Problema: Biologo responsabile del laboratorio di analisi di una Casa di Cura,alcolista (ovviamente non lo ammette): è piu 'corretto inviarlo alla usl ex art 5 oppure sottoporlo ad alcolemia ex art 15 della Legge 125/01?.Il fatto che sia un alcolizzato me lo ha riferito il Direttore Sanitario.
E ' accettabile prendere in considerazione segnalazioni confidenziali, ossia non formali?
I risultati degli esami ematici possono fare ipotizzare abuso di alcoolici?
Esistono segnalazioni di mancanze/errori/alterazioni comportamentali sul posto di lavoro? e in questo caso che iniziative ha preso il solerte irettore sanitario?
Sicuramente non ti conviene porre in atto misure particolari e mirate solo sulla segnalazione di un terzo, a meno che non ci siano, come fa giustamente notare il collega mantello, segnalazioni di comportamenti o situazioni "sospette" documentate. Inoltre se è veramente un alcoolista dovrebbe avere una alterazione della funzionalità epatica (e mi riferisco soprattutto ai valori di GammaGT) ed un aumento del volume corpuscolare medio degli eritrociti, tanto per restare su analisi semplici. Alla fine, se proprio non si cava un ragno dal buco con le analisi, perchè non tentare un confronto riservato a tre (il Direttore Sanitario, il Biologo alcoolista e tu), proponendo al sospetto alcoolista di sottoporsi agli accertamenti ex art 15 Legg 125/01?
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
In questo caso la richiesta di esami di laboratorio potrebbe essere infruttuosa visto che è responsabile dei dati di laboratorio.
Qualcuno (vedi DDL ) dovrebbe prendersi la responsabilità di sottoporlo ad esami dei riflessi e/o ad alcolemia per riscontrare la condizione di ebbrezza alcoolica sul luogo di lavoro, dettagliare assenteismo, errori, reclami e altri problemi causati dal personaggio, e poi inviarlo alla Commissione ex art.5.
In tutto questo percorso va poi messa in conto una possibile denuncia per mobbing.
Morale: la gestione di questi casi non può riguardare solo il Medico Competente.
Non puoi sottoporlo ad alcun accertamento sanitario ex art. 15 L.125/01 in quanto manca il decreto applicativo previsto dall 'articolo stesso(doveva essere emanato entra 90 gg.):questo rende inapplicabile la norma. Consiglierei prima una visita al dipendente(per le norma vigenti è sottoposto a sorveglianza sanitaria?),eventuale screening ematico(sempre da sottendere ad un eventuale rischio lavorativo),successivamente inviarlo o ad un accertamento specialistico ex art.17 DL626/94 presso la UOMML di competenza al fine di poter esprimere un giudizio di idoneità alla mansione(sempre e comunque se sottoposto a sorveglianza sanitaria) oppure inviarlo alla commisione ASL di competenza per una visita ex art.5 DL300/70 (questa volta non dal MC ma dal Datore di Lavoro.
Oggi mi ha chimato un DL.
Deve risolvere il problema "Tizio"...
Ho detto:
- Tizio? ... Cosa c'è che non va con Tizio ? Ho appena finito le visite in azienda e Tizio ... sano come un pesce !
- Si, ma beve ! Mi hanno detto i colleghi che fa confusione e crea situazioni non piacevoli al lavoro ....
Domani appena arrivo in ambulatorio vado a guardare gli esami...non ricordo ovviamente a memoria i valori di transaminasi, ecc di tutti i lavoratori...
Questo è solo l'inizio !
Buona serata a tutti
E giù il gomito che vi vedo....!!!
DR. AMY
"Un giorno senza sorriso è un giorno perso".
Charlie Chaplin
[cite]sabina il 13/05/2004 01:33 ha scritto:
Non puoi sottoporlo ad alcun accertamento sanitario ex art. 15 L.125/01 in quanto manca il decreto applicativo previsto dall 'articolo stesso(doveva essere emanato entra 90 gg.):questo rende inapplicabile la norma.
Posso consigliarti di leggere la gazzetta Ufficiale N. 75 del 30 Marzo 3006. Meglio conosciuta come
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006
Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540).
Anzichè 90 giorni ne hanno impiegato 5 solo che si tratta di anni!
ammettendo pure che il laboratorista sia un alcolista, a parte le preoccupazioni anche lecite del direttore sanitario, come si comporta sul lavoro? si presenta in stato di ebbrezza già al mattino o dopo pranzo? è inaffidabile sul lavoro (evidentemente di grande responsabilità)?, ecc. ecc.? vi sono prove o testimonianze di comportamenti "impropri"?
Leggete le date !
Il 3D è di 4 anni fa !
La novità è di Amy, alla quale dico: fa una mansione di quelle previste dall'allegato ? se no, hai un problema mica da poco col Ddl.
E se non hai guardato gli esami in questa ottica sospetto che non sia nelle mansioni a rischio.
Quindi, cerca di starne fuori, sono rogne incipienti.
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
Scusate, ma se non ho capito male, avete introdotto nei vostri protocolli esami ematochimici per alcoldipendenza?....al convegno di Varese il Dott. Paraluppi nella prima sessione della mattinata ha definito tale pratica illegale....
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