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JOBS ACT

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Mediconosherpa

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Provenienza
Pistoia
Professione
Medico Competente
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243
  • JOBS ACT
  • (17/09/2015 17:28)

L’art. 3 comma 5 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. recita:
“Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.”

Il Decreto 81/2015 (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34, cosiddetto "Jobs Act", viene ad innovare tale disposizione del D.Lgs 81/08, prevedendo che sia il somministratore ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, salvo che tale obbligo venga stabilito per contratto a carico dell’utilizzatore:

D.Lgs 81/2015 art. 35 comma 4 :
“4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive e li forma e
addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa per la quale essi vengono
assunti, in conformita' al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia
adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei
lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui
e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. “

Il D.Lgs 81/2015 non contiene alcuna innovazione specifica riguardo alla sorveglianza sanitaria, che dunque si presume continui ad essere regolata dal citato art. 3 comma 5 del D.Lgs 81/08, peraltro confermato dallo stesso art. 35 comma 4 (ultimo periodo) del D.Lgs 81/2015, e che quindi resti a carico dell’utilizzatore.


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