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IL TESTO DELL'INTESA ALCOL DROGHE

Questo argomento ha avuto 6 risposte ed è stato letto 4876 volte.

Assoprev

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  • IL TESTO DELL'INTESA ALCOL DROGHE
  • (03/12/2015 00:01)

Sul sito Assoprev (www.assoprev.it) pubblichiamo la nuova Intesa alcol droghe ex articolo 41 comma 4-bis decreto legislativo 81/08 nel testo trasmesso dal Ministero della Salute alla Conferenza Stato Regioni.

apemeticolosa

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  • Re: IL TESTO DELL'INTESA ALCOL DROGHE
  • (03/12/2015 10:45)

Domanda e spunto di riflessione: ha senso fare gli accertamenti solo ad alcuni? Secondo me assolutamente no, è ridicolo. Se si identifica un rischio per il lavoratore e alcuni non li visito coloro che non sono visitati non vengono salvaguardati, se si identifica - come in questo caso - un rischio per la salute di terzi questi ultimi vengono comunque esposti al rischio se non sorveglio tutti. E' come dire che all'aeroporto solo il 10% dei passeggeri mette la borsa sotto al metal detector. E noi medici competenti cosa facciamo... prendiamo atto e basta?

milvio.piras

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  • Re: IL TESTO DELL'INTESA ALCOL DROGHE
  • (03/12/2015 13:47)

ancora una volta non mancano ambiguità e dimenticanze, mi pare.

i pescatori stanno già preparando una festicciola a base di coca e cannabis per festeggiare l'esclusione dalla lista allegato A.

e poi, cosa si intende per merci pericolose? tipo: uno che trasporta su strada (patente B) campioni biologici (sangue) da un punto prelievi ad un laboratorio?

dusky

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  • Re: IL TESTO DELL'INTESA ALCOL DROGHE
  • (09/12/2015 11:38)

Ma è già in vigore

I Lavoratori in quota devono fare anche le droghe?

dusky

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  • Re: IL TESTO DELL'INTESA ALCOL DROGHE
  • (09/12/2015 12:58)

quindi se ho ben capito non sono previsti controlli durante la sorveglianza sanitaria, ma solo controlli a sorpresa (10% dei dipendenti)oppure controlli su lavoratori che dall'anamnesi e dall'esame obiettivo sucitano sospetti.

E' Così vero?????

milvio.piras

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  • Re: IL TESTO DELL'INTESA ALCOL DROGHE
  • (16/12/2015 22:07)

Mi aspettavo un dibattito più acceso sulle nuove disposizioni in materia, ma forse sono io l’unico duro di comprendonio.
Ad ogni modo, provo ad esporre una sintesi con alcune mie perplessità:

1. Lista unica per alcool e tossicodipendenza

2. misure da adottare da parte del datore di lavoro: valutare l’opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro i test rapidi per l’autocontrollo del tasso alcolemico (solo?) da parte dei lavoratori (quali? Tutti? O solo allegato A)
Per i lavoratori non compresi nell’allegato A, ma esposti a rischi particolari (???) dovuti a condizioni di alcol- o tossico dipendenza il d.l. chiede alla ASL di effettuare i controlli dell’idoneità al lavoro (!!!???)

3. visite mediche, con anamnesi ed esame obiettivo (soltanto visite mediche, seppur…) finalizzate a verifica di assenza di alcol dipendenza e assunzione di sostanze stupefacenti (anche solo occasionale? Cioè non necessariamente tossico dipendenza?) almeno triennali per i lavoratori dell’allegato A

4. Questionari mirati

5. (solo?) In caso di sospetto clinico, giustificato da riscontri anamnestici e dall’esame obiettivo (?) di possibile abuso di alcolici, si possono (non necessariamente si devono) effettuare gli esami di laboratorio quali: MCV (! ne avessi mai trovato uno aumentato, pur in sicuri alcolisti; sarà che dalle mie parti è pieno di portatori di trait microcitemici…), gammaGT, Transaminasi; (e basta? E l’assetto lipidico?, la CTD?, altri vari ed eventuali? Ma non dovrebbe essere un protocollo nazionale unico e valido per tutti?)

6. per alcol e sostanze stupef. si può (non necessariamente si deve) chiedere il test su matrice cheratinica

7. in caso di sospetto clinico, e solo per i lavoratori sospettati e compresi nell’allegato A, si devono programmare i test a sorpresa. Il datore di lavoro può richiedere al medico competente anche di effettuare test di screening (su quali lavoratori? Qualunque lavoratore o solo quelli dell’allegato A?)

8. Test a sorpresa per almeno il 10% all’anno (in pratica, se ci devono passare tutti ogni tre anni, bisogna farli ad almeno un terzo all’anno, e anzi, affinché chi vi è sottoposto non ritenga di potersi “rilassare” per almeno due anni, bisogna farlo ad almeno il 50% ogni anno) dei lavoratori compresi nell’allegato A.

9. i test vanno effettuati nell’aria espirata per l’alcool; nella saliva per le droghe; nelle urine, con preavviso di max 48 ore, (per entrambi: alcol e droghe?) nei casi di lavoratori non intercettabili a sorpresa al lavoro

10.A. Limite alcolemia 0,3 g/l : sospensione dell’attività lavorativa a rischio fino al ritorno al valore 0 (zero); se è il caso: invio al SERT

10.B. positività al test rapido per tossicod. : ripetere uno o più volte; se positivi: test di conferma su cheratina o invio al SERT.

10. Al rientro del lavoratore va effettuato un follow-up con verifiche mensili a sorpresa (test rapidi su aria espirata e saliva o urina/sangue?) e per almeno 6 mesi (anche nel caso di positività ai test di primo livello ma negativo al SERT)

interessante poi la conclusione delle disposizioni previste per gli organi di vigilanza, i cui interventi dovranno essere finanziati, se ho capito bene, in buona parte dalle sanzioni erogate: a quanto ammonterà il contributo così fornito dai medici competenti?

Mediconosherpa

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  • Re: IL TESTO DELL'INTESA ALCOL DROGHE
  • (18/12/2015 08:21)

Le attualmente note bozze di modifica alle vigenti modalità in materia di alcol/droghe, oltre ad introdurre indicazioni discutibili (già evidenziate da Milvio Piras) e talora sconcertanti (il limite dell'alcolemia non è più zero ? controlli "a sorpresa" ? solo al 10% degli interessati ? etc.etc. ), sarebbero palesemente difformi rispetto alle attuali, variegate, disposizioni Regionali in materia di alcol, con il risultato di una ulteriore implementazione del generale disorientamento.

Probabilmente la materia andrebbe regolata con una indicazione di rango giuridico superiore (cioè una Legge) che finalmente facesse chiarezza fornendo esaurienti indicazioni univoche ed universali.

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