Buongiorno a tutti i colleghi che operano in Piemonte. Negli ultimi tempi, una interpretazione di una vecchia legge regionale (numero 55 del 1987) ha portato ad una diffida di un collega, da parte della Regione, ad eseguire nel proprio ambulatorio prelievi ematici, svolti come Medico Competente. Tale norma, peraltro, vieterebbe di appoggiarsi su laboratori posti in territorio diversi da quello piemontese. In pratica, poichè la Regione non concede apertura di nuovi punti prelievo, il Medico Competente rimarrebbe in posizione di subalternità ai laboratori (i pochi presenti sul territorio), che potrebbero anche fare cartello e decidere se un Medico Competente possa o non possa lavorare. Qualcuno si è già confrontato con questi problemi ??? Il Medico Competente, per i lavoratori che sottopone a sorveglianza sanitaria, in Piemonte, nel suo ambulatorio privato, può effettuare un prelievo ematico ?
Mi sono posto anch’io il problema (capirete, volendo salvaguardare la mia indipendenza, ho cercato di documentarmi in materia, a scanso di spiacevoli sorprese). Solo a titolo informativo e di confronto, riporto, mettendoli a confronto, alcuni stralci della normativa nazionale e regionale (Regione Sardegna), che in alcune parti sembrano anche contraddirsi e fornire spunti di discussione.
Tuttavia, per motivi di sintesi, rimando ad eventuale altra occasione un approfondimento del tema, che può interessare a parecchi di noi.
normativa nazionale del 2007 (allegato 2 alla legge finanziaria 2007)
Il punto prelievo esterno (PPE) deve essere istituito ed autorizzato con la stessa procedura previstaper le strutture sanitarie e può essere istituito solo ed esclusivamente da un laboratorio, pubblico oprivato autorizzato e accreditato, già esistente e sul territorio Regionale. …..
Il PPE può essere istituito solo in zone carenti di strutture di laboratorio, difficilmente raggiungibili, ed in ogni caso nel territorio della stessa aziendasanitaria in cui insiste il laboratorio di riferimento, distanti oltre 20 km dal più vicino diverso laboratorio di analisi accreditato.
Il punto prelievo deve essere collocato in zona facilmente accessibile, dotata di adeguata segnaletica e rispondente alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, tale da favorire un agevole afflusso di pazienti.
Durante l’orario di esecuzione dei prelievi deve essere garantita la presenza di almeno n. 1 (uno) figura professionale in possesso del titolo che abilita alla esecuzione delle prestazioni richieste, di n.1 (uno) figura professionale collaboratore amministrativo e di n. 1 (uno) ausiliario qualora il servizio di pulizia non sia esternalizzato
Delibera Giunta Regionale n.13-17 del 04.03.2008: Autorizzazione Apertura Studi
Gli studi professionali medici non soggetti ad autorizzazione sono quelli in cui il professionista eroga prestazioni esclusivamente in regime libero professionale, limitatamente alla sola visita e colloquio con il paziente, escludendo quindi l’utilizzo di dotazioni tecnologiche con parti applicate e/o impiantistiche che possano determinare un rischio per la sicurezza del paziente. Per tale motivo l’attività non è sottoposta al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione (parere di compatibilità da parte della Regione) né all’autorizzazione all’esercizio da parte del Comune territorialmente competente.
L’attività del professionista, abilitato all’esercizio della professione, può essere esercitata in qualunque ambiente, anche destinato a civile abitazione, in possesso dei requisiti edilizi ed urbanistici previsti dai vigenti strumenti urbanistici comunali e dalle principali regole di igiene e sicurezza previste dalla vigente normativa in materia. …….
Lo studio professionale medico non soggetto ad autorizzazione non è luogo aperto al pubblico, ai sensi della normativa vigente.
Nello studio professionale medico non soggetto ad autorizzazione non è consentita l’utilizzazione di apparecchiature elettromedicali con parti applicate che possano determinare un rischio per la sicurezza del paziente.
negli studi professionali medici non soggetti ad autorizzazione è consentito erogare unicamente le sotto elencate prestazioni:
? Prelievo ematico
? Medicazione
? Sutura di ferita superficiale
? Rimozione di punti di sutura
? Cateterismo uretrale/vescicale
? Tamponamento nasale anteriore
? Fleboclisi
? Iniezioni endovenose
? Lavanda gastrica
? Iniezioni di gammaglobuline e vaccinazioni
? Agopuntura
? Mesoterapia
? Iniezioni sottocutanee desensibilizzanti
? Infiltrazioni peri e intra articolari
? Esami citologici e colturali (esempio tampone faringeo, tampone vaginale, pap test., etc)
? Rimozione di tappo di cerume
? Toilette di perionichia suppurata
? Drenaggio di ascesso sottocutaneo
? Atti anestesiologici che non vanno oltre l’anestesia topica o locale
Già che ci sono, vi propongo un’altra questione che ne consegue:
poiché, nel corso della nostra formazione universitaria abbiamo frequentato i laboratori di analisi allo scopo di conoscerne tutte le procedure, poiché oggi sono disponibili macchine da laboratorio altamente automatizzate che fanno in pratica tutto da sole, e poiché i nostri numeri di norma non superano i dieci o quindici prelievi al giorno, per quale motivo non dovremmo essere autorizzati a metter su, nel nostro studio, un piccolo laboratorio sufficiente e limitato alle nostre esigenze senza necessità di altro personale se non noi stessi, affrancandoci in tal modo dalla dipendenza dai laboratori che, tra l’altro, spesso ci fanno concorrenza proponendosi LORO come centri di medicina del lavoro (ancora una volta, il nostro campo viene invaso da chi è senza titolo, ma noi possiamo, o non potremmo, fare quello per cui dovremmo essere stati abilitati) ?
scusate, nel caricamento compaiono dei punti interrogativi che sono in realtà dei simboli di elenco numerato
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