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Sorveglianza sanitaria studi odontoiatrici.

Questo argomento ha avuto 12 risposte ed è stato letto 8346 volte.

zandor

zandor
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  • Sorveglianza sanitaria studi odontoiatrici.
  • (25/11/2015 18:07)

Leggo su internet diversi articoli per il quale non sarebbe più obbligatoria: qualcuno sa qualcosa di preciso? E i vari rischi, biologico in primis, dove li mettiamo?

saferr

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  • Re: Sorveglianza sanitaria studi odontoiatrici.
  • (25/11/2015 19:09)

qualìè la fonte? a me non sembra

zandor

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  • Re: Sorveglianza sanitaria studi odontoiatrici.
  • (25/11/2015 22:52)

Direttive Taglienti e Andò, basta digitale su google assieme a " sorveglianza sanitaria odontoiatria.

dellarossa

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  • Re: Sorveglianza sanitaria studi odontoiatrici.
  • (28/11/2015 07:17)

Riporto un breve stralcio da un documento dell'ANDI:
Con circolare del 5/06/2012, la FNOMCEO ha ribadito a tutti gli iscritti all’Albo Odontoiatri che: “l’attività odontoiatrica non richiede l’obbligo della sorveglianza sanitaria e quindi non è necessaria la nomina del medico competente”.
La linea Sindacale Nazionale sostiene che la sorveglianza sanitaria negli studi odontoiatrici non sia sempre necessaria: e perciò vada valutata caso per caso, ritenendola,pertanto, non obbligatoria in via generale ed astratta, già all’atto della valutazione del rischio".
Quindi di fatto la sorveglianza, come sempre, viene decisa dopo aver fatto la valutazione dei rischi e non a prescindere.

giancarlo

giancarlo
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  • Re: Sorveglianza sanitaria studi odontoiatrici.
  • (28/11/2015 08:15)

Leggendo bene il titolo X bis ed in particolare art.286sexies , mi sembra difficile eliminare la sorveglianza sanitaria il cui contenuto e periodicità' sarà decisa dal medico competente. A riguardo vi consiglio di vedere il film "punture",non è' un bel film ma è' interessante.

carlpam

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  • Re: Sorveglianza sanitaria studi odontoiatrici.
  • (28/11/2015 18:50)

Ho trovato il parere dell' ANDI ( chi lo voglia leggere integralmente lo può scaricare al sito che segue https://www.andiroma.it/.../Parer...o_competente_e_sorveglianza_..che: “l'attività odontoiatrica non richiede l'obbligo della sorveglianza sanitaria e quindi non è necessaria la nomina del medico competente”. )
È un capoloavoro; del tutto negativo ma evidentemente consigliato da chi è abituato all'uso disinvolto del diritto, al confronto del quale l'Azzeccagarbugli manzoniano è un novellino. Citando solo alcuni passi voglio evidenziare la metodica distorsione e l'uso di referenze estrapolate del contesto

1) L'ANDI ha escluso l’obbligo della nomina del MC negli studi odontoiatrici, essendo la valutazione dei rischi e il suo monitoraggio competenza specifica del professionista titolare. (che il professionista odontoiatra titolare abbia l'obbligo di valutazione dei rischi è ovvio e lo configura come DdL (art 28) riconosce però che gli stessi siano soggetti al Dlgs 81.e dunque
2) ha l'obbligo di nominare il MC (che collabora con il DdL alla valutazione dei rischi (art 25) per effettuare la sorveglianza sanitaria ( art 18) e il DVR deve contenere l'indicazione del nominativo del RSPP RLS e del MC, che ha partecipato alla valutazione del rischio [art 28 lett.e)]

L'ANDI ricorda che Ministero della Salute, con nota del 16/05/2005 ha avuto modo di specificare che: “il datore di lavoro può prescindere dalla applicazione di alcune disposizioni, tra cui la prevista sorveglianza sanitaria, qualora i risultati delle valutazioni del rischio, dimostrino che l’attuazione della stessa non è necessaria”.L'affermazione è vera ma tendenziosa, perchè non vi può essere una valutazione non documentale.( si è induce a ritenere che non sia necessaria la VR ….perchè lo dice già per tutti l'ANDI (con la FNOMCEO) Con circolare del 5/06/2012, ha ribadito a tutti gli iscritti all’Albo Odontoiatri che:“l’attività odontoiatrica non richiede l’obbligo della sorveglianza sanitaria e quindi non è necessaria la nomina del medico competente” la logica prevista è, al contrario il Titolare col MC e il RSPP effettua la VR e se del caso esclude la sorvglianza sanitaria

Circa il rischio biologico se in prevalenza si considerano esposti i lavoratori che “usano AGENTI BIOLOGICI” dunque ove si manipolano culture batteriche o virali (ma non solo) l'allegato XLIV (44) cita anche l'attività nei servizi sanitari.

Il parere tenta di fondarsi nell'escludere la nomina ai fini della sorvaglianza laddove invece la Magistratura pone anche l'accento sulla partecipazione del MC alla valutazione del rischio.

Dice ancora l'ANDI “ Nella Valutazione dei rischi il datore di lavoro potrà classificare i lavoratori degli Studi Odontoiatrici come non esposti a quei rischi per i quali scatta l'obbligatorietà della Sorveglianza Sanitaria e quindi della partecipazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi. ( è invece l'esatto contrario :CIOÉ con il Mc e RSPP SI VALUTA IL RISCHIO E SEMMAI SI ESCLUDE LA SORVAGLIANZA SANITARIA )

nella valutazione non vi è solo il caso dell'infortunio (la puntura con sangue infetto) a cui evidentemente l'ANDI pensa, ma anche la malattia professionale e si da un gran daffare nell'escludere il ruolo del MC (la sorveglianza sanitaria nello studio odontoiatrico ex ante all’atto della valutazione del rischio, non sarebbe una misura necessaria e sufficiente ad evitare che il rischio biologico si traduca in un eccezionale evento infortunio) ma l'Odontoiatra non può escludere senza una sorvegliana sanitaria una epatite virale nel dipendente o una allergia al lattice

L'ANDI afferma che mentre non è mai prevedibile ex ante l’incidente conseguente all’agente biologico. Il titolare dello studio può, infatti, evitare che l’incidente si determini con due condotte:
adottando l’uso di appositi D.P.I.; monitorando quotidianamente sull’utilizzo efficiente degli stessi, Si dimstra altresì la scarsa conoscenza del D.81 e pazienza … ma soprattutto della semplice logica ( povero Aristotile !) se vengono indicati i DPI per la protezione del lavoratori questi devono essere indicati nel DVR con la collaborazione col MC

ma ecco l'utima perla
“il titolare dello studio, affidandosi al MC, sarebbe indotto a declinare la propria responsabilità nel vigilare, dall’altro, ove si determinasse la circostanza che il rischio biologico si traducesse in un infortunio sul lavoro, la responsabilità dell’evento infortunio sarebbe imputabile al medico competente che ha impartito le misure ex ante.( dimendicando che il DdL ha comunque la responsabilità ( “in vigliando”) e ci si esime dalla responsabilità amministrativa con un modello di organzzazione e di gestione idsneo (art 30)

SUPERGABRI

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  • Re: Sorveglianza sanitaria studi odontoiatrici.
  • (29/11/2015 13:38)

nicox691 il 28/11/2015 04:04 ha scritto:
Mi pare evidente che non vogliano intromissioni nei loro gabinetti dentistici e soprattutto affari.
La valutazione dei rischi è propedeutica alla sorveglianza saniataria e va fatta da chi conosce le norme e leggi.

Anche invertendo gli ordini dei fattori a mio avviso sono fuori legge.

Và perseguito e sanzionato chi non tutela la salute dei propri dipendenti (liquidi biologici,areosol biologici, postura, sterilizzazione, puizia dei locali, inquinamento indoor, rischio agressione, stress da prestazione, sono i primi rischi che mi vengono in mente quando vado dal dentista).

SUPERGABRI

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  • Re: Sorveglianza sanitaria studi odontoiatrici.
  • (29/11/2015 13:48)

Nicox691 mi ricorda proprio tanto Theoniagi... non era un medico del lavoro né un medico competente: io come tale sono portata a pensare al protocollo sanitario che applicherei in uno studio odontoiatrico, piuttosto che a me come paziente.
Questo sito che mi ha tanto giovato sta morendo, sono più le provocazioni di chi non c' entra che gli interventi di qualche spessore, persino la redazione sonnecchia ed è proprio un peccato.

saferr

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  • Re: Sorveglianza sanitaria studi odontoiatrici.
  • (30/11/2015 12:03)

vi state inutilmente allambiccando:
cosa dice l'81?
c'è una deroga per gli studi odontoiatrici? no?
e allora....

l'andi può dire ciò che vuole, carta canta.

fnomceo già non conosce la nostra dimensione (allegato3b e mp telematiche) figuriamoci se è un organo che può dichiarare una deroga su un D.lgs....

potrebbe fare un interpello e sentire la risposta

PREVEMP

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  • Re: Sorveglianza sanitaria studi odontoiatrici.
  • (24/12/2015 11:34)

Art.271,c.4, TU:
"Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria".

Quindi non c'è nessuna deroga, ma ci deve essere una "dimostrazione" (non facilissima...) nella VdR.

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