In presenza di movimentazione manuale di carichi, nello specifico il sollevamento, di pesi molto inferiore alla costante di peso ( oltre la metà) relativa al sesso e all'età ma superiore a 3kg e con frequenza di 0,5 atti/ora in una giornata lavorativa tipo, si deve sempre e comunque valutare il rischio con il Niosh oppure sono sufficienti le suddette condizioni (carico "leggero" e movimentazione occasionale) per considerare il rischio trascurabile?
il programma che uso io per il calcolo, in casi come questo mi dice di non rompergli le scatole.
tuttavia, mi è capitato di passare un guaio con un collega dell'OdV che voleva assolutamente vedere il valore dell'indice di rischio
Scusa milvio ma perché l'hai passato tu il guaio? No no no no... chiariamoci bene: il mio programma di lavoro mi dice che informo l'RSPP che gradirei tanto avere il NIOSH (nero su bianco) poi se non c'è... problema suo non mio. Non so voi ma io mi rifiuto categoricamente di farlo. Non è questione di essere capaci o meno di farlo ma di competenze. Che ne pensate? Perché - vi ricordo - il DVR e il compenso per il DVR lo prende qualcun altro...
beh, in realtà il guaio non l'ho passato solo io, ma anche tutto lo staff DL, RSPP e RLS, perchè la valutazione del rischio MMC dava un risultato che, agli occhi del vigilante, al di là dell'evidenza, sembrava troppo basso.
il problema era dovuto anche al fatto che, secondo il vigilante, il MC ha il dovere di cacciare via tutti i consulenti scelti dal DL senza essere stato consultato,e fare lui la valutazione dei rischi, o affidarsi a consulenti di propria fiducia.
figo, eh?
Più che figo direi assurdo....
L’art. 168 dell’81 prevede che la valutazione del rischio da MMC debba essere condotta secondo le indicazioni fornite dall’allegato XXXIII dello stesso Decreto. L’allegato in questione rimanda esplicitamente alle norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta), pertanto conviene sempre effettuare la valutazione del rischio secondo i vari step previsti dalla norma ISO, eventualmente interrompendo la valutazione quanto la stessa norma prevede lo stop. Da questo punto di vista ha ragione l’Ispettore che pretende il calcolo preciso NIOSH (se la valutazione non è stata interrotta ad uno step precedente perché già conclusiva). Ben altra questione è quella di pretendere tale valutazione dal MC e non dal DL o SPP. In linea di massima, quando si riesce a fare, converrebbe sempre annotare, da parte del MC, la indicazione a DL o RSPP che la valutazione deve essere effettuata secondo legge e/o norme tecniche o linee guida. Non solo per stare tranquilli ma anche per effettuare sorveglianza sanitaria seria.
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