Vi sono delle sanzioni specifiche per il datore di lavoro che non rispetta la Periodicità delle Visite Mediche dei propri dipendenti?
Secondo me si.
Art. 4 comma g del D.Lgs. 626/94
Il datore di lavoro richiede l 'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto.
Gennaro Bilancio
Ritengo che la sanzione relativa al mancato rispetto della periodicità delle visite mediche sia comminabile, in prima istanza, al medico competente aziendale, così come previsto dall 'art. 17 comma 1 lett b. (effettua gli accertamenti sanitari previsti...) che richiama l 'art. 16 comma 2 lett b (accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori..).
Certo è che l 'art 4 comma 5 lett g (i datori di lavoro, i dirigenti.....richedono l 'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto..) pone in carico al datore di lavoro l 'obbligo di verificare che vengano effettuati gli accertamenti previsti, tanto è vero che l 'art. 89 comma 1 lett. b lo punisce "con l 'arresto da 2 a 4 mesi o con l 'ammenda da 1 a 5 milioni di lire la violazione dell 'art 4 comma 5 lett g.".
Teoricamente quindi esiste una sanzione per il datore di lavoro, a patto che si riesca a dimostrare che la mancata esecuzione delle visite dipenda da una sua incuria, non da una nostra... e prima che... ("se Sparta piange, Atene non ride") ci troviamo in buona compagnia sanzionati tutti e due.
"quante volte per altri è vita quello che per noi è un minuto"
Concordo per quanto sopra, è chiaro che il medico è il primo responsabile del non rispetto della periodicità delle visite mediche. Ma dalla domanda mi sembrava che il medico competente aveva già invitato il DL della scadenza.
Saluti
Saluti
Gennaro Bilancio
Grazie a tutti per le vostre risposte.
Mi riferisco proprio a questo Gennaro.
I D.L. molto spesso rimandano le date delle visite mediche ai propri dipendenti, giustificandosi con periodo di intenso lavoro o altre scuse similari.
Sarebbe allora il caso di preparare, in occasione delle scadenze delle periodicità, una lettera (Raccomandata A.R.) per ricordare al D.L. l 'imminente scadenza della periodicità, ma allo stesso tempo vorrei "informarlo" su quelle che possono essere le sanzioni a lui riservate in caso di inadempienza.
Se il MC comunica al DL il piano di sorveglianza sanitaria (tipologia e periodicità degli accertamenti in funzione dei rischi) ritengo che sia compito del DL organizzarsi per rispettare tale piano. Prima di adibire un lavoratore ad una mansione sottoposta a sorveglianza sanitaria il DL deve ottenere il giudizio di idoneità che deve essere periodicamente rivalutato. Se non lo fa è responsabile dell 'omissione. Il MC potrebbe essere, a mio avviso, chiamato a rispondere se, sollecitato dal DL, non provevde tempestivamente all 'esecuzione degli ASP o se redige un piano di sorveglianza che omette accertamenti obbligatori.
Se ciò non fosse cosa fare nel caso che sia il DL a procrastinare i termini degli ASP? E perchè mai il MC dovrebbe essere responsabile di comportamenti del DL?
Cari colleghi, a proposito di rispetto delle periodicità vorrei farvi partecipi del mio sconcerto in occasione di alcune visite periodiche che AVREI DOVUTO effettuare lo scorso anno e che NON SONO RIUSCITA a far rispettare: il DdL mi ha inviato (dopo mio fax con il quale rendevo noto, come sempre, della scadenza di tali visite tra l 'altro semestrali per rischio cancerogeno) a sua volta un altro fax in cui RIMANDAVA DI SUO PUGNO A DATA DA DESTINARSI DOPO LE FERIE ESTIVE (quindi con un ritardo di 2-3 mesi) TUTTE LE VISITE PERIODICHE PERCHE ' I DIPENDENTI AVEVANO TROPPO LAVORO DA SEGUIRE!!!!
Tale suo fax è eventualmente a disposizione di ispettori della ASL se mai ce ne fosse il bisogno..
Ditemi voi: cosa avrei dovuto fare?
Saluti a tutti.
Machì.
machì
A tal proposito io consiglierei la segnalazione si scadenza della periodicità al DdL con Raccomandata A.R., un documento che lascia meno incertezze sull 'avvenuto recapito del messaggio. Questo anche per tutelare la ns. figura che come discusso in precedenza è la prima ad essere coinvolta (art 16 e 17 del D.Lgs. 626/94) in caso di accertamenti da parte degli organi competenti.
Saluti
Sono d 'accordo con il collega Tecsam.
Avrei una domanda da formulare alla collega Cristina Maragliano. Puoi anche non rispondere
Perchè la periodicità della visita medica è semestrale? ( la periodicità della Sorveglianza sanitaria per i cancerogeni rientra nel Decreto 25 del 2002, quindi annuale, in caso di modifica bisogna darne motivazione da allegare alla valutazione dei rischi). Se ciò non fosse fatto in caso di controllo ASL si potrebbero aprire altri scenari a carico del medico competente.
puo darsi che già è stato fatto, comunque è solo curiosità, scusami
Saluti
Gennaro Bilancio
Carissimo collega, rispondo subito alla tua più che lecita domanda.
I dipendenti si occupano di costruzione e spt manutenzione impianti erogazione carburante.
Sono 2 anni che sto battagliando con il DdL per ottenere un aggiornamento del DVR inerente l 'esposizione a benzene dei tubisti che svolgono attività nei pozzetti durante le opere di manutenzione.
Oltre a prove di funzionalità respiratoria ed esami ematochimici ho pensato, nell 'attesa, di mantenere le visite più ravvicinate.
Se avete consigli più appropriati da darmi sappiate che saranno i benvenuti.
Salutoni a tutti.
machì
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