Il medico del lavoro di fronte alla necessità di esprimere parere sulla applicabilità dell'istituto della flessibilità nell'VIII mese di gravidanza, di cosa si avvale? Quali delle seguenti considerazioni sono valide?
1) considera attentamente la caratteristiche del luogo di lavoro, le mansioni e i compiti della donna sia da un punto di vista del rischio per la salute che da un punto di vista infortunistico
2)considera le caratteristiche del percorso che la gestante deve fare (casa / Lavoro), le modalità con cui lo percorre, le caratteristiche della mobilità, l'incidenza infortunistica presunta del percorso, i tempi di percorrenza
3)fornisce preliminarmente e in via prioritaria il proprio parere prima che la donna si sottoponga a visita e lo specialista pubblico confermi la compatibilità ostetrico-ginecologica alla fruizione della flessibilità
4) si affida esclusivamente al parere specialistico che è prioritario
5) sono tutti problemi che non competono al medico del lavoro! Ci mancherebbe anche questa
6) le notizie le deve dare il datore di lavoro e non il medico del lavoro
Voi come la pensate?
Tcam
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io mi regolo così:
la 1)+
la 2)+
la consulenza ginecologica
tcam il 20/02/2016 10:17 ha scritto:
Il medico del lavoro di fronte alla necessità di esprimere parere sulla applicabilità dell'istituto della flessibilità nell'VIII mese di gravidanza, di cosa si avvale? Quali delle seguenti considerazioni sono valide?
1) considera attentamente la caratteristiche del luogo di lavoro, le mansioni e i compiti della donna sia da un punto di vista del rischio per la salute che da un punto di vista infortunistico
2)considera le caratteristiche del percorso che la gestante deve fare (casa / Lavoro), le modalità con cui lo percorre, le caratteristiche della mobilità, l'incidenza infortunistica presunta del percorso, i tempi di percorrenza
3)fornisce preliminarmente e in via prioritaria il proprio parere prima che la donna si sottoponga a visita e lo specialista pubblico confermi la compatibilità ostetrico-ginecologica alla fruizione della flessibilità
4) si affida esclusivamente al parere specialistico che è prioritario
5) sono tutti problemi che non competono al medico del lavoro! Ci mancherebbe anche questa
6) le notizie le deve dare il datore di lavoro e non il medico del lavoro
Voi come la pensate?
Tcam
Premesso che tale valutazione va effettuata all'atto dell'elaborazione del DVR qualora siano presenti donne in eta'fertile,
Che il parere del ginecologo pubblico ,se non ricordo male il 151,e'obbligatorio,che accettare di comprendere i rischi in itinere nel DVR aprirebbe dibattiti infiniti,i punti 4-5-6 li escluderei.
Tre premesse:
1) Esistono lavori e attività espressamente vietati per tutta la gravidanza e la legge annovera già sia i rischi per la salute (es. agenti chimici) che per la sicurezza (es. lavori su scale e impalcature mobili);
2) Il periodo più "pericoloso", in particolare per la salute del nascituro, non è l'ottavo mese, ma il primo, quando cioè la lavoratrice può non essere a conoscenza della gravidanza;
3) Le lavoratrici che richiedono il posticipo dell'astensione obbligatoria rientrano, nella stragrande maggioranza dei casi, nel personale d'ufficio.
Detto ciò, se una lavoratrice ha svolto la propria attività sino alla fine del settimo mese (cioè è stata effettuata la VdR specifica, non sussiste il punto 1 e sono stati assicurati adeguati spazi e pause aggiuntive), significa che, in caso di parere positivo da parte dello specialista ginecologo, può proseguire anche durante l'ottavo mese con un'unica eccezione, a mio parere, che riguarda il tragitto casa-lavoro.
Sebbene, infatti, non ci siano riferimenti normativi precisi, esistono linee guida che forniscono indicazioni riguardo al "pendolarismo", tenendo in considerazione distanza percorsa (più o meno di 100 Km tra andata e ritorno), tempo di percorrenza (più o meno di due ore), ecc.
Nella pratica, in un solo caso mi è capitato di dare parere negativo, in quanto lo spostamento comportava distanze e tempi prossimi ai limiti raccomandati.
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