Piccola azienda.
Autisti non mmc uno con sede a Milano e uno a Torino.
Il Piemontese deve essere sottoposto a sorveglianza per valutazione alcol dipendenza?
Se fa attività di trasporto, finché non cambierà la normativa, sì.
perché solo il piemontese?
Perché in Lombardia la sorveglianza sanitaria (non il controllo alcolimetrico) per alcoldipendenza non è normata.
Già. Così come in Toscana. O meglio, fatte salve eventuali novità, queste sono le sole due regioni che si sono date una sorta di regolamento aggiuntivo rispetto a quello nazionale, che per il suo ultimo aggiornamento (l’ennesimo vivaio di lacune e fesserie) pesca, peraltro, qualcosa anche da questi.
In ogni caso, vi sembra sano che la stessa mansione svolta al di qua o al di là di una linea di confine regionale debba essere soggetta a regole diverse soprattutto in merito al protocollo sanitario?
Così, come capita, che in uno stesso cantiere, lavoratori appartenenti a diverse ditte appaltatrici ed esposti agli stessi identici rischi debbano essere sottoposti a protocolli diversi solo perché visitati da medici competenti diversi che hanno opinioni diverse?
Per tacere delle diverse, e talvolta contrastanti, indicazioni provenienti da uffici diversi persino di una stessa ASL.
Il problema è che alcune Regioni (e massimamente il Piemonte) non si limitano a dare indicazioni su come applicare la legge ed a porre rimedio ad eventuali ambiguità ma si ostinano a modificare la legislazione nazionale sulla sorveglianza sanitaria e sull'alcol in ambiente di lavoro. Quale norma nazionale rende obbligatorio il controllo alcolimetrico? Quale norma nazionale inserisce il controllo alcolimetrico all'interno della sorveglianza sanitaria ed obbliga il MC ad eseguirlo?
Riesce difficile capire perché tali disposizioni vengano subite dai MC e non contestate dal Ministero.
Un'ulteriore problema: qualcuno può produrre bibliografia che supporti l'utilizzo dei vari questionari (ex Audit) per la diagnosi di alcoldipendenza IN AMBITO DI SORVEGLIAQNZA SANITARIA?
Ma quindi in Piemonte é obbligatoria anche la valutazione alcolimetri a a sorpresa del MC o é solo facoltà?
Trascrivo alcuni paragrafi dell' ultima DGR piemontese sull' alcol.
Non vi sono sostanziali novità rispetto alla precedente DGR (2012) nonostante nel frattempo altre Regioni si siano mosse in altra direzione e nonostante circoli da tempo un documento della Stato Regioni che è diversamente orientato.
Intesa della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006
D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106.
Linee di indirizzo regionali per la verifica di assenza di rischi alcol-correlati
(Deliberazione della Giunta Regionale [del Piemonte] 26 ottobre 2015, n. 29-2328)
“…
Legge 30.3.2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati a fini di prevenzione, per verificare il rispetto di tale divieto è prevista l’effettuazione, da parte dei medici competenti, ovvero dei medici del lavoro dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (di seguito SPreSAL) con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali, di controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro,
Successivamente, iI Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le successive integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, prevedono che la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente (di seguito MC) sia anche finalizzata “alla
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”, …
Per effetto delle disposizioni di legge sopra citate, si può affermare che nelle attività lavorative individuate nell’allegato 1 dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 la sorveglianza sanitaria è
obbligatoriamente prevista ad opera del MC, il quale interviene: ? con controlli alcolimetrici finalizzati a verificare il rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche,
In definitiva, nelle attività lavorative a rischio individuate dall’Intesa Stato - Regioni del 16.03.2006 è necessario attivare la sorveglianza sanitaria, nominando un medico competente, anche nel caso non vi siano altri rischi lavorativi che comportino tale obbligo.
Nell’ambito delle mansioni incluse nell’allegato 1 dell’Intesa Stato – Regioni del 16 marzo 2006, la sorveglianza sanitaria è finalizzata da una parte ad escludere eventuali condizioni di alcol-dipendenza, dall’altra alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche attraverso l’esecuzione di test alcolimetrici…”
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