Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

Rifiuto di trasferimento da parte di un dipendente

Questo argomento ha avuto 6 risposte ed è stato letto 3953 volte.

crespo01

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Bergamo
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
5
  • Rifiuto di trasferimento da parte di un dipendente
  • (15/12/2015 21:13)

Il dipendente di una catena di supermercati che seguo dovrebbe essere trasferito per chiusura del punto di vendita in altro supermercato distante 32 Km.
Lo stesso dipendente rifiuta il trasferimento e chiede visita al medico competente adducendo come motivazione il fatto che non può guidare in quanto utilizza psicofarmaci. Premesso che dovrò verificare la motivazione di tale utilizzo che non mi risulta in anamnesi il quesito che pongo è il seguente:
siccome la guida dell'automezzo non è prevista nella mansione di commesso il medico competente ha titolo di esprimersi in merito oppure no?
Secondo me visto no e un giudizio di idoneità del tipo " Idoneo alla mansione di commesso. Può/non può guidare l'auto " vorrebbe dire esprimersi su un aspetto che esula dalla mansione e su cui il medico competente non ha titolo per pronunciarsi.
Attendo Vs. graditi pareri in merito

ariale9699

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Bolzano
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
163
  • Re: Rifiuto di trasferimento da parte di un dipendente
  • (17/12/2015 11:25)

Direi che il giudizio sulla capacità di guida in questo caso esula proprio dal giudizio del MC, ma compete alla commissione medica locale al quale indirizzare il lavoratore.
Il lavoratore si ritiene di poter guidare, altrimenti non avrebbe la patente, ma non per recarsi al lavoro????

Pinell12

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Brescia
Professione
Medico Competente
Messaggi
10
  • Re: Rifiuto di trasferimento da parte di un dipendente
  • (26/12/2015 11:59)

Anche a me accadde una cosa del genere.
Il lavoratore non voleva fare turni notturni perché non voleva guidare al buio.....
Risultato idoneo con limitazione al turno notturno ma perché diabetico scompensato; nulla a che vedere col problema di guida extra lavorativo

milvio.piras

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Cagliari
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
601
  • Re: Rifiuto di trasferimento da parte di un dipendente
  • (27/12/2015 23:14)

Anche lo spostamento da casa al posto di lavoro, e viceversa, è da considerare in qualche modo attività lavorativa: seppur non venga retribuito, né in genere dia diritto a rimborso spese, un eventuale infortunio che occorresse in questo frangente può venire comunque considerato infortunio sul lavoro, per la precisione “in itinere”;
peraltro, in particolari circostanze (donne in gravidanza), il tragitto tra casa e posto di lavoro (considerando la distanza e le condizioni stradali in particolare) sono condizionanti per la concessione della flessibilità del congedo di maternità, su cui il medico competente è chiamato ad esprimersi;
nel caso in oggetto, il fatto che il lavoratore abbia la patente non significa necessariamente e automaticamente che debba essere idoneo sempre e comunque a prendere la propria auto e farsi tutti i giorni un certo numero di chilometri per recarsi sul posto di lavoro: in caso di salute non buona, ciò potrebbe essere del tutto sconsigliato. Chiunque di noi, in simili circostanze, se può si fa accompagnare o prende i mezzi pubblici, oppure se ne sta a casa; ma non per questo ci giochiamo la patente.
Il problema, quindi, si incardina su due questioni: esiste la possibilità di raggiungere il luogo di lavoro con un mezzo pubblico o aziendale o altro sistema che non comporti l’obbligo di guida? È il medico competente tenuto ad esprimere il suo parere anche su questa fase “lavorativa” che prescinde dal genere o dalla mansione e i relativi rischi specifici.
Secondo me, direi di si alla seconda domanda e, qualora non ricorressero le condizioni che consentano al lavoratore di raggiungere in sicurezza il posto di lavoro, questi dovrebbe essere considerato non idoneo, con tutto ciò che ne può conseguire.
Tuttavia, si potrebbe obiettare che il giudizio di idoneità in questo ambito non competa al medico competente ma alla ASL, anche perché possono esservi interessati pure lavoratori che, non essendo esposti a rischi lavorativi, non vengono visitati dal medico competente. Che, tuttavia, viene tirato in ballo in circostanze riguardanti anche soggetti mai visti prima (es.: le donne in gravidanza adibite a mansioni senza altri rischi).
Insomma, credo ci troviamo in una delle tante zone lacunose della normativa, la cui acritica applicazione rischia di causare solo danni o assurdità; proprio per questo ritengo che debba essere nostro dovere esprimerci anche su questi aspetti della vita lavorativa, pur con tutti i limiti che la legge ci pone.
In ogni caso, se il lavoratore non fosse d’accordo, può sempre presentare ricorso avverso alla ASL.

Gipsy

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Roma
Professione
Medico Competente
Messaggi
196
  • Re: Rifiuto di trasferimento da parte di un dipendente
  • (28/12/2015 08:33)

Rigiro la domanda in altro modo:
un lavoratore in corso di visita preventiva (non su richiesta pertanto) mi dice che fa 40 km per recarsi presso il luogo di lavoro (o lo deduco dai dati raccolti in prima pagina) e che ciò non gli crea alcun problema. In anamnesi patologica mi dice che assume psicofarmaci.
Sarebbe giusto porre delle prescrizioni/limitazioni?
Io credo di no.
D'altro canto, mi è capitato in passato un autista professionale che assumeva psicofarmaci, in remissione sintomatologica da parecchio tempo dove, di intesa con la psichiatra, abbiamo iniziato lo scalaggio, spostato l'assunzione dei farmaci alla sera in modo da non avere problemi particolari durante il turno lavorativo e preservato così la posizione lavorativa.
Ogni caso va valutato in maniera assestante.

sosi

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Ascoli Piceno
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
148
  • Re: Rifiuto di trasferimento da parte di un dipendente
  • (29/12/2015 13:08)

di sto passo tra poco prescriviamo e limitiamo anche il mangiare, il sonno,terapia di coppia,ecc...
facciamo i medici del lavoro (LAVORO)

milvio.piras

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Cagliari
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
601
  • Re: Rifiuto di trasferimento da parte di un dipendente
  • (29/12/2015 20:27)

Non credo di aver capito il senso dell’ultimo intervento, e mi scuso se ho capito male.
Ritengo, in ogni caso, che, se non vogliamo finire, o limitarci, a fare i medici competenti da visite “tanto a chilo” (cosa sempre più difficile, considerando le condizioni, tante volte denunciate, seppur inutilmente, in cui molti di noi si trovano ad operare), un po’ di disponibilità dobbiamo pur darla, in qualità di consulenti del datore di lavoro e degli stessi lavoratori, per tutti gli aspetti che concernono la salute e la sicurezza sul lavoro.
È pur vero che molto del nostro impegno non ci viene adeguatamente pagato, né ci garantisce dall’essere scaricati alla prima occasione in cui qualcuno propone un tariffario più basso del nostro, ma se teniamo al riconoscimento ed al rispetto della dignità della figura del medico, prima ancora che specializzato e pluridecorato, non possiamo voltare le spalle a chi ci chiede anche solo una indicazione o un consiglio, soprattutto in un campo che comunque ci compete.
Altrimenti diventa difficile sostenere che il trattamento che ci è riservato dallo stesso legislatore, per il quale siamo praticamente tutti dei cialtroni menefreghisti, tanto da rendersi necessario uno strumento sanzionatorio come per nessun’altra categoria professionale, è ingiusto e ingiustificato.
In ogni caso, ben vengano le indicazioni, debitamente supportate da precisi riferimenti a disposizioni di legge e/o linee guida, in tutti i casi chiunque di noi abbia dei dubbi sul da farsi e chieda aiuto. Sennò che ci sta a fare questo forum?

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti