Mi capita sempre più di frequente che lavoratrici gravide, inquadrabili nell 'attività di videoterminaliste, mi chiedano la certificazione per usufruire di quanto previsto dall 'art.20 della legge 151/2001, quello insomma che prevede la permanenza al lavoro anche durante l 'ottavo mese di gravidanza in modo da poter usufruire di 4 mesi di astensione obbligatoria dopo il parto (il famoso 1+4).
Se il ginecologo mi assicura che la gravidanza procede senza problemi e se la lavoratrice non è soggetta ad un particolare pendolarismo, non ho mai avuto difficoltà a emettere un certificato positivo.
Solo in questi giorni ho avuto modo di vedere le linee guida che in proposito ha emesso la Regione Emilia Romagna che, con mia sorpresa, inseriscono l 'attività di videoterminalista tra quelle per le quali è applicabile l 'articolo 17 della medesima legge, vale a dire l 'astensione obbligatoria dal lavoro 3 mesi prima del parto.
Francamente non condivido questa posizione. Tutte le lavoratrici che mi hanno richiesto il certificato ai sensi dell 'art.20 erano ben felici di poterlo ottenere in modo da potersi dedicare un mese in più al nascituro dopo il parto. Tutte svolgono un lavoro impiegatizio che non comporta particolari problematiche, una volta che vengano rispettate tutte le caratteristiche organizzative e del posto di lavoro che la 626 prevede.
Se consideriamo l 'attività di videoterminalista, quindi l 'attività di qualunque operatrice d 'ufficio visto che il VDT è ormai strumento ineludibile, come meritevole di astensione anticipata, mi chiedo quali lavori consentano ad una lavoratrice di utilizzare l 'art.20 della legge 151.
Vorrei sentire il parere dei colleghi.
Completamente concorde. Fatte salve alcune specifiche mansioni (quelle in cui, ad esempio, non è possibile gestire flessiblmente i ritmi di lavoro o quelle in cui la postazione di lavoro sia poco compatibile con la "volumetria") non vedo motivo di non permettre la prosecuzione dell 'attività sino all 'ottavo mese).
sarei contento se qualche collega fosse in grado di fornirmi spiegazioni concrete sulle motivazioni addotte dalla regione Emilia Romagna circa gravidanza e VDT
Concordo pienamente con le considerazioni già svolte dai colleghi che mi hanno preceduto. Probabilmente si tratta di uno di quei casi di eccesso di zelo e eccessivo "protezionismo" che mal si concilia con la quotidiana e pratica attività di noi tutti, sul campo. Ma il collega Ortualco potrebbe essere più preciso sulle linee-guida citate, magari riportando il contesto completo della proibizione citata ? O magari potrebbe intervenire e dire la sua qualche altro collega della regione Emilia-Romagna, a conoscenza della problematica sollevata ?
Le linee guida emiliane sull 'argomento lavoro e maternità sono reperibili a questo indirizzo: http://www.alef-fvg.it/sicurezza2003/guide/maternita.pdf
Come potrete vedere, oltre alle videoterminaliste, viene consigliata l 'astensione obbligatoria tre mesi prima del parto anche per quelle lavoratrici che trascorrono almeno due terzi della loro attività lavorativa in posizione seduta. In pratica la condizione di tutte coloro che operano in un ufficio.
Una sorta di abrogazione implicita dell 'art.20 della 151/2001!
Mi conforta il parere finora espresso dai colleghi. Mi piacerebbe ovviamente sapere dai colleghi emiliani se applicano questi aspetti delle linee guida, se si sentono vincolati da queste indicazioni che, a mio avviso, vanno decisamente contro il desiderio delle future madri, interessate a potersi dedicare un mese in più dopo il parto a loro figlio, laddove naturalmente esistano condizioni ergonomiche e organizzative rispettose delle norme.
Concordo pienamente con i colleghi. Pur sapendo di non aggiungere nulla a quanto espresso precedentemente, aggiungo (magra consolazione), che le linee guida non sono legge, e quindi potrebbero essere anche disattese, purché con valide ragioni. Ovviamente il campo è pericolosamente minato!
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