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Idoneità alla guida di automezzo della ditta

Questo argomento ha avuto 7 risposte ed è stato letto 4175 volte.

cferrari@libero.it

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  • Idoneità alla guida di automezzo della ditta
  • (22/05/2004 11:57)

Età:22 Sesso:M
Settore produttivo:elettronica Mansione:Tecnico impianti radio (installazione e manutenzione antenne radio) con guida automezzi.

Note anamnestiche:Ambliopia (visus residuo 1/10) occhio dx congenita per displasia retinica. Non altri precedenti patologici di rilievo.
Segni e sintomi:Riduzione campo visivo a dx.
Esami effettuati: visita oculistica
Diagnosi/Sospetto diagnostico:Ambiopia occhio dx
Giudizio di idoneità:Idoneo con limitazioni

E ' corretto esprimere un giudizio di idoneità limitando l 'attività lavorativa per quanto attiene la guida dell 'autoveicolo della ditta per motivi professionali (spostamento sui cantieri di lavoro)? Il DDL obbietta che il soggetto è in possesso di regolare patente di guida, ma mi sembra che la sua menomazione aumenti il rischio generico di infortunio. Il giudizio di idoneità limitata così espresso dovrebbe comportare il licenziamento del Dipendente che, in una ditta piccola come quella in cui lavora attualmente (6 dipendenti) , non troverebbe collocazione senza la possibilità di spostarsi autonomamente fra i diversi cantieri.
Voi cosa ne pensate?
Cordiali saluti,
Claudio

Nonnoguido

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180
  • Re: Idoneità alla guida di automezzo della ditta
  • (23/05/2004 18:17)

Secondo me la tua condotta è correttissima. Dirò una cosa ovvia, ma ,eventualmente, si può porre richiesta di giudizio medico legale alla ASL di zona (come ricorso avverso il tuo giudizio oppure no).

Guido Marchionni

AlbertoAnselmi

AlbertoAnselmi
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14
  • Re: Idoneità alla guida di automezzo della ditta
  • (26/05/2004 20:09)

Non sono d 'accordo.
Il legislatore ha indicato chiaramente i requisiti minimi per ottenere la patente di guida. Se un lavoratore ha questi requisiti è in regola con la norma e il medico competente non può permettersi di superare quanto indicato dal legislatore. Evidentemente sono stati valutati i vari deficit e sono stati ritenuti sufficenti per tutelare la salute pubblica. Altrimenti dovremmo pensare che il legislatore colposamente permette la guida a soggetti inidonei.
Posso accettare il concetto di maggior rischio infortunistico, ma in assenza di altre menomazioni non possiamo ritenerci superiori al Parlamento.
L 'unico caso dubbio nasce quando il lavoratore perde i requisiti fisici, dopo aver superato l 'ìesame di guida. In questo caso sarebbe opportuna la segnalazione alla Motorizzazione e la sospensione temporanea da mansioni lavorative comportanti la guida di automezzi.
Saluti

brunofarruggia

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  • Re: Idoneità alla guida di automezzo della ditta
  • (28/05/2004 13:19)

Secondo quale norma è stato espresso un giudizio di idoneità alla mansione specifica per la guida di automezzi da parte del "medico competente?"

Nonnoguido

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180
  • Re: Idoneità alla guida di automezzo della ditta
  • (05/06/2004 07:48)

Se al collega è stato richiesto un giudizio d 'idoneità come "autista" - e qui però hanno anche ragione quelli che obiettano :"per quale rischio?"- , ebbene il collega non poteva esprimere un giudizio d 'idoneità non limitativo, viste le patologie descritte. Quella persona, con quelle patologie, non può essere idonea per la guida, ma magari lo è per altre mansioni. Al collega non veniva richiesto di sostituirsi al medico addetto al rilascio dell 'idoneità per patente. Può sembrare la stessa cosa ma non lo è. E se succedeva un incidente chi ne avrebbe risposto? Il collega che avesse sorvolato su dette patologie? Comunque al datore di lavoro va chiesto per quale rischio 626 o altre leggi faccia visitare gli autisti. Forse per la movimentazione manuale dei carichi? In questo caso, a mio avviso, la visita è prevista e tutto il discorso potrebbe trovare una coerenza.

Guido Marchionni

filipposimonelli

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26
  • Re: Idoneità alla guida di automezzo della ditta
  • (05/06/2004 11:48)

sono pienamente d 'accordo con Anselmi, se il lavoratore possiede la patente di guida il medico competente non può interferire .

La Redazione

La Redazione
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1662
  • Re: Idoneità alla guida di automezzo della ditta
  • (11/06/2004 08:43)

Volevamo indicare un contributo sull 'argomento : http://www.sicurezzaonline.it/hom...4/infcro200406/infcro20040610.htm

La redazione di MedicoCompetente.it

cferrari@libero.it

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Verbania
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Medico Competente
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4
  • Re: Idoneità alla guida di automezzo della ditta
  • (11/06/2004 19:50)

Grazie a tutti per l 'attenzione.
Il Dirigente del Servizio di Medicina del Lavoro dell 'ASL di competenza da me interpellato ha risposto dichiarando che non essendo, nel caso specifico, la guida dell 'automezzo la masione del Dipendente, il mio giudizio di idoneità doveva contemplare soltanto i rischi specifici della mansione (operaio specializzato elettricista). Pertanto non era mia competenza formulare giudizi di idoneità alla guida di autoveicoli, sia pur se richiesto intrinsecamente dall 'attività svolta dal Lavoratore. Voi cosa ne pensate: mi adeguo o è meglio richiedere una visita collegiale pretendendo un parere formale?
Saluti, Claudio

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