Mi è stata proposta la nomina a MC per la sorveglianza sanitaria in una società che si occupa di controllo e sicurezza in luoghi di intrattenimento.
Il D.M. 6.10.2009 prevede che venga fatto il controllo relativo ad alcool e tossicodipendenza.
Però lo schema di intesa che il Ministero della Salute ha inviato il 20.11.2015 alla Conferenza Stato Regioni, nell'elencazione delle mansioni da sottoporre a controllo su alcool e tossicodipendenza, non cita la categoria dei buttafuori. Parla di "attività comportanti l'obbligo dotazione di armi", ma, perlomeno nel caso di cui parlo, i buttafuori non sono armati.
Qualche collega che ha avuto modo di occuparsi della tematica, sa darmi qualche indicazione in merito?
Innanzitutto, in generale, per gli accertamenti relativi a sostanze stupefacenti e alcol, ai fini dell'idoneità, rimangono validi gli elenchi e le modalità precedenti, in quanto lo schema di intesa del 2015 non è stato ancora approvato.
Per quanto riguarda i "buttafuori", comunque, i riferimenti sono appunto il DM 06.10.09, modificato dal DM 15.06.2012. Si tratta di una certificazione che serve per l'iscrizione nell'elenco prefettizio, non per l'idoneità alla mansione, e che può essere rilasciata dal medico competente (dove presente) oppure dall'ASL.
Tra l'altro si parla di "visita medica preassuntiva" e non vengono definite le modalità di accertamento: alcune ASL richiedono comunque certificato anamnestico del medico curante, esami ematochimici (con CDT) e tossicologici urinari (gli stessi previsti per carrellisti, autisti pat. sup., ecc.). Io lascerei fare a loro..
lanfraz il 12/11/2016 10:55 ha scritto:
Innanzitutto, in generale, per gli accertamenti relativi a sostanze stupefacenti e alcol, ai fini dell'idoneità, rimangono validi gli elenchi e le modalità precedenti, in quanto lo schema di intesa del 2015 non è stato ancora approvato.
Per quanto riguarda i "buttafuori", comunque, i riferimenti sono appunto il DM 06.10.09, modificato dal DM 15.06.2012. Si tratta di una certificazione che serve per l'iscrizione nell'elenco prefettizio, non per l'idoneità alla mansione, e che può essere rilasciata dal medico competente (dove presente) oppure dall'ASL.
Tra l'altro si parla di "visita medica preassuntiva" e non vengono definite le modalità di accertamento: alcune ASL richiedono comunque certificato anamnestico del medico curante, esami ematochimici (con CDT) e tossicologici urinari (gli stessi previsti per carrellisti, autisti pat. sup., ecc.). Io lascerei fare a loro..
Confermo che l'idoneità come buttafuori è di competenza del servizio medicina legale delle ASL (non è una idoneità intesa ai fini dell'81/08 ma una idoneità generica alla stregua della patente/porto d'armi). Se fai tu il certificato e quello lo presenta in Prefettura, glielo respingono.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
faggiano.danilo il 13/11/2016 09:27 ha scritto:
Confermo che l'idoneità come buttafuori è di competenza del servizio medicina legale delle ASL (non è una idoneità intesa ai fini dell'81/08 ma una idoneità generica alla stregua della patente/porto d'armi). Se fai tu il certificato e quello lo presenta in Prefettura, glielo respingono.
Non so se lo respingerebbero, salvo specifiche disposizioni delle singole Prefetture. Sicuramente, come detto, è un certificato distinto dal giudizio di idoneità e dalla sorveglianza sanitaria, che deve essere attivata, come sempre, per esposizione ai rischi specifici (es. lavoro notturno, rumore, ecc.)
Il DM ha dato tale facoltà al medico competente (e non genericamente al medico del lavoro, come alcuni intendono) sostanzialmente "per comodità". Ovviamente non nostra.
L'art.1, comma 4, lettera b del D.M. 6.10.2009 (modificato dal D.M. 15.6.2012), parla di "idoneità accertata con visita medica preassuntiva dal Medico Competente".
Perchè dite che è di competenza del Servizio di Medicina Legale dell'ASL?
marcandrea il 15/11/2016 09:43 ha scritto:
L'art.1, comma 4, lettera b del D.M. 6.10.2009 (modificato dal D.M. 15.6.2012), parla di "idoneità accertata con visita medica preassuntiva dal Medico Competente".
Perchè dite che è di competenza del Servizio di Medicina Legale dell'ASL?
Mi devo scusare ma dopo questo tuo contributo mi sono andato ad aggiornare ed effettivamente hai ragione.Io ero rimasto alla vecchia norma (2009) che parlava di "autorità sanitarie pubbliche".
Con la modifica di quella lettera avvenuta dal 18 luglio 2012 le cose sono cambiate ed effettivamente il MC potrebbe esprimere il giudizio di idoneità.
Ho notato che hanno tolto i requisiti fisici tipo daltonismo, udito, ecc. Ora viene lasciato tutto alla discrezione del MC? (Lasciando da parte ovviamente alcol e droga)
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
marcandrea il 15/11/2016 09:43 ha scritto:
L'art.1, comma 4, lettera b del D.M. 6.10.2009 (modificato dal D.M. 15.6.2012), parla di "idoneità accertata con visita medica preassuntiva dal Medico Competente".
Perchè dite che è di competenza del Servizio di Medicina Legale dell'ASL?
Veramente io ho detto che puoi farlo tu o l'ASL, ma che non ha nulla a che vedere con l'idoneità alla mansione ex DLgs 81/08 e non ci sono protocolli di accertamenti stabiliti, salvo quelli, appunto, delle varie ASL (per questo motivo preferirei se ne occupassero loro).
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