Articolo 84 - Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.
....e se i fulmini non sono realizzati secondo le norme tecniche?
Forse bisogna mettere una "e" : "1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini E realizzati secondo le norme tecniche."
O no?
Per quanto tentare l'esegesi di una Norma, massimamente del D.Lgs 81/08, possa essere azzardato ed avventuroso, la soluzione prospettata da Bernardo non pare soddisfacente nè dal punto di vista logico nè da quello semantico; a mio parere invece siamo di fronte ad un caso di mera assenza di qualche parola: infatti tra "fulmini" e "realizzati" andrebbe inserita la dizione " mediante dispositivi", e allora la frase acquista finalmente un senso compiuto e comprensibile:
"Il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini MEDIANTE DISPOSITIVI realizzati secondo le norme tecniche."
Ma il Legislatore non ha corretto ben altre e ben più notevoli storture del D.Lgs 81, figuriamoci se si mette a guardare queste quisquilie !
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Credo che sia sempre opportuno prima di discettare andare alla fonte originale e non fidarsi di chi riprende o recita norme e/articoli, sulla G.U, originale del 2008 in rete rilevo.
Art. 84.
Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli
impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti
dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di
buona tecnica.
Quindi, almeno questa volta la norma è completa corretta ed esaustiva!
Dal sito ufficiale del Ministero del Lavoro, D.Lgs. 81/08 edizione Dicembre 2014:
"Articolo 84 - Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche."
In pratica è lì l'origine di tutti i mali. Ma fino ad oggi nessuno ha corretto l'errore sul sito, e tutti copiano/incollano da lì, compresi gli autori delle pubblicazioni sui codici.
Molti siti anche ufficiali cadono nel copia ed incolla e magari si perdono per strada alcuni pezzi. Forte di esperienza passata, ho fatto una pubblicazione su "singolari" interpretazione, basate sul "non vero" ribadisco una famosa affermazione d'autore "Sarebbe opportuno che chiunque imprende a discettare sull'argomento s'abbeverasse alla fonte originaria non fosse che per evitare di riscoprire le Americhe". Ho visto commentare dottamente sentenze da chi si era limitato a leggere quanto riportato dai giornali. Un sito online anche ufficiale non fa testo e non garantisce l'autenticità..vogliamo parlare di quanto compare su altri siti istituzionali?
Parliamone....sono d'accordo su tutto tranne che "un sito anche ufficiale non fa testo": un sito ufficiale (ministero, regione, comune, agenzia entrate, INAIL), nell'era informatica fa testo, deve fare testo, quantomeno per le cose di propria stretta competenza: ad esempio, l'INAIL può non fare testo per la programmazione dei Cinema di Roma, ma non certo per l'elenco delle malattie professionali soggette a denuncia; il Ministero del Lavoro può non fare testo per il calendario dei raduni dei Vespa Club d'Italia, ma non certo per il testo del D.Lgs. 81/08! ecc. ecc. Se qualche sito ufficiale non riesce a fare testo.... occorre cambiare qualche testa! :-) Ciao. G.
heh, scoperto tutto l'arcano:
il Prof. Ossicini cita, correttamente, cosa fosse uscito in GURI nel 2008.
ma "Bernardo" cita altrettanto correttamente il testo del medesimo articolo come cogente oggi, in virtù delle modiche introdotte con il D.Lgs. 106/2006, che http://www.normattiva.it/atto/car...o=53&atto.articolo.tipoArticolo=0 che al proprio art. 53 ha disposto che :
ART. 53
(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)
1. All'articolo 84, comma 1, del decreto, le parole:"di buona
tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche" e le parole: "con
sistemi di protezione" sono soppresse.
Dal che mi sento in condizioni di pter affermare che la norma era sì,in quel punto, decisamente corretta ed esaustiva, perchè la necessità di essere costruiti secondo le "tecniche", dette in breve, era sintatticamente riferita ai sistemi di protezione. Tuttavia, forse per evitare che quel povero articolo per ciò stesso si sentisse spaesato lì in mezzo, l'hanno opportunamente modificato con l'effetto oggettivamente esilarante di cui ci riferisce bernardo.
Il senso "a orecchio" è palesemente quello riferito nel testo originale: ma se si scrivono le norma ad orecchio poi non ci si può lamentare che vengano lette a naso...
:)
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Mi pare assolutamente inquietante che il malcapitato cittadino che intenda accedere alle Norme debba porsi il problema della gerarchia di affidabilità delle fonti, massimamente se queste sono Istituzionali…
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