Mi capita.......a visita periodica.... un manutentore generale che a causa di una neoplasia polmonare trattata chirurgicamente ed in chemio ab-monoclonale venga dall'INPS dichiarato "invalido 100% con inabilità al lavoro e persona che necessita di accompagno...." e l'INPS stessa me lo invia in azienda dicendo che può lavorare.
...fosse persona non vedente e adibito al centralino potrei valutare il caso....ma un MANUTENTORE!?!?!
Lo invio alla commissione ex art.5 ?????
Grazie e buona domenica
Mario
Mario
Si tratta di casi piuttosto delicati, purtroppo sempre più frequenti negli ultimi tempi.
In genere l'invalidità 100% dipende dal riconoscimento della patologia tumorale mentre l'indennità di accompagnamento viene concessa solo per qualche tempo, in relazione a cicli di radio o chemioterapia particolarmente inabilitanti (per cui alla revisione, di norma a 1 anno, viene poi revocata).
E' chiaro che il giudizio del medico competente, che è anche e soprattutto di natura "clinica", riguarda la mansione specifica in relazione all'ambiente di lavoro e all'azienda dove andrà a operare il lavoratore in questione. Riconosco che può sembrare paradossale giudicare idoneo un manutentore che si trovi in questa condizione, ma qui ci si deve rimettere alla competenza - scusando il bisticcio di parole - e alla professionalità del medico competente chiamato a dare il giudizio (penso sia una visita al rientro dopo prolungato periodo di assenza per motivi di salute .... no ?).
Non mi sembra che in questo caso si possa ricorrere all'art. 5 della Legge 300, perché come detto prima è in gioco l'idoneità alla mansione specifica del lavoratore in questione; eventualmente, espresso il giudizio del MC, se il lavoratore non è convinto potrà sempre ricorrere all'OdV territoriale.
ramiste il 15/11/2015 05:50 ha scritto:
Si tratta di casi piuttosto delicati, purtroppo sempre più frequenti negli ultimi tempi.
In genere l'invalidità 100% dipende dal riconoscimento della patologia tumorale mentre l'indennità di accompagnamento viene concessa solo per qualche tempo, in relazione a cicli di radio o chemioterapia particolarmente inabilitanti (per cui alla revisione, di norma a 1 anno, viene poi revocata).
E' chiaro che il giudizio del medico competente, che è anche e soprattutto di natura "clinica", riguarda la mansione specifica in relazione all'ambiente di lavoro e all'azienda dove andrà a operare il lavoratore in questione. Riconosco che può sembrare paradossale giudicare idoneo un manutentore che si trovi in questa condizione, ma qui ci si deve rimettere alla competenza - scusando il bisticcio di parole - e alla professionalità del medico competente chiamato a dare il giudizio (penso sia una visita al rientro dopo prolungato periodo di assenza per motivi di salute .... no ?).
Non mi sembra che in questo caso si possa ricorrere all'art. 5 della Legge 300, perché come detto prima è in gioco l'idoneità alla mansione specifica del lavoratore in questione; eventualmente, espresso il giudizio del MC, se il lavoratore non è convinto potrà sempre ricorrere all'OdV territoriale.
Ernè...non è proprio tutto così....domani ti farò sapere
grazie e ciao
Mario
Cose normali in un Paese dove ci sono molteplici definizioni del grado di validità.
Concordo che nella capacità lavorativa generica valutata a livello medico legale dalle Commissioni Invalidi Civili si può riconoscere un'invalidità totale con accompagno (verosimilmente temporanea e non permanente) e che questo può creare inizialmente problemi al MC.
D'altro canto il MC è tenuto a valutare la capacità lavorativa specifica a quella mansione, prescindendo - ma tenendo in debita considerazione - dalle valutazioni medico legali.
Per cui a mio parere non ha senso ricorrere all'art. 5 L 300, ma mi indirizzerei verso una profonda limitazione ovvero, se del caso, una inabilità temporanea se il lavoratore non riesce ad espletare la propria attività (esempio nel periodo dei cicli terapici).
Detto questo, per tali e più ampi motivi sempre più Commissioni vedo che non concedono più il 100%
[cite]Gipsy il 15/11/2015 07:10 ha scritto:
.....
D'altro canto il MC è tenuto a valutare la capacità lavorativa specifica a quella mansione, prescindendo - ma tenendo in debita considerazione - dalle valutazioni medico legali.
.....
cito un estratto del contributo del collega Gipsy, per chiedere di colmare un mio evidente deficit di conoscenza: quale normativa affida al MC il compito di valutare "la capacità lavorativa (ancorchè specifica)".
io ho sempre inteso l'idoneità alla mansione specifica come compatibilità con l'esposizione ai FdR specifici della mansione (corroborato in questo anche dal fatto che gli unici esami strumentali/di laboratorio che posso richiedere sono quelli "definiti in funzione dei rischi specifici")
A me sembra evidente che il MC debba effettuare la sua valutazione quando il soggetto è in tutto, o almeno in misura più che soddisfacente, in grado di svolgere il suo lavoro. Quando tale capacità di prestare il proprio lavoro viene meno (per qualsiasi ragione ciò avvenga), la valutazione della capacità residua anche in funzioni di limitazioni o di compiti dai quali essere escluso, va demandato ai soggetti istituzionalmente preposti a ciò (commissione ex art.5 L.300, Commissione Medica di Verifica, Commissioni ASL).
tra l'altro a me consta che in questo caso, essendo il soggetto in età lavorativa, la commissione di Invalidità Civile avrebbe dovuto esprimersi anche ai sensi della L.68 e quindi indicare eventuali limitazioni
L' assegno di accompagnamemto viene riconosciuto dall' TNPS SOLO
quando si verifica una di queste due eventualità :
1) il soggetto non è in grado di deambulare autonomamnte senza l' aiuto permanente di un accompagnatore.
2) il soggetto non è in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita (mangiare, bere, vestirsi, lavarsi, ecc,)
E' evidente che se un manutentore vuole riprendere il lavoro qualcosa non torna e probabilmente a logica non avrebbe più il diritto ad usufruire dell' assrgno di accompagnamento.
Penso che il MC debba esprimere il suo giudizio in piena autonomia
decisionale.
Siamo di fronte ad una delle solite mostruosità della burocrazia italiana con enti che non comunicAno minimanete fra loro.
nel modulo che la commissione invalidi civili effettua c'è anche la nota se il soggetto è collocabile al lavoro; cosa che molto probabilmente hanno ottemperato; nei casi di tumore per i primi sei mesi in caso di chemioterapia o radioterapia viene riconosciuta anche l'identità di accompagnamento che in casi eccezionali può essere prolungata di altri sei mesi(di solito sono su ricorso in tribunale); mi è capitato il caso di una impiegata con ca mammella , anche lei con accompagnamento dove lo specialista consigliava il ritorno al lavoro.Se ritieni che la mansione del montatore è compatibile con la patologia di cui è affetto il lavoratore e non crei limitazione puoi normalmente ritenerlo idoneo, ho se ravvisi delle problematiche lavorativi puoi prescrivere delle limitazioni.
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