nel lontano 1998 venni convocato a v.m.collegiale a seguito di istanza del datore di lavoro non accompagnata dalla finalita' e preceduta da un intervallo di soli 3 giorni tra data del telegramma e data della visita . a seguito di irregolarita' e un giudizio che dapprima e' stato di idoneita' e poi seguito , a seguito di un ripensamento , di inidoneita' a non riprendere servizio prima di un'aspettativa di 7 mesi, cessai il rapporto di lavoro , essendo stato l'epilogo di un'azione di bossing protrattasi da oltre tre anni. tutt'oggi ho ancora in piedi cause di lavoro in cui il datore riversa atti di quell'istruttoria medico collegiale , e che quindi mi ha costretto a svolgere studi sull'argomento e sulle anomalie di quell'istruttoria. e vengo al dunque:
mi limito a sollevare un solo quesito, (pur se non sarebbe il solo) che e' il seguente: sul regolamento che disciplina l'anticipazione della visita ho reperito solo nel DPR 461/2001 , all'art. 6 ,numero 9 che l'anticipazione debba essere di almeno 10 giorni rispetto alla data della visita m.collegiale. un dato che dunque mi consentirebbe di eccepire quella convocazione risalente al 1998 in cui venne anteposto un intervallo di soli 3 giorni dalla asl . Per cui , dopo aver fatto ricerche a tutto campo senza successo , vi chiedo se siate a conoscenza di una normativa precedente il DPR 461/2001 che contempli la regolamentazione del periodo di anticipazione della visita .
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