...PER UN OPERAIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI IDRICI, IL QUALE PERò NON EFFETTUA LAVORI IN ALTEZZA,LO PUò FARE, TEMENDO CHE IL DIPENDENTE FACCIA QUALCHE "CANNA"?
IN PRATICA, ANCHE SE SI UTILIZZASSE IL SERVIZIO DI UN LABORATORIO ANALISI A TAL UOPO, IL TUTTO NON SAREBBE AI LIMITI DEL LEGALE?
ESSENDO L'ATTIVITà DEL DIPENDENTE NON FRA QUELLE PER IL QUALE IL DRUGTEST PUò ESSER RICHIESTO, LO STESSO OPERAIO NON POTREBBE PROTESTARE PER VIOLAZIONE DELLA PRIVACY TRAMITE AVVOCATO O SINDACATI QUALORA A SORPRESA SI EFFETTUASSE UN DRUGTEST URINARIO? PURE è VERO CHE L'OPERAIO SE LAVORASSE IN UNO STATO CONFUSIONALE POTREBBE ESSERE UN PERICOLO PER SE STESSO E GLI ALTRI...ALLORA COSA SI POTREBBE FARE, RISPETTANDO LA LEGGE? GRAZIE A CHI EVENTUALMENTE VORRà RISPONDERE.
Chiedere l'accertamento alla commissione ASL?
È evidente che tu non lo possa fare, zandor, se non svolge attività per cui l'accertamento è previsto..E attualmente non sarebbe possibile nemmeno se svolgesse lavoro in quota, salvo conduzione della PLE (al massimo potresti effettuare gli accertamenti per l'alcol).
Il ddl può ricorrere alla visita ex Art. 5, ma nel sospetto di tossicodipendenza (o alcodipendenza); tuttavia, dato il tema, la richiesta deve almeno essere supportata da elementi oggettivi (es. lettere di richiamo per stato di alterazione psicofisica), altrimenti il lavoratore potrebbe ragionevolmente rivolgersi ad un avvocato (e, qualora ti avesse riferito nel corso di una visita di assumere sostanze stupefacenti, magari occasionalmente, anche sostenere che hai violato il segreto professionale).
Come ben detto da lanfraz l'accertamento è effettuabile ex lege (ed il lavoratore non può sottrarsi) solo per un ambito ristretto e peculiare e cioè per alcune MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA'E LA SALUTE DEI TERZI come specificatamente individuate dall'apposito elenco allegato (ALL I CU 30 ott 2007). Pertanto solo in questi casi il MC (che già normalmente provvede a sottoporre a detti accertamenti i lavoratori individuati con apposito elenco nominativo dal datore di lavoro entro 30gg dalla ricezione dell'elenco stesso) può avallare una richiesta del DL (e mi raccomando che si tratti effettivamente di una situazione di fondato e ragionevole dubbio, meglio se documentata e messa nero su bianco e non di una banale "voce di comari" del tipo "quello si fa le canne").
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
Dubbi chiariti, grazie.
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti