59)

Credo che l’inidoneità alla guida di automezzi aziendali o personali e comunque per finalità lavorative sia da comminare al lavoratore che faccia uso di sostanze psicotrope e che tale atto spetti al MC (questo a tutela della salute della persona in oggetto), successivamente bisognerebbe segnalare il tutto alle autorità competenti preposte al rilascio/rinnovo della patente di guida; in aggiunta a quanto sopra si dovrebbero, a mio parere , controindicare i lavori in altezza e la salita su scale e/o ponteggi, mansioni generalmente insite nel lavoro di magazziniere, al fine di evitare che malori improvvisi, possibili in soggetti che fanno uso di tali sostanze, possano diventare ulteriore fattore di rischio aggiuntivo per tali lavoratori.

Cerutti

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11
  • Re: Idoneità Difficile
  • (17/05/2004 17:02)

Nella sola ipotesi che la conduzione aziendale di autoveicoli sia stata riconosciuta nel documento di valutazione dei rischi come motivo di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica (ricordo che trattasi di rischio altrimenti non normato) il medico del lavoro competente può e deve esprimere un giudizio di temporanea inidoneità quando fondatamente sospetti l 'abuso di sostanze psicotrope. Potrebbe essere d 'aiuto un invio presso l 'Ente Pubblico in art. 5 L. 300/70 o in consulenza di secondo livello ex art.17 D.Lgs.626/94; in tale sede il soggetto potrebbe essere sottoposto anche ad accertamento psichiatrico/psicodiagnostico. Non credo vi sia invece alcuna norma scriminante per la rivelazione di segreto professionale insita nella comunicazione del caso all 'autorità competente per il rilascio della patente di guida.

dfragomeno

dfragomeno
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20
  • Re: Idoneità Difficile
  • (21/05/2004 21:19)

Mi permetto di dissentire dal collega Cerutti : non credo che sia indispensabile, che la conduzione aziendale di autoveicoli sia riconosciuta nel documento di valutazione dei rischi come motivo di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per permettere al medico competente di esprimere un giudizio di inidoneità temporanea quando fondatamente si possa sospettare l 'uso/abuso di sostanze psicotrope. Penso che la tutela del lavoratore, da parte del MC, si debba spingere anche a considerare quei casi che prevedano anche un ' utilizzo di automezzi aziendali con modalità tali da non richiedere un piano di sorveglianza specifico sia per le modalità di utilizzo che per i tempi di guida sicuramente non stressanti. Tale convincimento scaturisce dal fatto che è sufficiente che nella descrizione dell’attività lavorativa, sicuramente e doverosamente inserita nel DVR, venga menzionata tale possibilità (quella della guida automezzi) per far scattare l’obbligo da parte del MC dell’inibizione temporanea laddove se ne ravveda la necessità precauzionale.

marioconcetto

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50
  • Re: Idoneità Difficile
  • (25/05/2004 11:42)

Ritengo che non esista una norma che preveda la sorveglianza sanitaria per gli autisti, pertanto se non vogliamo utilizzare l ' art 3 del DL 626/94 e quindi la sua menzione sul documento di rischi, non conosco altra norma che ci permetta, in barba all ' art 5 della legge 300/70 ,di effettuare la sorveglianza sanitaria.
Inoltre ci troveremmo di fronte, qualora ,in seguito ad una nostria inidoneità ' il lavoratore ricoresse all ' ASl, ad un diniego della stessa ASL a rivalutare l ' idoneità del soggetto. Tale evenienza nella nostra ASL è gia successa varie volte ed si è conclusa con l ' intervento della Magistratura.
Vi prego qualora abbiate idee differenti di manifestarle evidenziando anche i presupposti di legge.

Mario Concetto Giorgianni

AlbertoAnselmi

AlbertoAnselmi
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  • Re: Idoneità Difficile
  • (26/05/2004 20:22)

In realtà abbiamo l 'obbligo di sottoporre a visita gli autisti in quanto l 'Inail, con una circolare del 15 aprile u.s., ha indicato la mansione di autista tra quelle che potenzialmente inducono patologie a carico della colonna dorso lombare e indica anche i valori limiti di vibrazioni ( sono infatti indicate anche le mansioni di guida di mezzi speciali, carrelli, movimento terra etc) al di sopra dei quali è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria.
Esiste anche una direttiva Comunitaria in cui si da tempo all 'Italia sino al 2005 per poter legiferare sull 'argomento.
Pertanto, anche se l 'Inail non ha poteri legislativi è pur vero che questa circolare ci limita un po ' tutti in quanto il magistrato ci potrebbe chiedere perchè non abbiamo seguito quanto proposto da un Ente Nazionale di Prevenzione.
Inoltre la recente modifica della 626 ha esteso la valutazione dei rischi a TUTTI i rischi lavorativi e non più solo a quelli normati.
Ritengo peraltro che l 'idoneità alla guida di mezzi su strada pubblica spetta ai Collechi indicati dal Codice della Strada. Noi non abbiamo il potere di annulare detto codice. Se riteniamo che un lavoratore non abbia più i requisiti richiesti per la guida abbiamo l 'obbligo morale di informare gli organi competenti ( motorizzazione civile) e nel frattempo possiamo suggerire al datore di lavoro di non adibire alla guid adetto lavoratore, anche perchè l 'assicazione potrebbe non pagare in caso di incidenti dovuti alla guida in stato di ubriachezza o sotto l 'effetto di stupefacenti.
Saluti.

andreaiob

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Udine
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22
  • Re: Idoneità Difficile
  • (10/06/2004 11:43)

Dopo aver letto le opinioni degli altri colleghi rimango dell 'idea che il possesso della patente equivale al possesso dell 'idoneità alla guida e che il rilascio di tale idoneità non è di nostra competenza.
Rispetto alla comunicazione alla Direzione Provinciale dei Trasporti di una sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità alla guida, al fine di evitare incidenti al lavoratore o a terzi, venno fatte alcune considerazioni:
- attualmente non esistono disposizioni che ne prescrivano l 'obbligo
- si potrebbe configurare una violazione del segreto professionale
- la possibilità del MC di effettuare tali segnalazioni potrebbe compromettere la disponibilità del lavoratore a collaborare con il MC, riducendo quindi la sorveglianza sanitaria a una sorveglianza fiscale
- tale situazione non può essere assimilata all 'obbligo di referto (obbligatoria per gli esercenti una professione sanitaria) poichè non è un reato perseguibile d 'ufficio
Pertanto credo vada privilegiato il rispetto del segreto professionale. Su questo argomento comunque gradirei si estendesse il dibattito.

vale58

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2
  • Re: Idoneità Difficile
  • (17/06/2004 10:46)

La patente di un tossicodipendente "noto" a chi gliela deve rilasciare, così come in moltissimi altri casi (monocoli, cardiopatici più o meno severi, diabetici, epilettici,ecc.) emersi per esempio nel corso di una visita medica effettuata nel corso di un semplice rinnovo della patente o segnalata per esempio da un medico/ospedale/servizio tossicodipendenze/ecc. alla Commissione Provinciale patenti, motorizzazione o Prefettura (in genere non viene fatto e non so nemmeno se c 'è l 'obbligo di farlo) dovrebbe esere rilasciata dalla Commissione Provinciale patenti.
Solo in questo caso vi sarebbe relazione a guidare con una determinata patente ed una specifica patologia.
saluti a tutti e buon lavoro

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