gentilissimi,
secondo voi è possibile emettere una certificazione di idoneità con prescrizione: esecuzione esami ematici come da protocollo di sorveglianza sanitaria (ovviamente il protocollo prevede gli esami ematici, trattasi di 7 edili). Io personalmente l 'ho fatto ed ho una discussione in corso con una ASL (peraltro con Colleghi gentilissimi che stanno facendo onestamente il loro lavoro). I certificati emessi hanno la scadenza annuale, il mio pensiero è stato che, la non ottemperanza della prescrizione da parte del Datore di Lavoro in tempi accettabili avrebbe fatto decadere il giudizio di idoneità. Fra l 'altro mi stò convincendo che i Colleghi ASL abbiano ragione (a mia parziale giustificazione il fatto che tali certificazioni sono state emesse su consiglio informale in altro ambiente ASL, anche se questo non vuol dire nulla).
grazie ai Colleghi che diranno la propria in proposito.
A mio parere non è corretto perchè se gli esami ematochimici fanno parte del protocollo sanitario non pui dare l 'idoneità fino alla esecuzione di tutti gli accertamenti previsti dal protocollo stesso; nel caso in cui i lavoratori (o la ditta) si dovessero rifiutare di eseguire degli accertamenti previsti nel protocollo le cose migliori che puoi fare, a mio avviso, sono: un certificato di non idoneità temporanea fino alla esecuzione degli accertamenti in oggetto oppure dimetterti dall 'incarico, specificandone i motivi, senza emettere il giudizio di idoneità, dandone comunicazione alla Asl competente.
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
Penso che se gli esami integrativi erano considerati necessari per esprimere il giudizio di idoneità questo non dovesse essere espresso. In genere in questi casi invio una lettera al datore di lavoro e al lavoratore in cui dico che non posso esprimere il giudizio di idoneità perche non sono stati eseguiti gli esami richiesti. E ' il datore di lavoro responsabile di far lavorare il proprio dipendente senza giudizio di idoneità. In genere queste lettere smuovono le acque e le volte successive tutti effettuano gli esami, anche se i renitenti esistono sempre. Letizia
credo che sia praticanbile la strada del giudizio di idoneità con nprescrizione di eseguire gli esami purche venga espressamente indicato un termine di scadenza; peraltro mi chiedo in base a quale norma i colleghi della autorità di vigilanza possano eccepire l ' emissione del giudizio di idoneità; infatti è pacifico che il m.c. si assume la responsabilità di tale giudizio emesso senza esami e lo fa in presenza di un quadro clinico che fa ritenere non urgentissimi tali esami; l ' obbligo sancito dalla legge è la "visita" seguita da emissione di giudizio mentre il resto è uno strumento di indagine soggetto alla discrezionalità del medico.
Risolta (forse) la questione con la vigilanza , farei anch ' io come consiglia Letizia per mantenere un corretto rapporto con l ' azienda e i lavoratori .
Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it
Secondo me non è possibile esprimere il giudizio di idoneità,se il protocollo di sorveglianza sanitaria redatto dal m.c. non è completo.
Il m.c. redige il piano di sorveglianza sanitaria in rapporto a rischi specifici, dunque se per esempio includo l 'esame spirometrico come indagine supplementare è perchè mi puo fornire indicazione sullo stato di salute del lavoratore rapportato al rischio. In assenza di esso potrei non avere chiara la situazione fisiopatologica del lavoratore, di conseguenza non posso esprimere il Giudizio di idoneità.
Secondo me la prescrizione che potrbbe fare la vigilanza potrebbe essere la seguente: violazione all 'art.17 comma 1 lettra b, e art. 92 comma 1 lettera a, in quanto la il m.c. non ha effettuato gli accertamenti sanitari di cui art. 16 comma 3.
Saluti
Gennaro Bilancio
Ritengo che non possa ravvisarsi in alcun modo la violazione dell 'art. 16 c. 3 e dell 'art. 17 c. 2 lett. b. In particolare l 'articolo 16 c.3 recita così: " esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio RITENUTI NECESSARI DAL MEDICO COMPETENTE". Ricordo inoltre che, per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, l 'art. 85, c.1 del D.Lgs. 230/95 precisa: "Le visite mediche, OVE NECESSARIO, sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio". Si tratta quindi di una valutazione clinica effettuata al momento della visita e non un pedissequo e acritico rispetto di un protocollo diadnostico stabilito a priori. La valutazione anamnestica, un ottimo esame clinico, il controllo dell 'esposizione pregressa possono indicare la "non necessità" di esami complementari. La professionalità del m.c. è anche questa. Diverso è il discorso della prescrizione: lì può essere utile indicare il tempo limite per l 'esecuzione degli accertamenti, variando eventualmente anche la validità temporale del giudizio stesso e motivando nel contempo le motivazioni di tale scelta. Ricordo anche che sempre l 'art. 85 del D.Lgs. 230/95 al comma 6 precisa che"Ferma restando la periodicità delle visite di cui al comma 1, nel periodo necessario all 'espletamento e alla valutazione delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di idoneità, di cui al comma 3, in precedenza formulato conserva la sua efficacia", quindi sarebbe eventualmente possibile, estendendo il concetto anche ai rischi convenzionali, avvalersi di tale possibilità, indicando comunque dei limiti temporali piuttosto ristretti.
"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI
Ognuno ha la sua opinione. Comunque il protocollo Di Sorveglianza Sanitaria effettuato da un vero medico competente non è acritico, viene redatto dopo la valutazione dei rischi e risulta mirato, è chiaro che in corso delle visite mediche per alcuni lavoratori si renderà necessario integrare il protocollo di base con indagini supplementari.
Saluti
Gennaro Bilancio
Si, ma può anche essere valutata la possibilità della "non necessità" di accertamenti. E comunque si può sempre considerare il "combinato disposto" con il D.Lgs. 230/95
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LEONARDO DA VINCI
il protocollo di sorveglianza sanitaria non è un documento statico bensì dinamico è quindi possibile che il medico competente lo vari se lo ritiene opportuno; in caso rilasci delle idoneità senza che siano terminati gli accertamenti indicati nel protocollo, a mio avviso per un discorso di coerenza, le idoneità sono sospese temporaneamente fino al risultato di tali accertamenti; è comunque pur vero che è possibile da parte del medico competente modificare il protocollo in ogni istante essendo la responsabilità del giudizio di idoneità prorpia ed individuale; in conclusione appare sì necessario eseguire tutti gli accertamenti indicati in protocollo anche perchè come previsto dalla normativa sono tutti finalizzati a stabilire l 'idoneità del lavoratore, ma nel caso in cui il medico ritenga esaustiva la visita anche senza accertamenti potrà formulare l 'idoneità se varierà il protocollo anche se rimane un 'incoerenza di fondo. Infine penso che la maggior parte di queste situazioni si verifichi per motivi organizzativi es. ci si reca in ditta per visite e gli esami non sono pronti ecco allora che uno dei momenti critici dell 'attività del medico competente non è , a mio avviso, la professionalità quanto la necessità organizzativa e gestionale della prorpia attività
"Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente". Dove è scritto che deve esistere un PROTOCOLLO stabilito preventivamente dal mc? Diverso è ovviamente il discorso per quelli obbligatori per legge (audiometria, ecc...) Anzi, secondo me, rifacendomi ed adattando il vecchio detto: "non esiste la malattia, esiste il malato", ritengo essenziale una profonda personalizzazione della sorveglianza sanitaria; infatti io eseguo la visita medica e, solo in quel momento sulla base delle valutazioni clinico-anamnestiche, stabilisco quali accertamenti prescrivere, spiegandoli anche al lavoratore. E ' ovvio che il giudizio di idoneità verrà emesso solo successivamente all 'esecuzione degli stessi. E poi perchè l 'idoneità deve essere sospesa? Soprattutto se si attua l 'ottima abitudine di eseguire la visita con un certo anticipo, in costanza quindi di validità del giudizio precedente. In radioprotezione infine (e stiamo parlando di un agente cancerogeno!!!), come ho già detto, il g.i. conserva per legge la sua validità fino all 'esecuzione degli accertamenti (il buon senso ci detterà dei limiti temporali). Certo il problema è presente quando si cerca di ridurre i tempi: andare in ditta, trovare tutto pronto, visitare, emettere il g.i.! Forse non è il modo migliore di operare, anche se certamente il meno dispendioso!
P.S. Sto parlando con i Colleghi Lucchetti e Sommani, per il resto non so chi siano i miei interlocutori. Perché usate pseudonimi? Questo è un forum professionale, non una chat ludica!
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LEONARDO DA VINCI
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