Salve, come ufficio personale di un ente pubblico abbiamo ricevuto una serie di cartelle sanitarie (relative al personale dipendente cessato) dal medico competente sigillate e senza nome all'esterno. Per poterle archiviare correttamente nel fascicolo personale di ogni dipendente cessato avremmo bisogno di aprile, ma abbiamo dei dubbi circa il rispetto della privacy perché in questo modo verremo potenzialmente a contatto con dati che per legge devono essere maneggiati solo dal medico competente. Come dobbiamo comportarci?
Cris2016 il 22/09/2016 01:00 ha scritto:
Salve, come ufficio personale di un ente pubblico abbiamo ricevuto una serie di cartelle sanitarie (relative al personale dipendente cessato) dal medico competente sigillate e senza nome all'esterno. Per poterle archiviare correttamente nel fascicolo personale di ogni dipendente cessato avremmo bisogno di aprile, ma abbiamo dei dubbi circa il rispetto della privacy perché in questo modo verremo potenzialmente a contatto con dati che per legge devono essere maneggiati solo dal medico competente. Come dobbiamo comportarci?
Chiamate il medico competente che ve le ha fornite, le fate aprire a lui e gli chiedete di scrivere fuori dalla busta il nome del lavoratore a cui si riferiscono
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Lungi da me mettere in dubbio le procedure, ma, se si tratta delle cartelle sanitarie originali, che il datore di lavoro deve conservare in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro (se fossero le copie destinate ai lavoratori, credo che vi sarebbero state recapitate divise), conviene ed è più comodo archiviare il plico così com'è: chiedete semmai al medico competente di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori a cui le cartelle si riferiscono con la data di consegna, che sicuramente sarà successiva alla cessazione (e quindi non vi saranno problemi per il periodo di "conservazione").
A mio parere, in questo modo, risparmiate tempo e carta.
faggiano.danilo il 22/09/2016 01:09 ha scritto:
Chiamate il medico competente che ve le ha fornite, le fate aprire a lui e gli chiedete di scrivere fuori dalla busta il nome del lavoratore a cui si riferiscono
credo sia la strada più giusta ma sarà disposto a venire il medico?
D'altra parte conservarle in modo indistinto non è pratico nel caso ci sia bisogno di consultarne qualcuna..
lanfraz il 22/09/2016 02:34 ha scritto:
Lungi da me mettere in dubbio le procedure, ma, se si tratta delle cartelle sanitarie originali, che il datore di lavoro deve conservare in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro (se fossero le copie destinate ai lavoratori, credo che vi sarebbero state recapitate divise), conviene ed è più comodo archiviare il plico così com'è: chiedete semmai al medico competente di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori a cui le cartelle si riferiscono con la data di consegna, che sicuramente sarà successiva alla cessazione (e quindi non vi saranno problemi per il periodo di "conservazione").
A mio parere, in questo modo, risparmiate tempo e carta.
Si sono le cartelle originali. Nel caso però di necessità di consultazione..
Cris2016 il 22/09/2016 03:48 ha scritto:
credo sia la strada più giusta ma sarà disposto a venire il medico?
scusate, ma è il vostro medico competente! Se non fosse disposto vi suggerisco di cambiare medico.
Cris2016 il 22/09/2016 03:50 ha scritto:
Si sono le cartelle originali. Nel caso però di necessità di consultazione..
Beh, in caso di necessità di consultazione, l'OdV apre il plico corrispondente e recupera la cartella specifica, come spesso avviene. L'importante è che ci sia un elenco nominativo per ognuno e che i plichi vengano suddivisi, ad esempio, per anno. Comunque tecnicamente la soluzione di faggiano.danilo è ovviamente valida.
Grazie a tutti, mi siete stati d'aiuto. Scusate ma per me sono tematiche nuove.
alcune osservazioni : se sono cartelle di dipendenti cessati , il medico competente avrebbe dovuto consegnarle ai lavoratori
inoltre se sono cessati l'ufficio del personale avrebbe dovuto dirlo prima della cessazione al medico competente perchè potesse visitarli ( visita di fine rapporto ) e consegnare la documentazione.
tutto quello che viene dopo mi lascia perplesso
e' PURTROPPO ABITUDINE DELLE AZIENDA NON INFORMARE IL MEDICO DELLE DIMISSIONI O CESSAZIONI DEL PERSONALE : IN QUESTO CASO LA COLPA SAREBBE DEL MEDICO? OPPURE DEL DATORE?
Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, la normativa prevede l’istituzione di una cartella sanitaria, ovvero di un sistema documentale di raccolta di tutti i dati sanitari che il medico competente, in occasione delle visite, ha archiviato nel processo finalizzato alla verifica dell’idoneità dei lavoratori allo svolgimento della mansione loro assegnata.
Una delle modifiche introdotte alla materia dal D.Lgs. 81/2008 riguarda l’obbligo della consegna, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio. Questa previsione normativa, è stata inserita per far sì che la cartella raccolga la storia intera del lavoratore dal punto di vista sanitario e permetta al medico in fase di visita preventiva, di dover ripartire da zero.
I riferimenti normativi riguardante questo obbligo prevedono:
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
Art. 25 Obblighi del medico competente
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
Da quanto sopra, si evince che:
1) il datore di lavoro deve istituire una procedura che preveda la comunicazione al medico competente di tutte le cessazioni dei rapporti di lavoro;
2) il medico competente deve attrezzarsi per fare in modo che, al momento della cessazione del rapporto, possa effettuare una copia della cartella e consegnarla al lavoratore.
Si ricorda che, tra gli obblighi di cui all’art. 18 a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, vi è anche il controllo circa il rispetto delle norme da parte del medico competente.
Per quanto concerne le sanzioni:
Per il datore di lavoro e dirigente che non comunicano al medico la cessazione del rapporto di lavoro la sanzione amministrativa prevista va da 548,00 a 1.972.80 euro;
Per il medico competente che non fornisce al lavoratore, alla dimissione, copia della cartella sanitaria l’arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro;
Per il datore di lavoro che non si assicura che il medico adempia all’obbligo di consegna della cartella sanitaria, è prevista ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.
La verifica da parte del datore di lavoro circa l’adempimento dell’obbligo di consegna della cartella può avvenire, ad esempio, in occasione della riunione periodica mediante intervista del medico stesso e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.”
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