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Maternità a rischio

Questo argomento ha avuto 10 risposte ed è stato letto 5275 volte.

Gipsy

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  • Maternità a rischio
  • (22/04/2016 18:23)

Caso in sè e per sè banale ma preferirei avere un riscontro.

Viene a visita periodica una parrucchiera che dichiara di essere al 5° mese.
A mio modo di vedere le cose la mansione rientra tra quelle previste dall'allegato A lettera G del 151:

Esonero per "i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro".

Espongo la situazione alla dipendente che riferisce di voler continuare a lavorare fino alla fine del settimo mese.
Avviso il DL che mi risponde alterata perché la vuole far lavorare fino al periodo suddetto.

Ora, io chiaramente non ho emesso il certificato di idoneità ma ho rimandato agli estremi di Legge su citati per l'interdizione. Giusto?

Ho prospettato al DL la possibilità di far stare seduta la lavoratrice per la metà del turno ma mi ha risposto picche.

Altre alternative?

Grazie anticipatamente per l'attenzione!

giancarlo

giancarlo
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  • Re: Maternità a rischio
  • (22/04/2016 20:07)

Se non ricordo male il 151 prevede l'obbligo da parte del DL ,informato dalla lavoratrice dello stato di gravidanza,di allontanarla o trovare una mansione alternativa (o portando delle modifiche nella mansione e sul luogo i lavoro) se esposta a rischi come in allegati.Nel tuo caso non escluderei il chimico.Ma ,come sempre,cosa avevate previsto nel dvr ?

dmlongo

dmlongo
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52
  • Re: Maternità a rischio
  • (23/04/2016 10:17)

Si potrebbe informare la Direzione territoriale del lavoro

La lavoratrice è spostata ad altre mansioni nei casi in cui la Direzione Territoriale del Lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice stessa, accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino

Domenico Longo

tcam

tcam
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  • Re: Maternità a rischio
  • (23/04/2016 14:12)

giancarlo il 22/04/2016 08:07 ha scritto:
Se non ricordo male il 151 prevede l'obbligo da parte del DL ,informato dalla lavoratrice dello stato di gravidanza,di allontanarla o trovare una mansione alternativa (o portando delle modifiche nella mansione e sul luogo i lavoro) se esposta a rischi come in allegati.Nel tuo caso non escluderei il chimico.Ma ,come sempre,cosa avevate previsto nel dvr ?

Non è chiaro se la lavoratrice abbia informato il DDL.
Non riferisci se ci sia la VdR per la 151/01 e cosa sia previsto quale misura di tutela.
Moti aspetti di criticità andrebbero presi in considerazione ma, se vuoi applicare la 151/01 salvaguardando lavoratrice e nascituro, a scanso di eventi non prevedibili ma con forti ripercussioni penalistiche sia per te MC che per l'ignara ed ignorante DDL, ti consiglio, avendo notizia certa della gravidanza in atto, di giudicare la lavoratrice "temporaneamente non idonea" ed invitarla ad accedere al suo sacrosanto diritto previsto all'art 41 (ricorso).
Per te il rischio residuo è di perdere l'incarico ma, nel caso, ne vale la pena.
Tcam

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saferr

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  • Re: Maternità a rischio
  • (24/04/2016 09:12)

concordo:
elaborare il protocollo interno da applicare per le lavoratrici in caso di gravidanza e allattamento se esiste, se non esiste crearlo;
applicarlo al momento dalla comunicazione dello stato di gravidanza, immagino che se si rifiuta di mostrare il certificato tu sia in grado di diagnosticare una gravidanza e una data presunta del parto;

sei certa che non sussista anche una esposizione a chimici? (cutanei o respiratori)
il negozio è grande o piccolo?
come arriva al negozio la lavoratrice?
fa anche la pulizie?
lavora con le braccia in alto?

direi assolutamente che non sia idonea e che sia importantissimo che la tutela della donna e del nascituro passi attraverso la tua professionalità.

Ah e ricordati di vederla al rientro per verificare il periodo di allattamento

ballare

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  • Re: Maternità a rischio
  • (25/04/2016 18:23)

Purtroppo su questo argomento, per mia esperienza, le direzioni territoriali sono totalmente difformi nell'applicare la normativa.
Devo dire di non capire cosa c'entra se il negozio è grande o piccolo (potrebbe anche occuparsi il titolare di una parte dei compiti vietati), come ci arriva al negozio la lavoratrice (sarà ben una sua libera scelta, oppure dovremmo occuparci anche della idoneità alla guida per raggiungere il posto di lavoro??) e se lavora con le braccia in alto (è forse vietato dal D.Lgs 151/01 ??)
Quanto al rischio chimico, una volta valutato e assicurato che non vi sono sostanze nocive per la gravidanza e il feto, per me, la parrucchiera lo può fare benissimo....
Diverso il discorso della stazione eretta (difficile da conciliare con il lavoro, ma non impossibile). In ogni caso, non capirei un prolungamento della astensione al settimo mese

Gipsy

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196
  • Re: Maternità a rischio
  • (27/04/2016 06:56)

Ringrazio tutti per le risposte ed integro i dati carenti.
Dalla vdr è emerso oltre il rischio posturale, anche il sovraccarico biomeccanico arti superiori ed un r. chimico irrilevante, che comunque rappresenta il male minore perché basta allontanarla dalle tinte e colorazioni, lasciandola a taglio, shampoo e phon.
Non esiste in quel parrucchiere una val. specifica della maternità, ma vedendo altre valutazioni in aziende dove è stata fatta, comunque come atto finale si giunge all'allontanamento ai sensi dall'allegato A lettera G del 151.
Il DL è stato avvisato subito dalla lavoratrice ma invece che interpellare il MC ha sentito il ginecologo (…) e l'associazione di categoria degli artigiani che le hanno detto che poteva continuare a lavorare tranquillamente…

Concordo e ribadisco sulla emessa temporanea non idoneità, da rivedere al termine del periodo di astensione previsto dalla L. 151/01

Grazie

dr.alesiani

dr.alesiani
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  • Re: Maternità a rischio
  • (06/05/2016 12:24)

Gipsy il 22/04/2016 06:23 ha scritto:
Caso in sè e per sè banale ma preferirei avere un riscontro.

Viene a visita periodica una parrucchiera che dichiara di essere al 5° mese.
A mio modo di vedere le cose la mansione rientra tra quelle previste dall'allegato A lettera G del 151:

Esonero per "i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro".

Espongo la situazione alla dipendente che riferisce di voler continuare a lavorare fino alla fine del settimo mese.
Avviso il DL che mi risponde alterata perché la vuole far lavorare fino al periodo suddetto.

Ora, io chiaramente non ho emesso il certificato di idoneità ma ho rimandato agli estremi di Legge su citati per l'interdizione. Giusto?

Ho prospettato al DL la possibilità di far stare seduta la lavoratrice per la metà del turno ma mi ha risposto picche.

Altre alternative?

Grazie anticipatamente per l'attenzione!

Per quale motivo "infognarsi" su una situazione ben strutturata dalla legge a prescindere i compiti del MC......

Nel DVR in questo caso deve essere contemplata la SOP per la salvaguardia della gestazione e del bambino e quindi l'iter va da se.....il MC secondo me non ci entra nulla..salvo a prendere atto delle decisioni della donna,del ginecologo o del DL.


""Finora la competenza spettava solo alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL). Ma con l’entrata in vigore, dal primo aprile, del Decreto Legge n. 5/2012 sulle semplificazioni, i provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose adesso saranno rilasciati dalla ASL. La Direzione territoriale del Lavoro continuerà ad avere competenza per le altre due ipotesi, ovvero quelle previste dalla lettera b) e c).
Secondo quanto previsto dall’art. 18 del d.p.r. 1026/1976, la lavoratrice che si trovi nelle condizioni indicate dalla lett. a) (gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose) deve recarsi all'organo competente (ora le Asl) munita del certificato medico di gravidanza, del certificato attestante le gravi complicanze della gravidanza nonché di qualunque altra documentazione che possa essere ritenuta utile. Se il suo ginecologo è accreditato al Servizio sanitario nazionale, il suo certificato è sufficiente.

Oppure sta al datore di lavoro verificare che la mansione lavorativa della dipendente non possa comportare rischi per la gravidanza (o per l’allattamento). Se così fosse il datore di lavoro deve provvedere ad allontanare immediatamente la lavoratrice dalla situazione di rischio e ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza.
Per fare questo il datore di lavoro può modificare temporaneamente oltre alla mansione anche le condizioni o l’orario di lavoro della dipendente, informando il Servizio Ispezione del Ministero del Lavoro del provvedimento adottato.
Laddove invece il datore di lavoro verifica l’impossibilità di un rimansionamento della lavoratrice in azienda per motivi organizzativi o altro, deve inoltrare una richiesta di astensione anticipata dal lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.
La lavoratrice dovrà quindi presentare al datore di lavoro il certificato medico che quest’ultimo dovrà allegare alla domanda di interdizione al lavoro insieme a:
– copia del documento di identità del datore di lavoro
– documento di valutazione dei rischi

"""

Mario

Grym

Grym
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  • Re: Maternità a rischio
  • (14/03/2017 16:50)

Quindi, se qualcuno vuole licenziare un dipendente può utilizzare il servizio del lavoro locale? Non sembra giusto

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Wave

Wave
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  • Re: Maternità a rischio
  • (14/03/2017 18:43)

Caro collega Alesiani permettimi di dissentire sulla tua affermazione che le norme a riguardo sono chiare a prescindere dal Medico Competente.
La donna in gravidanza nel caso specifico è evidente che svolge una mansione che la fa rientrare nella sorveglianza sanitaria altrimenti stiamo parlando del nulla. Detto questo ha l'obbligo di informare il datore di lavoro quanto prima. Il datore di lavoro verifica se le sue mansioni rientrano in quelle dell'Allegato A della legge 151/2001 e se cosi è ricolloca la dipendente in mansioni compatibili SENTITO IL MEDICO COMPETENTE. Nel caso del collega Gipsy non si capisce se la lavoratrice è stata visitata in una normale seduta di visita periodica e quindi il collega scopre al 5° mese il fatto o se sia stata già informato il datore di lavoro, ma nella sostanza non cambia la questione che il medico competente è chiamato ad esprimere un giudizio. Consiglierei al collega Gipsy di integrare quanto prima il DVR con una procedura operativa per la tutela della salute delle donne in gravidanza e del nascituro per non ritrovarsi nel futuro in questa situazione.

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