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Sanzioni per i medici per omessa certificazione ai sensi art.53 T.U. n.1124/1965 di malattia professionale:le modifiche dell’art.21 del D.Lgs 151/2015

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 3072 volte.

ramses

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  • Sanzioni per i medici per omessa certificazione ai sensi art.53 T.U. n.1124/1965 di malattia professionale:le modifiche dell’art.21 del D.Lgs 151/2015
  • (03/01/2016 18:41)

Si legge nel testo della notizia che
"Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore."
Ora, mi pare che come al solito si sia ignorata ( e duplicata) una cosa che di per sè era già ben chiara.
Si legge infatti nel Codice Penale (art. 365) che "chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, ometta o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 è punito con la multa fino € 516."
Vediamo quindi che, per esempio, vi sarebbero due sanzioni di entità diversa per la stessa fattispecie. Come se già non ve ne fosse abbastanza, si aggiunge confusione a confusione.
Viene poi spontaneo riflettere su un aspetto importante, ossia che si parla, in entrambi i testi, di "chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria" e di "Qualunque medico"; questo concetto rimane intatto.
Ma quante volte una denuncia di MP è stata redatta da medici che non fossero il MC, fatto salvo il discorso dei medici di patronato ?
Credo mai.
E nessuno risulta che abbia mai sollevato alcun problema, mentre se il malcapitato medico era un MC talvolta gli veniva contestata l'omissione.
Quindi come prendere questa notizia se non come l'ennesimo momento in cui si criminalizzano i MC con un provvedimento del tutto inutile perchè costituisce un doppione di qualcosa che già fa parte del nostro ordinamento giuridico?
Concordo quindi in pieno con le conclusioni di Miccio ed Ossicini.
Se ne poteva fare a meno, e nessuno avrebbe avvertito la differenza.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

giancarlo

giancarlo
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  • Re: Sanzioni per i medici per omessa certificazione ai sensi art.53 T.U. n.1124/1965 di malattia professionale:le modifiche dell’art.21 del D.Lgs 151/2015
  • (03/01/2016 19:03)

La prima e'l'obbligo di certificazione,la seconda e'l'obbligo di referto,c'e'poi l''obbligo di segnalazione .
Con i recenti moduli inail(PDF) e credo con il prossimo invio telematico compilando il certificato vale come segnalazione.rimarrebbe l'obbligo di segnalazione alla direzione territoriale del lavoro.
Se la malattia non e'correlata a violazioni degli articoli cp 589 o590 ,per esempio,lavoratori autonomi,
Non c'è' l'obbligo di referto anzi credo che sia controindicato.
Hai ragione in un caso l'obbligo e' per qualsiasi professione sanitaria ,nell'altro l'obbligo e'solo per la professione medica.
Una volta chiesi ad in procuratore se mi rimaneva l'obbligo del referto nonostante al lavoratore prima di me avessero fatto gia'diagnosi di mp il radiologo,l'oncologo,il chirurgo,l'anatomopatologo e il medico di famiglia .Lui rispose che tutti quanti i medici,anche io ,avrebbero dovuto inviare il referto della mp all'autorità' giudiziaria competente.

PREVEMP

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  • Re: Sanzioni per i medici per omessa certificazione ai sensi art.53 T.U. n.1124/1965 di malattia professionale:le modifiche dell’art.21 del D.Lgs 151/2015
  • (14/01/2016 12:20)

A parte il fatto che certificazioni INAIL ne fanno anche i medici dei Servizi come il sottoscritto, il problema pratico più rilevante che si solleva ora è che per la malattia professionale il certificato diventa obbligatorio, e deve essere inviato dal medico.
Quindi la "pratica" sulla malattia professionale - e quanto ne consegue - si attiva indipendentemente da una "domanda" del lavoratore.
Per il medico è un obbligo in più, ma il lavoratore si può trovare in situazioni di difficoltà in azienda indipendentemente dalla sua volontà (chiediamo ai nostri colleghi dei patronati quante "domande" ad oggi vengono presentate subito dopo il pensionamento, e perché).

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