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La bozza del T.U.

Questo argomento ha avuto 31 risposte ed è stato letto 5439 volte.

La Redazione

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  • La bozza del T.U.
  • (28/10/2004 18:57)

Ci vorranno giorni per leggere accuratamente i contenuti della bozza e i numerosissimi allegati.
A prima vista sembra comunque che il nuovo asssetto normativo proposto, in generale, sia, per alcuni aspetti, peggiorativo (ai fini della tutela della salute dei lavoratori) delle precedenti norme e sicuramente dovremo nei giorni prossimi approfondire vari argomenti .
Ma su un aspetto non possiamo che essere soddisfatti: la nuova definizione di medico competente. Evidentemente l 'impegno della nostra Società Scientifica, promesso più volte, di cercare di far ristabilire un minimo di "dignità professionale" al medico competente, rapportato al suo curriculum didattico, ha raggiunto l 'obbiettivo. (vedere l 'art. 5 punto d, http://www.medicocompetente.it/documenti/down/299.pdf). E ' chiaro che dovremo tutti quanti vigilare e appoggiare questa parte della proposta per evitare altri "colpi di mano".
Chiaramente la SItI protesta ( http://www.sitinazionale.it/notizia.asp?id=548) e chiede alla SIMLII di aprire una discussione.

La redazione di MedicoCompetente.it

Nonnoguido

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  • Re: La bozza del T.U.
  • (28/10/2004 20:31)

Mi associo ai complimenti dei colleghi nei confronti dell 'ottima iniziativa della Redazione, che va ben oltre quanto da me auspicato.
A riguardo di quest 'ultimo intervento redazionale, ed a proposito dell 'incredibile proposta governativa di "allargamento" ai medici dello sport delle funzioni di medico competente, mi domando di quanti anni dovrebbe essere un eventuale "master" per quest 'ultimi...5, 8, 10??
A parte gli scherzi, ma che ne dicono i colleghi professori di facoltà?

Guido Marchionni

lorenzw

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  • master
  • (29/10/2004 16:09)

tra tutte le altre figure di medico competente citate, chi avrebbe + bisogno di un master sono i sanati dalla 277 (cosa che vorrei ricordare avvenuta addirittura nel 1991): possono praticare potenzialmente senza nessuna specializzazione E nessun master, a loro e ' bastata una firma di un qualche, magari compiacente,ddl.
Se confermato, sarebbe un ulteriore smacco per igienisti & C (oltre a non essere cmq una buona notizia per gli specialisti in mdl).

La Redazione

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  • Re: La bozza del T.U.
  • (01/11/2004 17:28)

Sono diversi i contenuti che modificano le norme previgenti rispetto alla bozza del nuovo TU. Senza voler (e poter) fare una disamina dettagliata di tutti i punti di differenziazione cominciamo ad elencarne alcuni su cui i colleghi sono invitati a sviluppare un dibattito che potrebbe condurci anche ad avanzare proposte di modifica nelle sedi più opportune.

Il primo punto da discutere parte dalla definizione stessa di prevenzione, che diventa ora: “ eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate”; questa definizione modifica, limitandolo, il principio della “concreta attuabilità” già presente nella normativa vigente in materia di sicurezza (es. Dlgs n. 277/1991).

Alcuni punti che riguardano direttamente il medico competente:
la ex lettera c) dell 'art. 4 comma 5 del D.Lgs 626/94 "Nell 'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” viene modificata nel TU come segue:
"Nell 'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità degli stessi in materia di sicurezza”. (lettera e) art. 7 , comma 2. In questo modo potrebbe essere messa in dubbio una parte dell’impianto teorico che prevedeva la sorveglianza sanitaria, anche al di là dei riferimenti ai singoli rischi normati.

Altra modifica importante è quella prevista dalla lettera e), art. 9 comma b):
"I lavoratori autonomi e i componenti dell’azienda familiare devono sottoporsi alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo".

La questione dei medici dello sport: è previsto ora che la funzione di medico competente possa essere svolta anche da chi detiene la specializzazione in medicina dello sport, ma con esclusivo riferimento alla sorveglianza sanitaria degli sportivi professionisti.
Infine, ma non ultimo come importanza, la questione degli igienisti e dei medici legali. La definizione di “medico competente” grazie –evidentemente- alle iniziative condotte in questi mesi dai rappresenti della nostra disciplina – prevede la possibilità anche per gli igienisti e i medici legali di poter svolgere questa funzione a condizione però che integrino la loro preparazione “con la frequenza di master di durata biennale in Medicina Occupazionale attivati attraverso le sezioni di Medicina del Lavoro..”
Rimane aperto il dilemma di cosa si prevederà per coloro i quali hanno svolto questa funzione in questo periodo.....

La redazione di MedicoCompetente.it

ramiste

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  • Re: La bozza del T.U.
  • (02/11/2004 10:40)

In effetti la bozza del nuovo T.U. è davvero imponente, frutto evidente di un lavoro enorme e piuttosto completo (a me pare) nel tentativo di semplificare e riunificare la normativa in merito. Ci vogliono giorni solo per leggere compiutamente il testo - compresi gli allegati, che non sono da poco - e quindi un lavoro più impegnativo per poter trovare eventuali "zone d 'ombra" sulle quali appuntare le nostre riflessioni.
Per questo motivo per il momento non mi cimento nel tentativo di commentare il testo, mi riprometto di farlo meglio quando avrò le idee più chiare. Volevo solo ringraziare nuovamente la Redazione per il lavoro compiuto, che ci mette (finalmente !) in grado di avere notizie di prima mano e di poter eventualmente agire in prospettiva, invece di trovarci di fronte al fatto compiuto, come altre volte è accaduto nonché associarmi al plauso per il lavoro svolto dai docenti universitari e da tutti i MeLC - a tutti i livelli - che evindentemente ha dato sinora buoni frutti.
Naturalmente è presto per pensare di aver risolto tutti i nostri problemi e abbassare la guardia. Proprio adesso la unità di tutte le forze disponibili e aperte alla collaborazione, nella nostra disciplina, deve essere salvaguardata come bene prezioso e condizione preliminare alla prosecuzione di tutte le necessarie pressioni perché il testo così concepito non ottenga modifiche della ultima ora ( ..... !) e affinché sia possibile proporre modifiche opportune e giuste nel senso di una migliore e più completa prevenzione e promozione della salute sul luogo di lavoro. Con tutti gli strumenti a nostra disposizione.

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  • Re: La bozza del T.U.
  • (06/11/2004 22:43)

Fra le altre innovazioni della bozza del T.U. vi è l 'esplicita individuazione del medico competente come soggetto coinvolto pienamente nella valutazione dei rischi e la proposta di far effettuare gli accertamenti preventivi anche ai fini dell’assunzione. Sono altri due punti importanti sui cui chiediamo l 'intervento dei colleghi per una discussione serena e mirata ai contenuti

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  • Re: La bozza del T.U.
  • (07/11/2004 10:04)

Parere di parte sindacale sulla nuova bozza del TU:
http://www.rassegna.it/2004/sicurezza/articoli/legge2.htm

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  • Re: La bozza del T.U.
  • (08/11/2004 12:36)

Altro elemento degno di nota: la cartella sanitaria e di rischio può essere custodita nello studio del medico competente per le aziende fino a 50 addetti (art.24, 1°comma, lett.c).

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  • Re: La bozza del T.U.
  • (08/11/2004 12:37)

Altro parere sulla bozza del T.U. a cura del prof. Marco Lai: http://www.626.cisl.it/Contenuti/Allegati/Materiale/Lai4Nov.pdf

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  • Re: La bozza del T.U.
  • (13/11/2004 11:28)

Da una prima fugace lettura della bozza del T. U., mi sembra sia stato fatto un discreto lavoro per raccogliere in un unico testo tutta la normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Personalmente sono anche convinto che "poteva andare pegio". Mi sembra in ogni caso che, visto il lavoro svolto, difficilmente si possa proporre di modificare l 'impianto generale del testo. Forse è più prficuo-probabile riuscire a modificare qualcosa attraverso punti specifici di articoli o commi. In tal senso vorrei proporre alla discussione dei Colleghi un paio di punti che direttamente ci riguardano e che mi sembrano o anacronistici o impraticabili. Il primo riguarda l 'art. 24 comma 1, lettera g, dove si dice che il MLC competente visita l 'ambiente di lavoro almeno due volte l 'anno. Poichè di norma la sorveglianza sanitaria viene effettuata una sola volta l 'anno, perchè non effettuare (di norma) anche il sopralluogo una volta l 'anno? perchè non eseguire il sopralluogo agli ambienti di lavoro con la stessa periodicità della sorveglianza sanitaria? Che senso ha visitare l 'ambiente di lavoro di soli addetti al VDT che rimarrà immutato per decenni, e per i quali la sorveglianza sanitaria si affettua ogni 5 anni?
Il secondo punto riguarda l 'art. 128, comma 3, laddove è scritto che il MLC effettua le vaccinazioni ai lavoratori. Mentre questa norma può andare bene in realtà aziendali medio-grandi, dotate di apposita struttura infermieristica e di idonei presidii per far fronte non solo alla vaccinazione, ma anche ad eventuali reazioni avverse, come poter eseguire le vaccinazioni in sicurezza in aziende piccole o piccolissime, spesso sprovviste addirittura di uno spazio dove far eseguire la sorveglianza sanitaria, dove non sono assolutamente possibili manovre di emergenza in caso di reazione avversa, dove non esistono presidii sanitaria adeguati? Perché non effettuare le vaccinazioni nelle sedi più proprie (uffici di igiene territoriali)?
In attesa di pareri in merito, e di sollevare altripunti critici, saluto tutti i MLC ed auguro a tutti buon lavoro.

"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein

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