ho appena letto il decreto: l 'elenco malattie per le quali è obbligatoria la denuncia è veramente ampio e include di tutto e di più. secondo voi le diverse liste che valore hanno? danno un maggiore "sospetto" alla denuncia? qualcuno ha delle indicazioni piu precise sull 'applicazione del decreto? grazie
Nella Gazzetta ufficiale n. 134 del 10-6-2004 è stato pubblicato il Decreto 27 Aprile 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell 'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni”.
Questo elenco sostituisce il precedente, già approvato con decreto ministeriale più di 30 anni addietro (il 18 aprile del 1973).
L 'elenco comprende da tre liste:
· lista I - malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
· lista II - malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
· lista III - malattie la cui origine lavorativa è invece solo possibile.
Le malattie sono catalogate sia in base al grado di probabilità della loro derivazione dall’attività lavorativa, sia per patologia (malattie da agenti fisici, chimici, della pelle, respiratorie, tumori professionali) che per agente patogeno o lavorazione associata.
Scorrendo le varie liste spiccano molte curiosità: malattie derivanti dal fumo passivo, il “mobbing”, il carcinoma gastrico da esposizione ad asbesto. Molti sono gli agenti patogeni individuati, ad esempio l’HBV, il cloruro di vinile monomero, le attività lavorative con esposizione a sorgenti laser e altre.
Vale la pena di ricordare che l’art. 139 del Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l 'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) così dispone:
E ' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l 'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
La denuncia deve essere fatta all 'Ispettorato del lavoro competente per territorio [in seguito alla emanazione Legge 833/78 ai Servizi di Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle A.S.L – ndr], il quale ne trasmette copia all 'Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l 'arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni [1 - pena così modificata dall’art. 26 punto 46 del D.Lgs 758/94].
Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall 'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l 'igiene del lavoro [ora “medico competente” ex art. 2 c. 1 lett. d) del D.Lgs 626/94], la pena è dell 'arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni [1 - pena così modificata dall’art. 26 punto 46 del D.Lgs 758/94]
Che dire ?
Credo che la norma introdotta sollevi qualche dubbio e parecchie perplessità, sia sulla concreta applicazione che sul significato che il legislatore ha inteso attribuire.
Nonostante la distinzione citata nelle 3 liste (“elevata probabilità”, “limitata probabilità” e ”possibilità”) viene sostanzialmente introdotta la obbligatorietà della segnalazione (denuncia) anche di patologie di cui non si ha certezza di causa dall’attività lavorativa. In genere, infatti, sino a ora i medici competenti, o comunque anche gli altri colleghi venuti a conoscenza di determinate patologie, hanno denunciato contestualmente all’INAIL e alla ASL esclusivamente quelli che sono stati ritenuti casi di patologia professionale, sospetta o conclamata, in casi limitati quelle malattie che potevano essere inquadrate quale patologie lavoro-correlate (work related diseases).
Adesso invece per il medico competente (ex “medico di fabbrica”) vige l’obbligo – penalmente sanzionato – di segnalare al Servizio di prevenzione della ASL territorialmente competente tutta una serie di sindromi e patologie di comune riscontro nella popolazione generale (basti pensare, ad esempio, alla sindrome del tunnel carpale) che solo in casi ben individuati possono essere considerate non tanto “malattie professionali” quanto soprattutto “patologie correlate al lavoro” che hanno quale concausa altri fattori non direttamente riconducibili alla attività lavorativa.
Si potrebbe sostenere che il medico competente non è tenuto a denunciare patologie di chiara natura extra-lavorativa; ma che dire se il lavoratore poi viene denunciato da altro sanitario (magari il curante ….) e poi cita lo stesso medico competente per omessa denuncia ?
D’altra parte cosa accadrà nei servizi di prevenzione delle ASL ? La rigorosa applicazione del decreto inonderà letteralmente tali uffici di una incredibile quantità di denunce, le più svariate e bizzarre, con un notevole aggravio delle incombenze di reale prevenzione nei luoghi di lavoro. Mi chiedo infatti se possa essere trascurata una denuncia per “mobbing” o per “patologia da fumo passivo” (!?) ma al tempo stesso mi chiedo quanto tempo e quanto impegno professionale debbano essere messi in campo per verificare al meglio la reale valenza della denuncia effettuata (tralasciando o posponendo, ad esempio, le denuncie di ipoacusia ?).
E la stessa considerazione vale per l’Inail, cui a questo punto giungeranno una valanga di denunce di “malattie professionali di limitata possibilità” o “malattie professionali possibili” rispetto alle quali – comunque – va espletata l’indagine conoscitiva, amministrativa e (ovviamente) sanitaria; a meno di non costituire una sorta di scaletta con malattie professionali di serie A, serie B e in promozione, da trattare in modo differenziato a seconda dei casi (e non è improbabile che tra poco una solerte circolare dell’Ente assicuratore intervenga per mettere ordine nel settore ….. un po’ come, ad esempio, è stato fatto con il “mobbing”, ma qui il discorso si farebbe troppo lungo e ci porterebbe lontano). Per la verità da qualche parte si vocifera che sia prevista anche una revisione della famosa “tabella” delle MP in agricoltura e nell’industria, anche se la sentenza della Corte costituzionale ha già fatto giustizia della lista “chiusa” introducendo la possibilità di riconoscimento anche alle patologie provocate dall’ambiente di lavoro.
Un mini-commento sul nuovo elenco, nonchè una lista delle nuove M.P. sul sito di "Ambiente e Lavoro": http://www.amblav.it/download/Nuovo_elenco_MP_dm24aprile_2004.pdf.
Cliccate su questa pagina altrimenti il sito della Gazzetta Ufficiale è, almeno per me, illeggibile.
Saluti a tutti.
Guido Marchionni
billi
Il link riportato nel precedente messaggio non esiste ( forse e ' stato eliminato): il collega sa dove reperire in forma effettivamente leggibile quell 'enorme elenco che, non capisco perche ', nella GU e ' riportato in quella forma barbara? Formato PDF, protetto da password, pagina per pagina, e addirittura l 'elenco dentro il PDF e ' in formato grafico! Boh, forse pensavano che di quelle assurde malattie professionali o pseudo tali si potesse fare commercio.
Si, in effetti ancora non è disponibile sul Web un elenco completo e facilmente scaricabile (formato Pdf o simili) .... se qualcuno ne ha scovato uno da qualche parte lo faccia sapere a tutti noi, ovviamente.
Ho inoltre un 'altra curiosità. Il decreto è stato stilato dalla commissione scientifica prevista dal DL 38/2000: chi può dirci chi ne fa parte (non solo gli Enti, ma proprio i singoli) o dove si può ritrovare questo elenco ?
Segnalo che il testo del DM27/4/2004 è disponibile in formato pdf ai seguenti indirizzi
http://www.sicurlav.it/
http://www.regione.piemonte.it/sa...sicuri/normativ/legdecr/dm/dm.htm
stiamo parlando di due informative diverse (che possono essere eseguite in un unico documento essendo oggi passate alle ASl alcune competenze dell ' Ispettorato del lavoro e anche di polizia giudiziaria ) : una cosa è l ' obbligo di "denuncia" all ' Ispettorato del lavoro (tassativa per le malattie contenute nel recente elenco) altra cosa è il referto all ' autorità giudiziaria (ex art 365 c.p. ) tassativo per i casi che "possano rivestire i caratteri di un delitto perseguibile d ' ufficio (leggi malattia professionale comunque possibile)-- il secondo è un obbligo ben più serio che esiste da mezzo secolo sanzionato con un mese di reclusione e sospensione dalla professione -- conclusione il recente decreto non ha aggiunto nulla in quanto eravamo già tenuti a riferire tutto ciò che anche solo come possibilità poteva essere associato a causa professionale (capisco benissimo che tutto ciò era lettera morta nei libri di medicina legale e poteva essere riesumato in modo più intelligente)
Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it
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