Buonasera egregi colleghi,
Vi scrivo per chiedervi un consiglio essendo alle prime armi. Ieri ho visitato una cuoca incinta alla fine del terzo trimestre di gravidanza. Si sente bene e la gravidanza decorre in maniera fisiologica, ma i rischi sono tanti. Non ci sono altre mansioni lavorative che potrebbe rivestire nell'ambito di questo ristorante. Quale giudizio dovrei formulare? Vi ringrazio anticipatamente .
Scusate primo trimestre volevo dire!
Innanzitutto, il divieto di adibire le lavoratrici madri ai lavori elencati dalla normativa è un obbligo del datore di lavoro (che può ovviamente chiedere la consulenza del medico competente), anche perchè non è detto che la scadenza dell'idoneità precedente, e quindi la visita di sorveglianza sanitaria, coincida con il periodo della gravidanza.
In questo caso i rischi da evitare dovrebbero essere la movimentazione manuale di carichi (da cui potrebbe essere dispensata se vi sono altri addetti), la stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro (e qui la vedo un po' più difficile..) e, magari, anche l'uso di affettatrici (anche se la normativa parla di "lavori nelle macellerie").
Potresti, quindi, esprimere un'idoneità con esclusione dai lavori di cui al DLgs 151/2001 e relativi allegati e, in particolare, ai rischi di cui sopra fino al periodo di astensione obbligatoria oppure, se di fatto è impossibile evitarli (cosa che potete sapere solo tu e il ddl), optare per una non idoneità temporanea a cui conseguirà la richiesta di astensione anticipata.
Il mc può esprimersi solo se la lavoratrice chiede di lavorare anche nel 8 mese,per il resto ci sono i vincoli della 151 e il dvr.
giancarlo il 19/12/2016 06:12 ha scritto:
Il mc può esprimersi solo se la lavoratrice chiede di lavorare anche nel 8 mese,per il resto ci sono i vincoli della 151 e il dvr.
Probabilmente si trattava di una visita periodica, incidentalmente effettuata durante la gravidanza, e pertanto un giudizio di idoneità deve essere espresso (anche tenendo conto dello stato di gravidanza).
Concordo con lanfraz e giancarlo: il datore di lavoro, non appena avuta notizia della cosa, deve mettere in atto quanto previsto dal Decreto 151 mentre a noi capita spesso di esprimerci in merito all'esercizio dell'opzione di flessibilità, nel merito prevedo sempre sulla relativa scheda di mansione la possibilità di esercitare o meno tale opzione piuttosto che la dicitura "mansione con attività e rischi ritenuti non compatibili con lo stato di gravidanza". Nonostante l'inequivocabile capitolo dedicato in DVR e questa chiara esplicitazione, nella mia modesta esperienza mi capita spesso di trovarmi dinanzi alla crassa ignoranza delle parti interessate. In sintesi mi capita di ricevere richiesta di visita da parte dell'interessata la quale poi espone la cosa. Dinanzi alla richiesta esprimo un giudizio di temporanea non idoneità, invitando il datore di lavoro a mettere in atto la procedura prevista all'allegato "X" del DVR (quello relativo alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza per intenderci).
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
lanfraz il 17/12/2016 04:05 ha scritto:
Innanzitutto, il divieto di adibire le lavoratrici madri ai lavori elencati dalla normativa è un obbligo del datore di lavoro (che può ovviamente chiedere la consulenza del medico competente), anche perchè non è detto che la scadenza dell'idoneità precedente, e quindi la visita di sorveglianza sanitaria, coincida con il periodo della gravidanza.
In questo caso i rischi da evitare dovrebbero essere la movimentazione manuale di carichi (da cui potrebbe essere dispensata se vi sono altri addetti), la stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro (e qui la vedo un po' più difficile..) e, magari, anche l'uso di affettatrici (anche se la normativa parla di "lavori nelle macellerie").
Potresti, quindi, esprimere un'idoneità con esclusione dai lavori di cui al DLgs 151/2001 e relativi allegati e, in particolare, ai rischi di cui sopra fino al periodo di astensione obbligatoria oppure, se di fatto è impossibile evitarli (cosa che potete sapere solo tu e il ddl), optare per una non idoneità temporanea a cui conseguirà la richiesta di astensione anticipata.
La risposta di lanfraz è tecnicamente condivisibile, un po' meno forse per la confusione che sembra fare tra l'affettatrice e il lavoro in macelleria, in cui il rischio configurato all'epoca dal legislatore era non quello da taglio (non con l'affettatrice, almeno)ma quello della movimentazione manuale dei "quarti di bue".
E però, un giudizio messo nero su bianco in modo così asettico crea problemi a chiunque, perchè dice tutto e niente.
Per come la vedo io, che negli anni ho dovuto imparare a mitigare la mia iperreattività v/s situazioni di insufficienza a monte nella VdR, direi che questa per Chiaram può essere una insperata occasione per fare formazione specifica... al DdL, che non dev'essere mai formato su niente ex lege, e al RSPP interno o esterno che sia, al quale in 120 o meno ore di "corsetto abilitante" non c'è proprio il tempo fisico per parlare anche del 151 nel senso di tutela della maternità e infanzia.
Occorre quindi mettersi lì tutti e 3, magari dopo anche con la lavoratrice, ed esaminare operazione per operazione cosa può essere fatta dalla cuioca e cosa no.
Per esempio, il fatto di stare in piedi per più di metà dell'orario di lavoro è interdetto dall'allegato A del 151, alla lettera G) : "G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;"
Bene: c'è la possibilità di sedersi ogni tanto, per questa cuoca? l'orario è di 40 ore settimanali o di quanto, e com'è distribuito? perchè la genericità dell'indicazione è verosimilmente riferita a tempi di 8 ore quotidiane, quindi a più di 4 ore al giorno. Peraltro, non si "cucina" da seduti e di solito non spetta al cuoco pelare patate o sbucciare fagioli o cubettare cipolle, che sono cose volendo eseguibili anche da seduti. Questa cuoca ha uno o più "aiuti" con cui magari fare cambio per queste cose, o no?
D'altronde, immagino che non sfugga a nessuno di voi che alle "femmine prene" nessun ginecologo interdica di cucinare o di stirare per la famiglia o di andare a fare la spesa, se non nei casi in cui di solito le piazzano a letto e basta. Occorre quindi al limite rivedere e riconcordare le modalità di svolgimento della mansione, almeno nell'immediato e sino a che l'espansione della panzella non esponga mamma e/o bimbo a sollecitazioni termiche (da intendersi come rischi fisici) che risultano interdette nella formulazione dell'Allegato C come novellato dal d.lgs. 39/2016: che però a me sembra siano da riferirsi ad effetti termici dei CEM, non certo al calore indotto dal girare il sugo o saltare in padella una mantecatura, tuttavia è una problematica da analizzare alla luce della specificità dei locali ed ambienti di lavoro. Se fosse invece una aiuto-pizzaiola l'aspetto sorvegliare a vista la cottura nel forno a legna e girare la pizza per omogeneizzare la cottura andrebbe considerato con attenzione maggiore, per esempio.
Spero di aver contribuito, nel mio piccolo, a indirizzare il vs. operato a trovare una quadra accettabile e non di mera medicina difensivistica.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Non potendo accettare "prena" e"panzella"Ricordol'art.28
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Non potendo accettare "prena" e"panzella"Ricordol'art.28
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Buonasera Nofer, personalmente ritengo che per tutti i casi "problematici", gravidanza o meno, ci debba essere un confronto con lavoratore e datore di lavoro prima di esprimere il giudizio di idoneità, quindi sfondi una porta aperta. Tendo a dare per scontato che questo sia un modo di procedere comune, ma forse sbaglio e sicuramente repetita iuvant.
D'altronde, se così non fosse, non avrei nemmeno preso in considerazione, nel caso specifico, la possibilità di una non idoneità temporanea, che evidentemente può scaturire solo da un approfondimento con i soggetti interessati: mi scuso, a tal proposito, per l'eccessiva sintesi della parentesi "cosa che potete sapere solo tu e il ddl", che comunque mi sembrava abbastanza esplicativa.
Il mio intento era quello di evidenziare alcuni rischi da tenere in considerazione (sull'"affaire" affettatrici ammetto l'eccesso di zelo, ma non sono totalmente d'accordo con te in merito al "quarto di bue", ovviamente nelle macellerie..) e di proporre un giudizio d'idoneità, fatto salvo quanto detto sopra; personalmente mi è capitato, in alcuni casi, di concordare una sorta di mansionario rivisitato (visto che siamo in tema di cucina) per consentire alla lavoratrice di proseguire l'attività durante la gravidanza, ma anche questo mi sembra normale e, tra l'altro, non amo molto parlare di me stesso.
Comunque, se prendiamo ad esempio la stazione eretta, mi sembra che le tue considerazioni non siano così distanti dalle mie, cioè che, stringi stringi, per una cuoca è difficile - ma magari non impossibile - non stare in piedi per metà o quasi dell'orario di lavoro quotidiano.
Quanto alle "prescrizioni" del ginecologo, di certo non potrà impedire alla futura mamma di stirare in casa, ma sono quasi sicuro che sarebbe tra i primi ad esprimersi in favore dell'astensione dal lavoro per una stiratrice di professione ;).
Detto ciò, se intendevi prendere il mio intervento come pretesto per rinfocolare la "battaglia" contro la medicina difensivistica, ovviamente mi immolo volentieri :)
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