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Requisiti per formatore

Questo argomento ha avuto 7 risposte ed è stato letto 3308 volte.

clamagio2@tin.it

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Medico del Lavoro
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  • Requisiti per formatore
  • (30/10/2015 08:25)

Buongiorno a tutti, la specializzazione in Medicina del Lavoro rientra tra i requisiti per svolgere attività di docenza nelle formazione dei lavoratori? la cosa non mi è chiarissima

La Redazione

La Redazione
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Pisa
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  • Re: Requisiti per formatore
  • (30/10/2015 12:09)

Il decreto 6 marzo 2013 prevede che si consideri qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno dei criteri elencati nell’allegato del decreto stesso.

Prerequisito:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

I sei criteri previsti sono:

1: Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.

2: Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
in alternativa:
- corso formativo in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

3: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
in alternativa:
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

4: attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa:
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

5: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa:
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

6: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione al l’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa:
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.


La qualificazione sarà acquisita dal formatore in modo permanente, ma sarà suo dovere provvedere ad aggiornamenti.
Ai fini di tale aggiornamento, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del decreto (18.03.2014) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

La redazione di MedicoCompetente.it

clamagio2@tin.it

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Roma
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Medico del Lavoro
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232
  • Re: Requisiti per formatore
  • (30/10/2015 17:16)

La Redazione il 30/10/2015 12:09 ha scritto:
Il decreto 6 marzo 2013 prevede che si consideri qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno dei criteri elencati nell’allegato del decreto stesso.

Prerequisito:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

I sei criteri previsti sono:

1: Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.

2: Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
in alternativa:
- corso formativo in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

3: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
in alternativa:
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

4: attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa:
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

5: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa:
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

6: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione al l’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa:
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.


La qualificazione sarà acquisita dal formatore in modo permanente, ma sarà suo dovere provvedere ad aggiornamenti.
Ai fini di tale aggiornamento, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del decreto (18.03.2014) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

Grazie Redazione, deduco che la Specializzazione non è sufficiente da sola a qualificare il formatore se non unitamente ad almeno una delle specifiche di cui al punto 2. Giusto?

gabbiano

gabbiano
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  • Re: Requisiti per formatore
  • (01/11/2015 23:12)

Il testo dell'accordo e' assurdo.. Un laureato in scienze della formazione (ovvero il NULLA!!!!) e' riconosciuto quale formatore, il medico competente (con i suoi miseri 10 anni di studio dei quali almeno 4 specialistici e i suoi 150 crediti/triennali) deve invece dimostrare di averne i requisiti..
Questo cervellotico ed astruso accordo è servito solo a far proliferare finti soggetti formatori ed enti paritetici ed altri truffatori simili che consentono a chiunque mediante una semplice procedura telematica e previo il pagamento di una TANGENTE di stampare attestati a prova di ispezione per corsi mai tenuti.
Ancora una volta in Italia i formalismi eccessivi servono solo a disapplicare la sostanza della norma ovvero informare e formare i lavoratori circa i rischi in modo chiaro semplice ed efficace.

Max77

Max77
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22
  • Re: Requisiti per formatore
  • (02/11/2015 12:55)

Buongiorno
se interessa collaboro con un ENTE di Formazione che propone CORSO di 64 ore e/o di 24 ore per acquisire i requisiti previsti dal D.I.M. 6 Marzo 2013 per formatore in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I corsi sono integralmente fruibili in modalità ON LINE.
I prezzi vantaggiosissimi riservati ai medici competenti sono richiedibili via mail all'indirizzo: direzione77@yahoo.it

Sperando di aver fatto cosa gradita saluto cordialmente.

faggiano.danilo

faggiano.danilo
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Lecce
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  • Re: Requisiti per formatore
  • (02/11/2015 13:06)

Qualunque MC ha già i requisiti del formatore. Nulla da dire sui requisiti accademici, per quello della formazione in aula basta provare di aver fatto le ore di didattica in corsi di primo soccorso all'entrata in vigore della legge (conferenza Stato-Regioni del 2011).
Da quel momento in poi il MC che effettua i corsi di formazione lavoratori-preposti e corsi di primo soccorso, matura in automatico l'aggiornamento periodico dei suoi titoli quale formatore. In più i MC frequentano i corsi ECM che li tengono aggiornati in modo più che sufficiente nelle materie di interesse.

Non iniziamo a dare credito a enti formativi che teoricamente possono dare ai MC i titoli giusti per mantenere i requisiti quale formatore.

I MC sono già formatori per tre motivi:
1. percorso accademico fatto;
2. gli ECM periodicamente conseguiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. i corsi che normalmente effettuano nelle aziende da loro seguite.

Non c'è bisogno che regaliamo soldi agli enti pseudo-accreditanti.

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

milvio.piras

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  • Re: Requisiti per formatore
  • (03/11/2015 14:01)

resta il problema della reale preparazione dei formatori abilitati attraverso questi corsi, in alcuni casi decisamente insufficiente (della serie: laurea e specializzazione 10 anni in due mesi), con le conseguenti carenze sul piano formativo ed organizzativo degli operatori e dei lavoratori, che si esprimono poi con le lacune, ad esempio, e per quello che più da vicino ci riguarda, della valutazione dei rischi che poi dobbiamo colmare noi, con il conseguente sforamento dei budget preventivati per la sorveglianza sanitaria a causa dell’inserimento di esami clinici mai considerati prima. E tutto sotto l’incubo delle sanzioni che qualcuno ha già sperimentato.
Io continuo a interloquire ancora in molte circostanze solo con segretarie che hanno l’incarico di trovare un medico competente per le visite mediche dell’Azienda che non sanno neanche loro cosa produce, o con mediatori senza alcun titolo che hanno preso l’incarico di trovare un medico competente per enti anche pubblici, associazioni, cani e porci, che a questi si affidano per sbrigare queste fastidiose pratiche.
In questo e in altri contesti, ormai, lo Stato Italiano si è spinto talmente oltre ogni limite, senza che peraltro dia segni di volersi fermare, che ogni aspetto della vita sta assumendo caratteri di drammatica assurdità. Ormai è come cercare di vuotare il mare con un secchiello. Pure bucato.

carlpam

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  • Re: Requisiti per formatore
  • (08/11/2015 11:08)

Sono d'accordo con milvio piras (sarà che lui sardo, io friulano siamo un meno italioti: absit iniuria verbis)

basterebbe che il prerequisito fosse la laurea (con percorso formativo o affiancamento o docenza dimostrata)

nelle aziende di solito faccio corsi di P.S. e raramente quelli per lavoratori (form stato.regioni): di questi sento critiche feroci (la gente dorme, talvolta non c'è neppure ....) Manca evidentemente la capacità di andare oltre la lezione frontale verso lavoro di gruppo come brain storming, simulazione giochi di ruolo ( vedasi GUIDA PEDAGOCICA J.J.GILBERT (OMS) ARMANDO EDITORE) che a parole è predicato ed indicato da tutti i tuttologi dei minculpop e ministeriali vari che ne ignorano i contenuti)
I lavoratori chiamati spesso il sabato dormicchiano (d'altra parte "quandoque bonus dormitat Homerus") lo speudodocente snocciola slide
magari col proiettore in penombra così facilita il sonno) e l'azienda paga ...la tangente/tassa che sa già non gli è di nessuna utilità

Anche questa è mafia ? Giusto MILVIO: in questo e in altri contesti, ormai, lo Stato Italiano si è spinto talmente oltre ogni limite, senza che peraltro dia segni di volersi fermare, che ogni aspetto della vita sta assumendo caratteri di drammatica assurdità. Ormai è come cercare di vuotare il mare con un secchiello. Pure bucato.

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