Salve, secondo voi può il medico competente farsi assistere da un infermiere durante la visita di sorveglianza sanitaria di un lavoratore, definendo l'infermiere collaboratore essenziale, nonostante il divieto posto dal lavoratore visitato?
Può inoltre non consegnare il giudizio a fine visita nonostante espressamente richiesto dal lavoratore?
Può consegnare il giudizio 20 giorni dopo a mezzo fax e non in originale , facendolo consegnare da dirigente della direzione sanitaria ove il lavoratore svolge al sua prestazione essendo anch'egli infermiere?
Secondo voi queste non sono una palesi violazioni della privacy secondo la 196/03 e dell'art 622 c.p. "violazione del segreto professionale"?
quale dovrebbe essere il ruolo dello S.pre.Sal e del datore di lavoro,nel caso venga informato dal lavoratore di queste violazioni?
Grazie
1) Si.
2) Si, se ritiene di non aver acquisto, a fine visita, tutti gli elementi necessari.
3) Si. In base alla legge al lavoratore deve essere consegnata "copia" del giudizio.
4)No. Il giudizio di idoneità non riporta dati sensibili ma, appunto, il giudizio stesso (idoneo, con limitazioni o prescrizioni, non idoneo, ecc.). Tali giudizi devono necessariamente essere resi noti, oltreché al lavoratore, al datore di lavoro e a tutti coloro (dirigenti, preposti) che hanno l'obbligo di attenervisi nella assegnazione della mansione. Da questo punto di vista la Direzione Sanitaria rientra pienamente in questo contesto.
Salve, la sue sue risposte sembrano del tutto personali, esse infatti non sembrano supportate da evidenza giuridiche o da suffragate da norme di riferimento.
1) Mi spieghi perché deve farsi assistere da un infermiere nonostante il divieto del lavoratore visitato. a cosa serve l'infermiere se nel caso specifico ha assolto solamente il compito di fotocopiare e redigere verbali, non svolgendo quindi alcuna funzione di supporto medico; oltretutto per i lavoratori visitati successivamente che hanno rifiutato la presenza dell'infermiere questi è stato fatto allontanare.
2)Quali sono a suo giudizio gli elementi necessari che andavano raccolti successivamente.
3) secondo il suo giudizio quello di idoneità non è un dato sensibile e così non è , in quanto per emettere lo stesso si deve valutare la presenza o meno di patologie del lavoratore. Nel caso il lavoratore sia ritenuto invalido al 50% senza revisione, mi spiega come può il medico emettere un giudizio di piena idoneità?
4) non le sembra alquanto scorretto consegnare il giudizio mezzo fax facendo si che, a parte i dirigenti della direzione sanitaria non è dato sapere quante altre persone hanno potuto vedere quel documento. non andava consegnato in busta chiusa ed in originale , anziché mezzo fax?
Grazie della sua risposta che cortesemente sarebbe utile integrare con le normative di riferimento.
Sarà inoltre mia premura notiziarLa di cosa ne pensi il Garante della Privacy e la Procura della Repubblica competente a proposito della violazione dell'art 622 c.p. "rivelazione di segreto professionale". saluti
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