Argomento già più volte trattato, anche di recente, a seguito della pubblicazione del D.M. 12 LUGLIO 2016, che tuttavia continua a lasciare parecchie perplessità:
Qualcuno ha capito se il legislatore intendesse riferirsi agli esami per l’accertamento di assunzione abituale di quantità eccessive di alcol (transaminasi, gammaGT, CTD, ecc…) o l’alcolemia al momento della visita?
Anche ammettendo che il d.m. di luglio, pubblicato quindi successivamente all’edizione di giugno del decreto 81, ove in contraddizione con le disposizioni di quest’ultimo (come all’art. 41 c. 4, in cui si parla di “verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza” , che è tutt’altra cosa che “alcolemia risultante dal test estemporaneo di screening”), in virtù della sua uscita in data successiva, automaticamente le abroga, resta da chiarire, senza che rimangano dubbi, cosa si intenda per assunzione di alcol.
E inoltre, che metodica o strumentazione deve essere usata: prelievo ematico o etilometro (in questo caso: che modello usare?)?
A cascata, poi, si possono porre altre questioni, tra le quali (per quanto inammissibile da parte dei signori degli OdV, che hanno lo stipendio garantito dallo Stato) la differenza di costo tra una metodica e l’altra, per cui, anche per pochi euro in più, si perde l’incarico di mc.
un'altra considerazione: non so voi, ma io passo (perdo) ormai quasi la totalità del tempo disponibile a cercare di documentarmi e interpretare roba che con la medicina ha ben poco a che fare.
Il DM 12 luglio 2016 non abroga nulla; semplicemente è stata inserita nell'allegato 3B una dicitura ("accertamenti assunzione alcol") in grado di comprendere anche i controlli alcolimetrici, che i medici competenti e gli OdV hanno la possibilità di effettuare per verificare l'assunzione di alcolici sul lavoro, al di là del fatto che le singole Regioni abbiano deliberato o meno in materia di sorveglianza sanitaria specifica per "alcoldipendenza" (cioè la dicitura precedente).
Se poi si opera in una Regione che, appunto, abbia fornito linee di indirizzo specifiche, bisogna attenersi alle metodiche indicate (es. Piemonte: etilometro + prelievo ematico per conferma) ed è previsto l'eventuale invio presso il Centro Alcologico di riferimento (indicando poi il numero dei casi nell'allegato 3B).
Sull'effetto abrogativo delle leggi in contraddizione con quelle precedenti si sono espressi diversi magistrati, la cui opinione è stata sposata in seguito anche da qualche collega degli OdV.
Resta il fatto che la dicitura del decreto è ambigua, tanto per (non) cambiare, almeno per me e per gli altri colleghi con cui ne abbiamo discusso. Il timore è che questo si presti, e ci esponga, ad eventuali contestazioni da parte di qualche lavoratore che dovesse risultare positivo ai test, qualora ciò si traducesse in limitazioni sul lavoro non gradite.
Certo, riguardo all'effetto abrogativo si sono espressi in molti, ma non si capisce in che modo il DM 12 luglio 2016 (che semmai modifica il DM 9 luglio 2012, come specificato) sia in contraddizione con il DLgs 81/08. L'allegato 3B non è un vademecum per la sorveglianza sanitaria, ma una raccolta di dati a fini (forse) statistici.
Il problema della sorveglianza sanitaria per alcodipendenza è precedente e mi pare che ormai sia indicazione diffusa che la stessa sia da attivare in quelle Regioni che hanno deliberato in materia.
Sicuramente se giudichi un lavoratore non idoneo "semplicemente" perché positivo all'alcol test in un'altra Regione (la Lombardia, ad esempio), potresti avere problemi, in quanto la sanzione prevista è di tipo amministrativo. Se, invece, ritieni che ci sia un fondato sospetto di alcodipendenza (che in genere proviene dallo stesso ddl o dai colleghi del lavoratore), esiste la possibilità per la ditta di richiedere una visita ex Art. 5, ovviamente debitamente motivata (ad esempio con il riscontro di positività all'etilometro in più di un'occasione).
Secondo me, ogni tanto bisognerebbe accantonare lo "spettro" degli OdV, che emerge in diversi interventi, e cercare di non complicare ulteriormente le cose.
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