Premessa
Ritengo di grande importanza e matrice necessaria di tutela per i lavoratori/le lavoratrici, l'unificazione in unica cartella sanitaria progressiva di tutti gli eventi di sorveglianza che caratterizzano la vita professionale, con il recupero quindi della documentazione pregressa nei lavoratori migrati da altre aziende a nuove.
Vista l'estrema mobilità contrattuale in essere, diviene sempre più frequente il passaggio di lavoratori per tempi limitati in contratti a termine o per attività di somministrazione di lavoro da parte di agenzie con la conseguente difficoltà di collezione dei dati pregressi, che pur hanno valenza non indifferente nel delineare le esposizioni dei lavoratori e nell'esprimere i giudizi di idoneità.
Il medico del lavoro
Il Mc quasi sempre non ha notizia delle interruzioni dei rapporti di lavoro, talora nemmeno dell'inizio di nuovi rapporti e scopre entrambe le condizioni o per l'assenza di un lavoratore ad una scadenza della sorveglianza sanitaria programmata o per la presenza di un nuovo lavoratore operante, spesso da molto tempo, senza giudizio di idoneità.
Talora si viene a sapere dai lavoratori stessi della presenza temporanea di colleghi che sono entrati ed usciti dall'azienda senza aver mai avuto espresso il GDI.
Inutili nella mia esperienza, o non sempre utili ed efficaci le circolari esplicative, informative e talora minatorie, inviate ai DDL, che solo nei casi più virtuosi vi si attengono.
La copia della cartella sanitaria e di rischio
Il lavoratore, talora, anche se adeguatamente informato e sensibilizzato sulla utilità/necessità del recupero dei propri dati sanitari, sia in caso di conclusione del ciclo lavorativo, che di migrazione ad altra azienda, solo raramente ritira il documento (pur preparato in azienda in copia e con salvaguardia del segreto professionale), salvo nei casi in cui sia facilmente rintracciabile o ricontattabile e/o abbia lasciato un indirizzo certo per un invio con raccomandata AR, che solo alcuni DDL sono propensi a fare.
La posizione del medico del lavoro è ancora una volta delicata e di difficile gestione (art.25, comma 1, lettera e) e appare sanzionata più pesantemente rispetto a quanto accade al DDL, per identiche condizioni, anche se è improbabile il rifiuto di consegna da parte del medico e più probabile invece da parte di datori di lavoro non adeguatamente formati e informati nel merito e poco propensi ad adempiere all'obbligo.
La mia personale esperienza
Negli ultimi anni ho ostinatamente preteso dai lavoratori neo assunti, che erano stati precedentemente sottoposti a sorveglianza sanitaria, il recupero almeno dell'ultima cartella allestita, ma solo in pochi casi tale richiesta ha trovato soddisfazione. Le motivazioni sono state varie e tra esse la chiusura/fallimento dell'azienda di ultima provenienza, vertenze in corso, scarsa propensione del lavoratore a farsi parte attiva nell'ottenimento del suo diritto.
Il caso attuale
In un'azienda "virtuosa" ho visitato all'atto della assunzione due giovani lavoratrici provenienti da due diverse aziende, alle quali ho richiesto come d'abitudine il recupero dei dati sanitari precedenti. Le lavoratrici hanno condiviso e compreso il significato del progetto di unificazione dei dati sanitari a quelli in divenire (da allegare alla nuova cartella sanitaria) e si sono fatte parte attiva nella richiesta del loro diritto che è però stato negato da entrambi i datori di lavoro.
Poichè dispongo dei dati necessari per una certa definizione del caso, chiedo un intervento dell'ODV in tutela del diritto delle lavoratrici.
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Non so se e chi dei vari destinatari mi darà attenzione e/o risposta, tuttavia mi farebbe piacere leggere opinioni anche discordanti, da parte di chi ha differenti esperienze in merito.
TCam
Medici indolenti & Aziende Netgroup
https://www.facebook.com/retemedicicompetenti/
Se non hai problemi di spazio puoi pensare di custodire tu le cartelle, concordandolo col datore di lavoro ai sensi dell’art. 25, comma 1 lettera c, che dice: ,
facendo inoltre sottoscrivere ai lavoratori una dichiarazione del tipo: .
Se non hai problemi di spazio puoi pensare di custodire tu le cartelle, concordandolo col datore di lavoro ai sensi dell’art. 25, comma 1 lettera c, che dice: ,
facendo inoltre sottoscrivere ai lavoratori una dichiarazione del tipo: .
scusate, non capisco cosa succede. ho scritto il testo su word e poi ho cercato di trasferirlo con copia e incolla, ma ne incolla solo una parte.
ora ci riprovo
,
boh.
te lo mando via e-mail
io lavoro così, senza utilizzare nessun tipo d software: lavoro al pc davanti al lavoratore, stampo la cartella clinica che quindi mi risulta in copia elettronica non firmata, mentre l'altra copia viene firmata dal dipendente. Per la conservazione io offro anche tale servizio al ddl, sempre però previa accettazione firmata, che solitamente indico al momento della nomina. Non ho mai avuto problemi. La mail preferisco in molti casi non inviarla perché colgo l'occasione di portarlo brevi manu per farmi pagare...
Mi sembra che il problema sollevato da tcam non sia quello della conservazione delle cartelle , bensì quello di ricevere in occasione di visita preassuntiva la copia della cartella sanitaria della ditta di provenienza. A me personalmente capita in rarissimi casi di riceverla e a mia volta in rari casi eseguo la copia in Caso di dimissione quando mi viene segnalata a tal fine dal ddl. Resta la difficoltà oggettiva di ottemperare a questa norma , che come più volte proposto , sarebbe più razionalmente ed efficacemente realizzabile se la copia dovesse essere fornita esclusivamente su richiesta ( scritta) del lavoratore.
Donatella Corti
https://www.facebook.com/groups/ma.netgroup/
La disposizione di cui si tratta è notoriamente motivo di già molte volte segnalate distonie, a causa della sua maldestra stesura; assai più logico, ed efficace, sarebbe stato disporre che la consegna della cartella avvenga dietro richiesta del lavoratore, come avviene per la cartella ospedaliera, il cui mancato rilascio peraltro non mi pare preveda alcuna sanzione per il medico ospedaliero, con buona pace dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla Legge, prevista dall’art. 3 della Costituzione Repubblicana.
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I medici ospedalieri rilasciano in ogni caso la lettera di dimissione al termine di ogni ricovero dove -come sappiamo- è riportata la sintesi di quanto accaduto e fatto. Quindi in un certo senso la continuità di informazioni con il curante è garantita. Nel nostro campo invece questa parte è deficitaria.
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