rileggendo l'immarcescibile degreto 81 mi sono accorto di un passo del legislatore(" il suo cervel, Dio lo riposi ...Giusti) lo cito :
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori EFFETTUANO la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art.6,c8,lettera f.c), d)nonchè g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori POSSONO effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
IN PRATICA FINO A 10 DI EFFETTUA IL DVR STANDARDIZZATO(dunque obbligo ope legis ) mentre da 11 a 50 lavoratori è possible ( si può ma non è obbligatorio)
ALLORA CHI FACESSE/COMPILASSE/COPIA-INCOLLASSE i DVR da 100 e più pagine per aziende fino a 10 lavoratori non rispetta la norma ciò costituisce truffa ai danni del DdL ?
Premesso che, in genere, i DVR biblici contengono per lo più informazioni inutili o pleonastiche (ad esempio l'intero DLgs 81/08..) e che il ddl non può essere "truffato" da nessuno perché, a norma di legge, è lui stesso che effettua la valutazione dei rischi, "sulla base" significa, di solito, "avendo come punto di partenza" (anche nelle piccole aziende possono essere necessarie le valutazioni specifiche, i.e. rumore, chimico, ecc.).
lanfraz il 30/07/2016 08:10 ha scritto:
Premesso che, in genere, i DVR biblici contengono per lo più informazioni inutili o pleonastiche (ad esempio l'intero DLgs 81/08..) e che il ddl non può essere "truffato" da nessuno perché, a norma di legge, è lui stesso che effettua la valutazione dei rischi, "sulla base" significa, di solito, "avendo come punto di partenza" (anche nelle piccole aziende possono essere necessarie le valutazioni specifiche, i.e. rumore, chimico, ecc.).
sono d'accordo
ma io volevo sottolineare che nelle aziende fino 10 lavoratori i DdL EFFETTUANO la Val R( cioè si fa o meglio si deve fare,contrapposto sl successivo "POSSONO" fino a 50 L.)certo sulla base (sulla scorta di, sul fondamento di e anche estendendo "avendo come punto di partenza "
nulla vieta infatti di aggiungere una precisazione alla voce RUMORE VIBRAZIONI indicando sinteticamente le misure effettuate oppure la dichiarazione (che nel caso è quasi sottintesa dall'uso del DVR stand.) che non è necessaria una valutazione più dettagliata (art181 3comma)
lo stesso per altri rischi....
sulla truffa: è vero che il DdL è lui stesso a redigere il dvr ma esiste anche un rapporto economico e contrattuale tra i consulenti (tecnico,RSPP,Medico)non è forse dovuta una corretta informazione ?
sarebbe il caso di pubblicare i prezzi che certe SdS si fanno pagare
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