Un RSPP contesta il fatto che il lavoro su ponteggio correttamente allestito possa essere considerato un lavoro in quota.......
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Articolo 107 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
L'RSPP sta contestando la normativa.
Contestiamo l'RSPP.
Probabilmente una discussione sulla definizione di “ponteggio” e “piano stabile” porterebbe allo sfinimento e sarebbe di dubbia utilità all’atto pratico.
In occasione di un seminario tenutosi alcuni anni fa, un dirigente dell’Ispettorato del Lavoro includeva tra i lavori in quota anche le attività di pulizia ordinaria dei terrazzi e balconi di uno stabile.
Divergenti opinioni sono state sostenute, inoltre, riguardo agli ambienti presenti in strutture quali i Jacket e Deck, destinate al settore dell’estrazione a mare di petrolio o gas, sia in fase di costruzione che di operatività, o alle sovrastrutture per l’accesso, a scopo di manutenzione e controllo, dei grossi impianti industriali, certamente realizzate con la massima attenzione alle disposizioni sulla sicurezza.
In generale, al di la delle opinioni personali, prevale di solito il principio di evitare una qualunque sottovalutazione del pericolo o contestazione da parte dell’Organo di Vigilanza, per cui, nel dubbio, si preferisce considerarlo come potenzialmente presente e “pararsi le terga”.
Prese di posizione come quella di questo RSPP possono essere interessanti al massimo in sede di discussione accademica, ma risulta incomprensibile ai fini pratici nel contesto in cui sono poste.
Per togliere ogni dubbio e risparmiare tempo e malumori, si può sempre sentire il parere dell’OdV competente per territorio.
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